Il mobbing è un illecito civile, non un reato da Codice Penale

di Redazione

mobbing La Corte di cassazione ha stabilito che il mobbing non è reato perchè non rientra nei casi punibili penalmente. E’ solo un illecito civile e come tale può dare adito solo a richieste di risarcimento dei danni. Il giudizio della Corte era stato richiesto in merito ad una sentenza di non luogo a procedere emessa dal Gup di Santa Maria C.V.

La causa vedeva impegnata un’insegnante contro il preside dell’istituto presso il quale prestava servizio. Secondo la Corte, la condotta di mobbing presuppone non tanto un singolo atto lesivo, ma una precisa reiterazione di una serie d’atteggiamenti che pur non connotati da rilevanza penale siano convergenti nell’esprimere ostilità verso la vittima e capaci di mortificare, isolandolo, il dipendente nell’ambiente in cui lavora.

Per avere effetti penali, e non portare solo ad una causa civile, questa condotta dovrebbe avere i connotati descritti dall’articolo 572 del codice penale «maltrattamenti commessi da persona dotata d’autorità per l’esercizio di una professione». Tali maltrattamenti devono compiersi in maniera continuativa. Nel caso in questione il pubblico ministero non aveva contestato azioni continuative ma solo diffamazione, ingiurie ed ostilità.

Tutte azioni, secondo i giudici, prive di potenzialità lesive dell’integrità della vittima o di riscontri obiettivamente dimostrabili. La Corte ha, pertanto, ritenuto fondate le disposizioni del giudice di Santa Maria C.V. che dava ragione al preside.

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