“Bonus Famiglia”, cos’è e come ottenerlo

di Gennaro Pacilio

 ROMA. Un’altra importante misura varata dal governo, dopo la social card, è il cosiddetto “bonus famiglia”.

Un provvedimento che interessa tante famiglie italiane, soprattutto del meridione, in cui c’è una sola persona che lavora con un reddito che rasenta la povertà. Cerchiamo di spiegare chi ne ha diritto e in che modo si richiede. La somma attribuita varia da 200 a 1.000 euro a seconda della condizione del beneficiario. Innanzitutto bisogna precisare che il Bonus non costituisce reddito né ai fini fiscali né previdenziali e nemmeno ai fini del reddito-soglia per beneficiare della social card. Lo possono richiedere i residenti che facciano parte di una famiglia qualificata come «a basso reddito» e viene erogato solo a uno dei componenti del nucleo familiare. Il ministro Tremonti ha specificato che può richiederla anche un “single” che rientra nei requisiti richiesti. Per ottenere il Bonus bisogna avere un reddito che si rapporta ai componenti il nucleo familiare. Il decreto offre un’alternativa: si può fare riferimento al reddito ottenuto nel 2007 o a quello del 2008. In base alla scelta, cambiano i termini di presentazione della domanda e di erogazione del bonus. Ai fini del calcolo del reddito,si considerano componenti del nucleo familiare: chi richiede il bonus, il coniuge(che può anche non essere a carico del richiedente, ma non deve essere legalmente ed effettivamente separato), i figli e gli altri familiari a carico, così come indicati all’articolo12 del Testo unico delle imposte sui redditi (Dpr 917/1986).Il reddito complessivo familiare si calcola sommando i redditi complessivi ottenuti dai componenti del nucleo familiare, calcolati secondo quanto previsto dall’articolo 8 del Testo unico delle imposte sui redditi (Dpr 917/1986).

Per poter accedere al bonus occorre che al reddito familiare contribuiscano soltanto redditi delle seguenti tipologie:

i redditi da lavoro dipendente;

le pensioni di ogni tipo e gli assegni equiparati;

i compensi percepiti, entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20%,dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, agricole e di prima trasformazione e delle cooperative della piccola pesca;

le somme, a qualunque titolo percepite, anche sotto forma di erogazioni liberali, quale compenso per gli incarichi di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, per la collaborazione con giornali e simili, per la partecipazione a collegi e commissioni;

le somme percepite in relazione ad altri rapporti di collaborazione riguardanti la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita, sempre che gli incarichi o le collaborazioni non rientrino nei compiti istituzionali compresi nell’attività di lavoro dipendente o nell’oggetto dell’arte o professione esercitate dal contribuente, di cui all’articolo 53, comma1,del Testo unico delle imposte sui redditi (Dpr 22 dicembre 1986, n.917), ossia lavoro autonomo;

le remunerazioni dei sacerdoti, previste dalla legge 222 del 1985, e le congrue e i supplementi di congrua previsti dalla legge 26 luglio 343 del 1974;

i compensi percepiti dalle persone impegnate in lavori socialmente utili;

gli assegni periodici corrisposti al coniuge, esclusi quelli destinati al mantenimento dei figli, a seguito di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell’autorità giudiziaria;

i redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente e i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, qualora percepiti dai soggetti a carico del richiedente o dal coniuge non a carico;

i redditi fondiari, ma solo a patto che siano stati percepiti insieme con i redditi delle categorie precedenti (in«coacervo», recita il decreto) e a patto che il loro ammontare non sia superiore a 2.500 euro. Per averne diritto il bonus deve essere richiesto. Per farlo, bisogna presentare una domanda nella quale il richiedente “autocertifica” i seguenti elementi:

il coniuge non a carico e il suo codice fiscale;

i figli, gli altri familiari a carico, la relazione di parentela e il loro codice fiscale;

il fatto che il reddito complessivo familiare rientra nei limiti richiesti dal decreto e il periodo d’imposta –2007 o 2008 – in cui è stato realizzato il reddito. A norma del Dpr 445/2000, richiamato nel decreto, l’autocertificazione può essere fatta allegando alla richiesta la fotocopia sottoscritta di un documento d’identità. Per presentare la richiesta del bonus bisognerà utilizzare il modello, scaricabile dal sito dell’Agenzia delle Entrate. Se si fa richiesta sulla base del reddito ottenuto nel 2007 la domanda va presentata entro il 31gennaio 2009 ai sostituti d’imposta, cioè il datore di lavoro privato o pubblico del richiedente o l’ente previdenziale che gli versa la pensione. In tutti i casi in cui il beneficio non è erogato dai sostituti d’imposta, la richiesta può essere presentata all’Agenzia delle Entrate in via telematica entro il 31 marzo 2009. Se si fa richiesta sulla base del reddito ottenuto nel 2008. La domanda va presentata entro il 31 marzo 2009 ai sostituti d’imposta o agli enti previdenziali. In tutti i casi in cui il beneficio non è erogato dai sostituti d’imposta, la richiesta può essere presentata:

in via telematica all’agenzia delle Entrate entro il 30 giugno 2009;

con la dichiarazione dei redditi 2008.

In tutti i casi la richiesta può essere presentata anche tramite dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali, consulenti del lavoro e centri di assistenza fiscale, ai quali – precisa il decreto – non spetta alcun compenso. Se la richiesta è stata presentata sulla base del reddito ottenuto nel 2007 Il bonus è versato ai lavoratori dal sostituto d’imposta cui è stata presentata la richiesta (cioè dal Datore di lavoro) entro il mese di febbraio 2009. Per i pensionati, invece, il bonus è versato dall’ente previdenziale entro marzo 2009. Se la richiesta è stata presentata sulla base del reddito ottenuto nel 2008 Il bonus è versato ai lavoratori dal sostituto d’imposta cui è stata presentata la richiesta (cioè dal datore di lavoro) entro il mese di aprile 2009. Per i pensionati, invece, il bonus è versato dall’ente previdenziale entro maggio 2009. In tutti i casi in cui il beneficio non è erogato dai sostituti d’imposta la domanda viene inoltrata all’Agenzia delle Entrate ed è il richiedente a indicare le modalità con cui desidera ricevere il bonus.

Scarica qui il modello per la richiesta del Bonus Famiglia

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