Strisce blu, Nobis: “Distinzione tra omesso ticket e ticket scaduto”

di Redazione

Nico NobisAVERSA. Nell’ottica di una riorganizzazione del sistema della sosta a pagamento, da sempre al centro di numerose polemiche e discussioni di ogni ordine e grado, il sindaco mi ha onerato del compito di valutare i presupposti di legittimità dell’attuale sistema …

… che, in virtù della recentissima giurisprudenza della Corte dei Conti, è dichiaratonon legittimo per quanto concerne l’utilizzo della cosiddetta “penalina”, la quale configura un danno erariale a tutti gli effetti.

Invero, il Codice Della Strada non contempla altro sistema sanzionatorio rispetto a quelli da esso specificati e, pertanto, l’apposizione di un avviso di regolarizzazione della sosta mediante una somma prestabilita quale è la penalina, costituisce un mancato introito della sanzione amministrativa stessa. La stessa sentenza stabilisce che all’amministrazione non è riconosciuto il potere di creare nuove sanzioni, diverse da quelle previste dal codice della strada.

La sentenza fa riferimento al solo caso di scadenza del ticket di sosta, che in un certo senso contiene l’utilizzo di tale prassi, mentre nel caso del Comune di Aversa, la penalina è addirittura applicata sia nei casi di omesso acquisto del ticket sia nei casi di scadenza dello stesso.

Proprio in relazione ai due casi di infrazione, ovvero la scadenza e la omissione del ticket, devono essere regolamentati e sanzionati in maniera diversa: cioè regolarizzazione nel primo caso e accertamento immediato con applicazione della sanzione amministrativa nel secondo, mentre la “penalina” non contrmpla alcuna distinzione in merito.

Nel caso di specie, dunque, la “penalina” rappresenta una arbitraria e consapevole regolarizzazione del ritardato o omesso pagamento e la conseguente non applicazione della procedura sanzionatoria.

Pertanto, con riferimento al comune di Aversa e ad ogni altro ente comunale che applichi lo stesso sistema, la mancata contestazione da parte dell’ausiliario del traffico nel momento in cui è stata accertata la sosta del veicolo senza ticket comprovante il pagamento del corrispettivo dovuto oppure con tagliando scaduto per decorso del tempo di sosta pagato, configura una ipotesi di danno erariale per il Comune per lucro cessante, rappresentato dal mancato incasso di proventi che sarebbero derivati dalla sanzione per violazione delle norme che disciplinano la sosta in aree a pagamento.

Orbene, la sentenza della Corte dei Conti espressamente dichiara che nè l’Ente né una società concessionaria ed affidataria del servizio di gestione della sosta possono rinunciare al potere-dovere sanzionatorio loro attribuito.

Pertanto, di concerto con le autorità di polizia municipale preposte, in un clima di massima collaborazione che possa favorire il cittadino senza però dar adito a censure di legittimità sull’operato dell’amministrazione, soprattutto in termini di danno erariale, stiamo valutando di modificare l’attuale sistema sanzionatorio, partendo dalla fondamentale distinzione tra omesso ticket e ticket scaduto.

Dunque, il nuovo sistema sanzionatorio dovrebbe comportare, in caso di omesso ticket, l’applicazione immediata della sanzione amministrativa, nel caso invece di ticket scaduto, vi sarà solo da pagare la differenza del tempo di sosta decorso dalla scadenza del ticket, più una eventuale penale il cui importo dovrà essere stabilito dal consiglio comunale, così come dispone la legge. Infine, anche la modifica o, addirittura, la rimozione di alcuni stalli di sosta in zone particolarmente a rischio per la sicurezza, è stata oggetto di positivi riscontri.
Il consigliere Nico Nobis
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