Il Tar Campania ha fissato un punto fermo nella materia delle riserve nei concorsi pubblici, annullando gli atti dell’Ufficio Scolastico Regionale relativi al concorso docenti 2024 per la classe A022. Due sentenze della Quarta Sezione (numero 7354/2025 e 7366/2025) hanno infatti accolto il ricorso patrocinato dagli avvocati Pasquale e Pietro Marotta, riconoscendo l’illegittimità del metodo utilizzato per il computo dei posti riservati.
La vicenda – L’Usr aveva calcolato la quota del 50% senza includere i candidati riservisti già vincitori per merito. Una scelta che aveva prodotto un effetto distorsivo: su 548 posti disponibili, la soglia massima dei 274 riservabili veniva superata, riducendo illegittimamente gli spazi per i candidati non riservisti.
La decisione del Tar – I giudici hanno richiamato un principio considerato “pacifico” nella giurisprudenza amministrativa: i candidati riservisti collocati tra i vincitori per merito devono essere conteggiati nella quota di riserva. Le sentenze citano esplicitamente il Consiglio di Stato (Sez. VI, n. 150/2014; n. 1775/2014), secondo cui la riserva “costituisce eccezione” al principio del concorso pubblico e, in quanto tale, deve essere interpretata in modo restrittivo. Per questo, quando un riservista supera la selezione per merito, “egli avrà, al contempo, soddisfatto i due interessi in gioco”, e deve quindi essere incluso nel computo della riserva. Il Collegio ha evidenziato che l’Usr, nei propri conteggi, non aveva considerato gli 80 riservisti vincitori per merito (in particolare i triennalisti), che da soli determinavano il superamento della soglia dei posti ufficialmente riservabili. Una omissione che ha portato il Tribunale a definire fondato il ricorso e ad annullare gli atti “nei limiti dell’interesse della ricorrente”.
Le implicazioni – “Questa pronuncia – commentano gli avvocati Marotta – non riguarda solo la singola ricorrente, ma segna un precedente rilevante per: la corretta applicazione delle riserve nei concorsi pubblici; i futuri scorrimenti e rimodulazioni delle graduatorie; la tutela del merito e della parità di accesso alla Pubblica amministrazione”. La sentenza, inoltre, richiama anche un recente precedente del Tar Calabria sul medesimo concorso, a conferma della solidità dell’orientamento interpretativo.
Possibilità di chi si ritiene penalizzato – Il risultato è chiaro: il mancato computo dei riservisti vincitori per merito altera il rapporto tra posti riservati e non riservati, compromettendo l’equilibrio del concorso. Chi ritiene che la graduatoria del proprio concorso possa aver applicato in modo non corretto questo criterio può chiedere una valutazione specifica del caso.

