Cartelle Iap, Tenneriello e Bove: “Famiglie preoccupate”

di Redazione

 Maddaloni. Non vi è famiglia a Maddaloni che oramai non sia preoccupata o spaventata dalle cartelle notificate dalla Iap.

Una continua richiesta di soldi ai cittadini oramai allo stremo anche per l’attuale congiuntura economica. E’ lecito e doveroso richiedere il pagamento delle tasse ma non è certo consentito il salasso economico di chi le tasse le ha già pagate in cambio di servizi inesistenti o ridotti al minimo mentre i soliti evasori continueranno a restare tali. Lo stesso tartassato cittadino apprende poi da notizie di stampa che qualche consigliere comunale sarebbe inadempiente circa il pagamento dei tributi comunali.
Se la notizia fosse vera sarebbe davvero grave sia dal punto di vista etico in quanto chi amministra dovrebbe essere esempio di rettitudine ed onestà sia dal punto di vista amministrativo in quanto questi soggetti non potrebbero sedere in Consiglio Comunale. Infatti secondo quanto disposto dalla norma (art. 63 Tuel) è incompatibile con la carica di consigliere comunale “colui che avendo un debito liquido ed esigibile verso il comune è stato messo in mora o abbia ricevuto invano una notificazione” .
Tra l’altro ogni consigliere comunale all’atto della proclamazione deve sottoscrivere una dichiarazione in cui si afferma l’insussistenza di cause di incompatibilità con la carica di consigliere (Tuel n. 267/2000) e pertanto situazioni diverse da quelle dichiarate e sottoscritte sono da intendersi come reato di falso.
La norma (art. 68 com. 2 Tuel) stabilisce che le cause di incompatibilità, sia che esistano al momento dell’elezione sia che sopravvengono ad essa, comportano la decadenza dalla carica. Si precisa, inoltre, che la causa di incompatibilità non è rimossa dall’avvenuto pagamento dei tributi successivamente alla proclamazione, in quanto detto pagamento avrebbe dovuto essere affettuato necessariamente prima della proclamazione degli eletti, quindi prima del primo Consiglio Comunale.
Ciò è confermato da una sentenza della Cassazione Civile (I Sez. 22.07.97) la quale afferma che “ai particolari fini della tempestiva eliminazione della causa ostativa derivante da una situazione debitoria verso l’ente, non può aversi riguardo sic et simpliciter alla stretta e rigorosa osservanza delle norme che disciplinano sul piano civilistico, il perfezionamento della fattispecie estintiva dell’obbligazione di pagamento, essendo, invece, necessaria di volata in volta, un’indagine concreta, diretta ad accertare se la situazione debitoria possa, o meno, ritenersi ancora esistente al momento della convalida degli eletti”.
Inoltre il comma 3 dell’art. 68 del Tuel non menziona tra le cause di rimozione dell’incompatibilità l’avvenuto pagamento dei debiti degli amministratori. Insomma i consiglieri che non abbiano provveduto a sanare la propria situazione debitoria nei confronti del comune prima della proclamazione degli eletti sono da ritenersi incompatibili sempre e comunque.
Volendo essere buoni c’è da pensare che le notizie riportate da qualche organo di stampa circa ipotesi di morosità di qualche consigliere comunale non siano veritiere perché è impensabile che sia il sindaco che il Presidente del Consiglio Comunale dinnanzi ad una situazione simile non abbiano assunto i dovuti provvedimenti.
Quindi per dissipare ogni dubbio o sospetto suggeriamo al Sindaco ed al Presidente del Consiglio Comunale di certificare, a mezzo stampa o sul portale web istituzionale del Comune, la regolarità del pagamento di tutti i tributi comunali dovuti da parte dei consiglieri comunali ed amministratori in carica prima della proclamazione degli eletti. Se ciò non avvenisse il dubbio ed il sospetto sarebbero leciti e scontati. D’altronde quando si chiedono sacrifici ai cittadini è doveroso da parte di chi amministra dimostrare che si sta contribuendo al sacrificio.

Dott. Angelo Tenneriello

Prof. Elio Bove
Scrivici su Whatsapp
Benvenuto in Pupia. Come possiamo aiutarti?
RedazioneWhatsappWhatsApp
Condividi con un amico