Gricignano, biodigestore sempre più lontano: Ambyenta perde un altro round al Tar

di Antonio Taglialatela

Gricignano (Caserta) – La Ambyenta Campania tenta di recuperare l’operazione “biodigestore” ma perde un altro round al Tar Campania. Dopo aver subìto la “estinzione” del ricorso contro il diniego, stabilito in conferenza di servizi, di realizzazione dell’impianto di biometano da Forsu nella zona industriale Asi “Aversa Nord”, sul territorio di Gricignano, stavolta la società piemontese, controllata da “Sersys Ambiente”, si è vista respingere anche l’istanza riguardante la mancata assegnazione del suolo da parte del Consorzio Asi Caserta. Diniego motivato con l’impatto “sociale” che, a parere del consorzio, il biodigestore avrebbe avuto su tutto l’agglomerato industriale, e che di fatto ha determinato la chiusura della conferenza di servizi con la mancata concessione, da parte della Regione Campania, del Paur (Provvedimento autorizzatorio unico ambientale). – continua sotto –

Proprio su questo punto Ambyenta aveva chiesto di eseguire la decisione del Tar Campania (Sezione II, numero 1062/2022), nella parte in cui era fissata la regola conformativa del carattere “non vincolante” del parere Asi nella Conferenza di Servizi decisoria, ai fini del rilascio del Paur. Di conseguenza, aveva chiesto l’annullamento del rapporto finale della conferenza di servizi risalente al 21 febbraio scorso.

Ma la quinta sezione del Tribunale amministrativo regionale della Campania, presieduta da Maria Abbruzzese, ha respinto anche questo ricorso, ritenendo che «l’articolata impostazione censoria, prima facie, non appare supportata dal necessario fumus, dovendosi attribuire portata dirimente, ai fini della confutazione dei motivi di ricorso, alla circostanza che, in assenza dell’assegnazione del fondo interessato dal Paur da parte del Consorzio Asi, non appaiono sussistere le imprescindibili condizioni per la realizzazione del progettato impianto». Poi i giudici amministrativi sottolineano che «per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa, il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento, e comunque prima dell’autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l’impianto, cosicché si esige, in capo al proponente, l’esistenza di un titolo giuridico di natura reale o personale idoneo a conferire la facoltà di utilizzo non precario dell’area interessata dalla realizzazione dell’impianto, tale da poter supportare il titolo edilizio necessario per la realizzazione dell’impianto, laddove, nella specie, in assenza del provvedimento di assegnazione da parte del Consorzio Asi, il contratto di comodato stipulato dalla ricorrente non appare idoneo a configurare il richiesto presupposto (Tar Puglia, Bari, sezione I, 07/02/2019, numero 170)».

E rammentano che «l’azione di governo degli insediamenti produttivi in aree incluse nei Piani Asi, anche alla luce dell’allocazione delle funzioni disposte nell’ambito del cosiddetto “federalismo amministrativo” (legge numero 59/1997) rimane in capo ai Consorzi per le Aree industriali, sia come titolarità dell’esclusiva competenza all’assegnazione dei suoli, sia per ciò che attiene al concreto esercizio delle attività necessarie a realizzare i progettati insediamenti produttivi, con la conseguenza che i piani dei Consorzi Asi, quanto alla loro natura e struttura, sono piani territoriali di coordinamento, sovraordinati agli strumenti urbanistici comunali, e quindi la normativa che fissa in capo a detti Consorzi la competenza esclusiva per la gestione dei procedimenti di assegnazione ed espropriazione delle aree (e degli immobili) costituisce disciplina speciale e derogatoria rispetto alle disposizioni di carattere generale dettate con il Dpr numero 447/1998 (Tar Campania, Napoli sezione VIII,19/08/2021, numero 5563)». – continua sotto –

Un’altra sconfitta in giudizio che allontana sempre di più l’ombra del biodigestore dal territorio del Comune di Gricignano, rappresentato dall’avvocato Fabrizio Perla.

Scarica qui il pdf l’ordinanza del Tar Campania

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