Napoli – Il Regolamento (Ue) 2023/988 sulla sicurezza generale dei prodotti, entrato in piena applicazione il 13 dicembre 2024, ha ridisegnato il quadro delle responsabilità per tutti gli operatori economici che vendono nel mercato europeo: produttori, importatori, distributori e, per la prima volta in modo esplicito, i fornitori di marketplace. A oltre quindici mesi dall’entrata in vigore, l’adeguamento effettivo nel settore dell’e-commerce presenta un quadro ancora frammentato, con profili di rischio che ricadono in ultima istanza sul consumatore finale.
A intervenire sul tema è Fabio De Rienzo, fondatore di Materassimemory.eu, portale italiano specializzato nella vendita online di materassi, tra cui prodotti classificati come dispositivi medici ai sensi del Regolamento (UE) 2017/745. “Il GPSR non è un aggiornamento marginale. Introduce obblighi precisi in materia di tracciabilità del prodotto, documentazione tecnica, procedure di notifica e responsabilità solidale lungo tutta la filiera distributiva. Per chi vende online, questo significa che il solo fatto di rendere disponibile un prodotto implica una serie di verifiche che non possono essere delegate né ignorate”.
Il regolamento estende in modo significativo la nozione di “operatore economico”, includendo esplicitamente i fornitori di servizi di logistica e, in determinate condizioni, le stesse piattaforme di marketplace quando agiscono come intermediari. Una novità che muta l’architettura della responsabilità rispetto alla direttiva precedente, la 2001/95/CE, che il GPSR ha abrogato. “La questione centrale – prosegue De Rienzo – non è la norma in sé, che è chiara nei suoi obiettivi. Il problema è che una parte degli operatori online, soprattutto i vendor di piccole e medie dimensioni, non ha ancora pienamente compreso che il perimetro delle proprie responsabilità si è allargato. E questo si traduce in prodotti privi della documentazione richiesta, in assenza di procedure di ritiro o di recall, in mancanza di un punto di contatto accessibile al consumatore europeo”.
Per i prodotti classificati come dispositivi medici, come una parte dei materassi venduti online in Italia, la situazione è ulteriormente stratificata. Il GPSR si affianca al Regolamento (UE) 2017/745 sui dispositivi medici, creando una doppia catena normativa con obblighi distinti in materia di sorveglianza post-market, marcatura CE, documentazione tecnica e dichiarazione di conformità. “Quando un consumatore acquista online un materasso classificato come dispositivo medico, ha il diritto di trovare una documentazione completa, una tracciabilità del produttore, un sistema di assistenza post-vendita strutturato. Non si tratta di un servizio aggiuntivo: è un obbligo di legge che chi vende deve essere in grado di garantire”.
Le implicazioni per il consumatore non riguardano solo la sicurezza del prodotto in senso stretto, ma anche la capacità di esercitare i propri diritti in caso di difetto, non conformità o necessità di ritiro. Il GPSR introduce obblighi di notifica alle autorità competenti e di comunicazione diretta ai consumatori in caso di rischio identificato, rafforzando le tutele rispetto al regime precedente. La conoscenza di queste prerogative, tuttavia, rimane limitata tanto tra i consumatori quanto tra gli operatori più piccoli.
A oltre un anno dall’entrata in vigore del regolamento, l’elemento più critico non è la norma, ma il divario tra ciò che essa prescrive e ciò che avviene concretamente nella filiera dell’e-commerce, secondo l’esperto. Per il consumatore, la verifica pratica rimane lo strumento più immediato: presenza di documentazione tecnica accessibile, identità giuridica del venditore chiaramente indicata, sistema di assistenza post-vendita coerente con gli obblighi previsti dalla normativa europea. “Dove questi elementi mancano, manca la conformità”, insiste De Rienzo. Che conclude con un appello alle istituzioni italiane. “Il legislatore recepisca questa normativa e la faccia entrare in pianta stabile nell’impianto normativo nazionale. Questa è sicuramente la soluzione migliore per evitare di incorrere in mancati ottemperamenti che rischiano di penalizzare l’imprenditore digitale italiano sul piano comunitario”.

