Acque depurazione, Russo: “I contribuenti possono chiedere il risarcimento”

di Antonio Taglialatela

Nicola RussoTRENTOLA DUCENTA. All’uscita della Sentenza della Corte Costituzionale numero 335 del 2008 riguardante la depurazione, molte associazioni si sono attivate proponendo ricorsi nei confronti dei Comuni.

Infatti, la sentenza chiarisce che nelle bollette idriche non vanno pagate le voci “depurazione” se non viene svolto regolarmente il servizio stesso.

Il gruppo consiliare dei “Riformisti”, a tal proposito, sottolinea di non aver mai spinto la popolazione a fare ricorsi, anzi di aver sempre detto che l’argomento andava approfondito e per tale motivo nel Consiglio comunale tenutosi il 2 marzo scorso, lo stesso gruppo è stato promotore della presentazione, avvenuta diversi giorni prima, del punto all’ordine del giorno riguardante le acque reflue e la voce “depurazione”. Intanto, successivamente alla richiesta di Consiglio Comunale, il Parlamento Italiano ha legiferato sul caso specifico della sentenza con la Legge numero 13 del 27/02/2009 pubblicata sul Gazzetta Ufficiale numero 49 del 28 febbraio 2009.

In particolare, il caso viene trattato all’articolo 8-sexies, che si porta integralmente:

Art. 8-sexies
Disposizioni in materia di servizio idrico integrato
1. Gli oneri relativi alle attività di progettazione e di realizzazione o completamento degli impianti di depurazione, nonche’ quelli relativi ai connessi investimenti, come espressamente individuati e programmati dai piani d’ambito, costituiscono una componente vincolata della tariffa del servizio idrico integrato che concorre alla determinazione del corrispettivo dovuto dall’utente. Detta componente e’ pertanto dovuta al gestore dall’utenza, nei casi in cui manchino gli impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi, a decorrere dall’avvio delle procedure di affidamento delle prestazioni di progettazione o di completamento delle opere necessarie alla attivazione del servizio di depurazione, purche’ alle stesse si proceda nel rispetto dei tempi programmati.
2. In attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 335 del 2008, i gestori del servizio idrico integrato provvedono anche in forma rateizzata, entro il termine massimo di cinque anni, a decorrere dal 1° ottobre 2009, alla restituzione della quota di tariffa non dovuta riferita all’esercizio del servizio di depurazione. Nei casi di cui al secondo periodo del comma 1, dall’importo da restituire vanno dedotti gli oneri derivati dalle attività di progettazione, di realizzazione o di completamento avviate. L’importo da restituire e’ individuato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dalle rispettive Autorità d’ambito.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche agli enti locali gestori in via diretta dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione. In tali casi all’individuazione dell’importo da restituire provvedono i medesimi enti locali.
4. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Comitato per la vigilanza sull’uso delle risorse idriche, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare stabilisce con propri decreti i criteri ed i parametri per l’attuazione, coerentemente con le previsioni dell’allegato al decreto del Ministro dei lavori pubblici, d’intesa con il Ministro dell’ambiente, 1° agosto 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 16 ottobre 1996, tenute presenti le particolari condizioni dei soggetti non allacciati che provvedono autonomamente alla depurazione dei propri scarichi e l’eventuale impatto ambientale, di quanto previsto dal comma 2, nonche’ le informazioni minime che devono essere periodicamente fornite agli utenti dai singoli gestori in ordine al programma per la realizzazione, il completamento, l’adeguamento e l’attivazione degli impianti di depurazione previsto dal rispettivo Piano d’ambito, nonche’ al suo grado di progressiva attuazione, e le relative forme di pubblicità, ivi inclusa l’indicazione all’interno della bolletta.
5. Nell’ambito delle informazioni fornite all’utenza devono rientrare anche quelle inerenti al consuntivo delle spese già sostenute ed al preventivo delle spese che il gestore deve ancora sostenere, a valere sulla quota di tariffa vincolata a coprire gli oneri derivanti dalle attività di cui al comma 4, nonche’ all’osservanza dei tempi di realizzazione previsti.
6. Il Comitato provvede al controllo e al monitoraggio periodico del corretto adempimento degli obblighi informativi da parte del gestore, al quale, nell’ipotesi di inadempienze, si applicano, ai fini dell’osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo, le disposizioni di cui all’articolo 152, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

I “Riformisti” hanno portato il testo della legge ed altre documentazioni in Consiglio per affrontare la discussione, a cui erano però assenti molti consiglieri di maggioranza, anche per l’ora tarda in cui è terminata l’Assise.

“Non tutti hanno capito che c’era già una Legge che disciplina la materia”, spiega il consigliere Nicola Russo, che aggiunge: “Abbiamo formulato una proposta che è stata parzialmente accettata e che prevede solamente che il Sindaco si farà carico di intervenire presso l’autorità d’ambito competente per richiedere chiarimenti circa la posizione del nostro Comune”.

Il gruppo consiliareritiene che il Comune di Trentola Ducenta sia inserito nel sistema consortile Regi Lagni e, quindi, dotato del depuratore consortile di Villa Literno. Tuttavia la sentenza fa riferimento anche all’effettivo funzionamento dei depuratori stessi. “In pratica – continua Russo – il nostro Comune dovrebbe richiedere ai sensi del comma 2 del citato art. 8-sexies all’autorità d’ambito l’eventuale importo da restituire ai contribuenti corredato dei documenti che testimoniano il funzionamento o meno per gli ultimi dieci anni”.

I consiglieri hanno anche interessato alcuni illustri avvocati amministrati visti, secondo cui “il contribuente dovrebbe presentare inizialmente una diffida al Comune per interrompere i termini. Successivamente, qualora l’autorità d’ambito Ato 2 ed il Comune non rispettassero quanto previsto dalla Legge, dovrebbe presentare l’eventuale citazione in giudizio”.

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