Aversa, raccolta rifiuti: Caterino risponde alle accuse della Fit-Cisl

di Redazione

Aversa (Caserta) – “Una sommaria ed inesatta ricostruzione degli eventi e degli obblighi di legge imposti dalla normativa applicabile”. Così l’assessore all’Ambiente, Elena Caterino, in una nota congiunta firmata anche dal dirigente dell’area tecnica, ingegner Raffaele Serpico, e dal coordinatore dell’Ufficio del Dec, professor ingegner Paolo Bidello, respinge al mittente le accuse rivolte dal sindacato Fit-Cisl in merito alla vicenda delle assunzioni, da parte della società Tekra, incaricata del servizio di igiene urbana, di cinque persone senza tener conto delle precedenze delle tabelle di ricollocazione dei dipendenti dell’ex Cub. – continua sotto – 

In primo luogo, si contesta l’affermazione, riportata dalla Fit-Cisl, secondo cui “l’affidamento della gestione dei servizi di igiene urbana del Comune di Aversa alla società Tekra è stato preceduto da una lunga fase di contrasto, volontariamente estesa, utile a precostituire i presupposti per infilare nella ditta subentrante molti lavoratori assunti dalla ditta cessante in violazione della Legge Regionale della Campania 14/2016”. «Tale grave affermazione – scrivono Caterino e i due ingegneri – attribuisce ad un’astratta entità, in maniera non distinta e precisata, una generica volontà di aggirare la Legge Regionale n. 14/2016, peraltro senza alcuna prova o elemento di supporto. Ciò facendo, si trascura inoltre che la definita “fase di contrasto” altro non è stata che la procedura di passaggio di cantiere tra la Senesi S.p.A. e la Tekra S.r.l., il cui svolgimento è stato caratterizzato proprio dalle problematiche afferenti ai livelli di inquadramento ed al numero dei dipendenti interessato da detto passaggio. Anche successivamente, dichiarando che vi sia stata “la duplicazione del costo sostenuto dalla collettività” dovuto ad “assunzioni ex novo”, si rappresenta un’accusa generica, non documentata in alcuna forma, nonché una inesatta conoscenza degli avvenimenti poiché si omette il fatto che alla ditta Senesi, all’epoca dei fatti affidataria del servizio d’igiene urbana, non è stato riconosciuto alcun importo aggiuntivo, rispetto a quanto previsto dalle obbligazioni contrattuali, anzi sono state effettuate corrispondenti decurtazioni del canone per ogni costo non riconosciuto perché illegittimo». – continua sotto – 

«Non si comprende, pertanto, – continua la nota – in cosa consista il paventato grave danno all’erario che, tra le altre cose, non è stato in alcun modo quantificato. Occorre al riguardo chiarire che il Comune oggi nei confronti di Tekra, come in passato nei confronti di Senesi, esercita ed eserciterà sempre ogni utile attività di controllo di competenza, decurtando il canone per i costi non riconosciuti o per le prestazioni non effettuate, fermo restando i limiti di intervento sulla capacità organizzativa e gestionale della Società appaltatrice, nell’ambito della quale l’Amministrazione Comunale non può e non deve entrare. Non si comprendono, invece, le critiche mosse alle assunzioni effettuate in sostituzione del personale cessato ed ai relativi livelli di inquadramento atteso che la stessa Organizzazione Sindacale rappresenta che sono avvenute nel rispetto delle Leggi Regionali, attingendo dalla lista fornita dal Consorzio Unico delle Province di Napoli e di Caserta, e ciò prescindendo dai singoli nominativi indicati nelle note in oggetto in quanto il Sindacato e l’Amministrazione, per quanto di competenza, garantiscono l’applicazione delle norme e non le posizioni di singoli a qualunque Sigla Sindacale appartenenti». – continua sotto – 

