Tarsu, Palmieri: “I chiarimenti su accertamenti sempre piu’ opachi”

di Redazione

 MONDRAGONE. “Le variazioni 2006 dovevano essere dichiarate entro il 20 gennaio 2007 e quindi la prescrizione dell’anno 2006, come stabilito dalla vigente normativa tributaria, avviene il 31 dicembre 2012”.

Questa asserzione riportata sul sito web del Comune di Mondragone, quale “Ulteriori chiarimenti inerenti gli accertamenti Tarsu”, ignora il disposto del comma 2, dell’art. 70 del Dlgs. n. 507 del 1993, che sancisce: “La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate”.
Per cui, la prescrizione quinquennale delle denunce non effettuate dal contribuente per mancate variazioni 2006, ma modificate d’ufficio direttamente dal Comune, decorre dalla data del 31-12-2006, in base al comma 161 della L. 269/06 che sancisce la scadenza delle notifiche dell’accertamento d’ufficio “entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato”.
Quindi, la prescrizione dell’anno 2006 avviene il 31/12/2011. Tuttavia, a prescindere dalla corretta interpretazione della prescrizione contestata, la fattispecie degli anomali ed indiscriminati avvisi di accertamento emessi in base all’art. 1, comma 340, della Legge 311/2004 sono comunque stati notificati illegittimamente, in spregio all’art. 70 della legge n. 507/93, che al terzo comma , 2° periodo, dispone: “[….] per gli immobili già denunciati, i Comuni modificano d’ufficio, dandone comunicazione agli interessati, le superfici che risultano inferiori […]”.
Comunicazione mai compiuta ma trasformata unilateralmente (dall’Ufficio tributi) in ingiunzione di pagamento retroattiva fino a sei anni pregressi, comprensiva di interesse, spese e sanzioni pecuniarie, in pieno disprezzo dei diritti del contribuente, relativi all’informazione tempestiva degli atti tributari, sanciti dagli articoli 5 e 6 della legge n. 212/2000, ed in assenza di un prodomico atto amministrativo e modificativo dell’art. 4 del vigente regolamento comunale della Tarsu, che precisa “Sono comunque da considerarsi tassabili le superfici utili”.
Dr. Paolo Palmieri
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