Aversa Normanna, annullato il Daspo per la moglie del presidente Spezzaferri

di Nicola Rosselli

Il Consiglio di Stato ha messo fine alla nota vicenda del Daspo a Giancarla Perugini, moglie del presidente della squadra di calcio Aversa Normanna, Giovanni Spezzaferri, con un clamoroso rovesciamento del primo grado, dandole completamente ragione e annullando sia la sentenza del Tar che il decreto del Questore di Caserta.

I fatti: Il 30 maggio 2015, al termine della partita di calcio, svoltasi al “Bisceglia” tra l’Aversa Normanna e l’ Ischia valida per i play out, girone C, Lega Pro (vinta dall’Aversa che comunque non evitava la retrocessione), alle 18, quando ormai lo stadio era vuoto, la signora Perugini, ancora presente nello stadio quale consorte del presidente dell’Aversa, si avvicinava ad uno degli arbitri, che stavano uscivano dagli spogliatoi e, gridando “arbitro, ti rinfresco io”, gli gettava addosso l’acqua minerale contenuta in una bottiglia di plastica, allontanandosi, quindi, velocemente in direzione della sala stampa.

A seguito di questo episodio il Questore di Caserta, ritenuti sussistenti i presupposti per l’applicazione delle misure interdittive della legge 401/89 per contrastare episodi di violenza nelle manifestazioni sportive, con provvedimento del 9 giugno vietava all’interessata per ben due anni l’accesso a tutti i luoghi, anche all’estero, in cui si svolgono partite di squadre di calcio e contestualmente prescriveva, altresì, che in occasione di tutti gli incontri dell’Aversa dovesse presentarsi in Commissariato per un periodo di due anni.

Proposto ricorso al Tar Campania, quest’ultimo, sebbene ordinasse al Questore di “rimodulare” la sanzione ritenuta eccessiva, il che avveniva riducendola ad un anno con nuovo decreto del 5 agosto, ne riteneva tuttavia corretta la sostanza, valutando come altamente censurabile il comportamento della Perugini e pertanto, con la sentenza n. 14/2015, le confermava il Daspo di un anno, respingendo il ricorso.

La Perugini, difesa dall’avvocato amministrativista Fabrizio Perla, nonostante l’anno fosse sostanzialmente già interamente decorso, impugnava comunque la sentenza davanti il Consiglio di Stato, ritenendo di dover ottenere non già una “riduzione” della sanzione ma il suo totale annullamento, come è ora avvenuto con la sentenza del 14 novembre, la quale, va detto, condivide del tutto la tesi propugnata dall’avvocato Perla per la Perugini che, contrastando quanto affermato dalla Questura e ritenuto valido dal Tar, ha diversamente ricostruito i fatti evidenziandone le contraddizioni e concludendo per l’assoluta inapplicabilità della misura interdittiva.

Se è infatti vero, ha osservato la difesa, che, come si legge dai verbali della Polizia, al momento del fatto erano le ore 18 e, essendo la partita terminata da oltre un’ora, “i tifosi di entrambe le squadre, i giocatori ed i rispettivi dirigenti avevano già lasciato lo stadio debitamente scortati a cura di personale delle forze dell’ordine”, l’eventualità che “potessero essere emulati gesti simili” (come afferma il decreto) va completamente esclusa come situazione impossibile a causa della mancanza dei soggetti, che potessero essere indotti a comportamenti imitativi.

In altre parole, come si afferma nell’appello e condiviso in sentenza, atteso che lo scopo della norma non è sanzionare il fatto in sé (soggetto ad altre norme) ma quello di scongiurare eventuali rischi per il mantenimento dell’ordine pubblico, per potersi ritenere un gesto “provocatorio” e potersi applicare la misura, occorre “un pubblico” mentre, in questo caso, lo stadio (ed anche il campo di gioco) era vuoto (essendo terminata la partita da oltre 60 minuti).

Ed ancora, mentre nella sentenza Tar si afferma che la mancata reazione dell’arbitro debba essere ricondotta “all’immediato intervento delle forze dell’ordine e al tempestivo allontanamento della ricorrente”, come si rileva dallo stesso verbale di polizia del 30 maggio, la moglie del Presidente, rovesciava addosso ad uno degli arbitri acqua da una bottiglia di plastica, “dopodiché si allontanava velocemente in direzione della sala stampa”.

Pertanto, si legge in sentenza, “dagli atti emerge che la mancata reazione dell’arbitro non può essere ricollegata (come, invece, afferma il Tar) – all’immediato intervento delle forze dell’ordine ed al tempestivo allontanamento della ricorrente” – ma alla autonoma decisione della appellante, che, evidentemente soddisfatta dal gesto dimostrativo, si è autodeterminata a dirigersi alla sala stampa, a lei accessibile quale consorte del presidente dell’Aversa Normanna, assidua frequentatrice dello stadio”.

Il Consiglio di Stato, dunque, condivisa e in tal senso corretta la ricostruzione della condotta della Sig.ra Perugini come effettuata dalla difesa, “in punto di diritto ne consegue che, specularmente, debba essere esclusa, nel caso di specie, la sussistenza dei presupposti richiesti da legislatore per l’adozione della misura interdittiva in argomento, ove si consideri che la normativa in materia persegue, in via preventiva e con specifiche modalità, la tutela della sicurezza e dell’ordine pubblico negli stadi ed in genere nei luoghi di manifestazioni sportive”.

Non hanno poi mancato di sottolineare, Infatti, i giudici di Palazzo Spada come da un lato, la circostanza che i tifosi, i giocatori ed i dirigenti delle squadre medesime avessero già lasciato lo stadio, alle ore 18 (la partita era iniziata alle h.15) impedisce di configurare il gesto in questione come pericoloso per la sicurezza pubblica, mentre, dall’altro, come sottolineato nell’appello, la situazione di tensione creata dalla condotta dell’appellante, lungi da implicazioni di rischio di violenza diffusa, è rimasta circoscritta ad un ambito personale tra l’arbitro e l’interessata ed, infatti, si è chiaramente risolta a seguito della autonoma decisione della medesima di allontanarsi verso la sala stampa, dando in tal guisa conto dell’evidente volontà di porre termine ai comportamenti molesti ed irriguardosi nei confronti dell’arbitro.

Insomma, secondo la tesi difensiva della Perugini e del suo avvocato, Fabrizio Perla, trattandosi di una misura di natura preventiva a tutela della sicurezza pubblica e non sanzionatoria del disvalore della specifica condotta del singolo, ove la stessa risulti avulsa da un contesto di minaccia all’ordine pubblico, mancava in toto l’idoneità a porre in pericolo la sicurezza pubblica, che, invece, rappresenta uno dei presupposti per l’applicazione del divieto di accesso alla manifestazioni sportive. Per tali ragioni, l’appello è stato accolto e la sentenza e il decreto del Questore annullati.

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