«In ordine alle dedotte presunte violazioni di diritti di precedenza o di mancato riconoscimento dei livelli, non può non evidenziarsi che tali problematiche, ove esistenti, vanno portate all’attenzione del giudice del lavoro da parte degli interessati. Per quanto concerne le diffuse contestazioni relative alle assunzioni ed al riconoscimento dei livelli retributivi adottati ad opera della ditta Tekra, attuale affidataria del servizio d’igiene urbana, nella nota in oggetto si trascura, altresì, completamente il diritto alla libera organizzazione d’impresa, peraltro più volte riconosciuto ad ogni livello istituzionale anche nell’ambito del passaggio di cantiere. Va infatti rammentato che le Linee Guida Anac n. 13, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 114 del 13.2.2019, al punto 3.2 prevedono che “l’applicazione della clausola sociale non comporta un indiscriminato e generalizzato dovere di assorbimento del personale utilizzato dall’impresa uscente, dovendo tale obbligo essere armonizzato con l’organizzazione aziendale prescelta dal nuovo affidatario. Il riassorbimento del personale è imponibile nella misura e nei limiti in cui sia compatibile con il fabbisogno richiesto dall’esecuzione del nuovo contratto e con la pianificazione e l’organizzazione definita dal nuovo assuntore”».

«Inoltre, secondo giurisprudenza consolidata, l’obbligo di mantenimento dei livelli occupazionali del precedente appalto va contemperato con la libertà d’impresa e con la facoltà in essa insita di organizzare il servizio in modo efficiente e coerente con la propria organizzazione produttiva, con lo scopo di realizzare economie di costi da valorizzare a fini competitivi nella procedura di affidamento dell’appalto (Cons. Stato sez. V, 10 giugno 2019, n. 3885; Cons. Stato sez. 111, 30 gennaio 2019, n. 750; Cons. Stato sez. lii, 29 gennaio 2019, n. 726; Cons. Stato 7 gennaio 2019, n. 142; Cons. Stato sez. lii, 18 settembre 2018, n. 5444; Cons. Stato sez. V, 5 febbraio 2018, n. 731; Cons. Stato sez. V, 17 gennaio 2018 n. 272; Cons. Stato sez. I li 5 maggio 2017, n. 2078; Cons. Stato sez. V 7 giugno 2016, n. 2433; Cons. Stato sez. Ili, 30 marzo 2016, n. 1255). La clausola sociale non comporta, anche per la giurisprudenza consolidata, alcun obbligo per l’impresa aggiudicataria di un appalto pubblico di assumere a tempo indeterminato ed in forma automatica e generalizzata, nonché alle medesime condizioni, il personale già utilizzato dalla precedente impresa o società affidataria, ma solo che l’imprenditore subentrante salvaguardi i livelli retributivi dei lavoratori riassorbiti in modo adeguato e congruo (Cons. Stato sez. 111, 18 settembre 2018, n. 5444; Cons. Stato sez. lii, 27 aprile 2018 n. 2569; Cons. Stato sez. V, 17 gennaio 2016 n. 272; Cos. Stato sez. V, 16 luglio 2017 n. 3554; Cons. Stato sez. lii, 9 dicembre 2015 n. 5597)».  – continua sotto – 

«Orbene, considerando altresì la radicale ed incontestabile trasformazione dei servizi erogati dall’appalto attuale, rispetto al precedente, risulta evidente che deve essere fatta salva la facoltà della ditta TEK.R.A. di riorganizzare il personale, per mansione e livelli, in relazione alla pianificazione che essa intenda adottare per espletare i richiesti servizi d’igiene urbana, la cui erogazione non può essere certamente confrontata con quanto fatto precedentemente sullo stesso territorio comunale. Anzi, secondo Codice Civile e giurisprudenza consolidata, ogni atto di ingerenza da parte del Responsabile del Procedimento o del Direttore dei Lavori (Direttore dell’Esecuzione del Contratto), costituirebbe violazione della libertà d’impresa, con gravi conseguenti ripercussioni economiche per i danni che la ditta affidataria chiederebbe all’Amministrazione ed evidenti responsabilità personali». – continua sotto – 

«Ci si augura – conclude la nota – che la Fit-Cisl di Caserta voglia, quindi, affrontare il confronto con una dialettica più rispettosa dei fatti, delle parti coinvolte e maggiormente costruttiva, in modo da non determinare l’inutile arroccamento in posizioni precostituite che, causando un immotivato e poco proficuo scontro, possano, oltretutto, arrecare danni alla collettività».

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