Aversa, Pasquale Giuliano su riforma giustizia: “Correnti magistratura non sono problema costituzionale”

di Redazione

Aversa (Caserta) – di Pasquale Giuliano (già senatore della Repubblica e sottosegretario alla Giustizia) Il vero nodo delle correnti nella magistratura: tra retorica politica e diritto costituzionale. Per limitarle basterebbero leggi ordinarie. La revisione della Carta costituzionale rischia di ridisegnare l’equilibrio della giustizia penale.

Con un intervento sul quotidiano “Il Mattino” di ieri, il deputato della Lega Giampiero Zinzi, intervenendo sul prossimo appuntamento referendario, ha tra l’altro dichiarato che “l’obiettivo non è la magistratura”, ma quello di liberarla “dall’oppressione delle correnti e valorizzare i magistrati senza che debbano sottomettersi alla volontà politica delle correnti presenti in magistratura”. Nello stesso articolo i deputati di Fdi Gimmi Cangiano e Marco Cerreto hanno assicurato che “con questa riforma la giustizia tornerà ad essere più vicina ai cittadini”.

Queste affermazioni sembrano un classico esercizio di equilibrismo retorico-politico: dichiarare che non si attacca qualcuno mentre, di fatto, si costruisce tutta la narrativa su un suo presunto problema strutturale. Allo stesso tempo, i due interventi sembrano costruiti con una retorica molto familiare alla politica corrente: dichiarazioni solenni, obiettivi altissimi e parole impegnative, ma con un nesso logico piuttosto fragile tra il problema evocato e lo strumento proposto.

Innanzitutto, si trascura che il punto centrale è proprio questo: che cosa c’entrano le correnti con la Costituzione? Le correnti nella magistratura non sono un problema costituzionale, ma ordinamentale e organizzativo, e quindi affrontabile con legge ordinaria, non certo con una revisione della Carta fondamentale. Se davvero il problema centrale sono le correnti nella magistratura – cioè gruppi associativi che influenzano carriere e dinamiche interne – allora la domanda è semplice: perché cambiare la Costituzione?

Le correnti non sono previste e scritte in Costituzione. Non esiste l’articolo: “La Repubblica riconosce il diritto dei magistrati a organizzarsi in correnti e litigare per le nomine”. Come in tutti i corpi professionali, le correnti rappresentano fenomeni associativi e dinamiche di autogoverno che dipendono da sistemi di nomina, regole interne, meccanismi elettorali, criteri di valutazione e di carriera.

Tutte materie sulle quali il Parlamento può intervenire già domani, ad esempio: modificando il sistema elettorale del Csm; riducendo il peso delle liste correntizie; introducendo limiti stringenti ai mandati e alle carriere interne; rafforzando la trasparenza nelle nomine e nelle valutazioni di professionalità; prevedendo criteri oggettivi e verificabili per gli avanzamenti; limitando o cancellando la possibilità di cordate organizzate nelle candidature. Tutto questo –  è bene ribadirlo – si realizza con una legge ordinaria sull’ordinamento giudiziario. Non con una revisione costituzionale, che, peraltro, come in questo caso, espone il sistema anche al pericolo concreto di alterare gli equilibri tra i poteri.

Cambiare la Costituzione per “liberare la magistratura dalle correnti” è – tradotto in chiave ironica – come demolire la casa perché il rubinetto dell’acqua perde. Il problema c’è ed è reale, ma la soluzione è completamente sproporzionata: serve l‘idraulico non il demolitore della casa. La Costituzione italiana ha costruito un equilibrio delicato: indipendenza della magistratura, autonomia del pubblico ministero, ma anche unità della funzione giudiziaria. Se questo equilibrio corre il serio e grave pericolo di essere modificato, il risultato potrebbe essere l’esatto opposto di ciò che si dichiara.

Il rischio, in caso di vittoria del Si al referendum, è quello di creare un pubblico ministero sempre più sganciato dal giudice, dotato di un enorme potere investigativo ma con minori contrappesi interni. In altre parole, un pm trasformato di fatto in un “super-poliziotto costituzionale”: potentissimo nella fase investigativa, ma meno inserito in quell’equilibrio tra funzioni che la Costituzione aveva costruito proprio per evitare concentrazioni eccessive di potere e possibili condizionamenti da parte del potere esecutivo, cioè della politica.

Il paradosso è evidente: si dice di voler limitare il potere delle correnti, ma si rischia di ridisegnare l’equilibrio della giustizia penale, creando il “corpo separato” dei pubblici ministeri, con il conseguente e reale pericolo di esporli maggiormente all’orbita politica e di condizionare così anche l’esercizio dell’azione penale. Oltre che di “favorirne” la vocazione accusatoria e di “allontanarli” così dall’ obbligo di legge di cercare anche elementi o  prove a favore dell’indagato e dell’imputato. Non c’è che dire: proprio una soluzione che, nel tentativo dichiarato di rafforzare l’indipendenza della magistratura, rischia di incrinarne proprio i presupposti costituzionali costruiti dai nostri Padri costituenti a tutela dei cittadini.

In definitiva, il punto giuridico centrale – e il nodo della critica – è questo: le correnti non sono un problema costituzionale. Sono un problema di funzionamento dell’ordinamento giudiziario. I problemi di ordinamento si affrontano con leggi ordinarie su: regole sulle nomine, trasparenza delle valutazioni, limiti efficaci ai sistemi correntizi.

Con questa riforma la “giustizia tornerà ad essere più vicina ai cittadini”, garantiscono Cangiano e Cerreto. Questa è probabilmente una delle frasi più universali della retorica pubblica: talmente universale che potrebbe tranquillamente figurare in una riforma della giustizia, in una riforma della sanità o perfino in una riforma della raccolta differenziata.

Il problema è che non viene spiegato in che modo concreto la riforma produca questo risultato. Anzi, è proprio da escludersi con certezza che possa evitare o ridurre errori giudiziari; assicurare processi rapidi e decisioni sollecite e garantire una giustizia più efficiente. Insomma – contrariamente a quanto molti azzardano a sostenere – esponendosi inevitabilmente ad una satira graffiante – questa riforma non è la medicina taumaturgica per tutti i mali della giustizia. E’, piuttosto, un placebo rispetto alle necessità del sistema, ma potenzialmente un veleno pericoloso – letale – per il suo equilibrio istituzionale.

Il sistema giustizia è da tempo attraversato da criticità rilevanti. La verità è che, per il cittadino, la giustizia è “vicina” quando: i processi non durano dieci anni e più; gli uffici funzionano; le cancellerie rispondono con tempestività; le notifiche non impiegano mesi; il sistema digitale non si blocca ogni due giorni; le decisioni arrivano in tempi ragionevoli. Necessità, queste, che, per affrontarle realmente, non richiedono di modificare la Costituzione. Richiedono organizzazione, personale, strutture, risorse e – soprattutto – buone leggi ordinarie. In altre parole: l’ascensore della giustizia è lento e inefficiente non perché la Costituzione sia “sbagliata” o diventata “superata”, ma perché il motore funziona male. Cambiare la Costituzione per accelerarlo è come rifare il regolamento del condominio sperando che, per magia, l’ascensore smetta di salire a singhiozzo e inizi finalmente a funzionare bene.

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