Scioglimento, il Tar respinge il ricorso dell’ex sindaco Scalzone

di Redazione

Antonio ScalzoneCASTEL VOLTURNO. Il tribunale amministrativo della Regione Campania, sezione prima, si è pronunciato sul ricorso 5051 del 2011, riguardo alla richiesta di annullamento dello scioglimento del Consiglio Comunale di Castel Volturno, …

… presentata dall’ex sindaco Antonio Scalzone, e dei referenti politici: Giovanni Arpino, Giulio Natale, Domenico Giancotti, Vincenzo Riccardo, Gennaro Siano, Rodolfo Sabatino, Cesare Diana, Francesco De Robbio, Sergio Luise, Raffaele De Crescenzo, Angela Iacono, Armando Coppola, Enrico Sorrentino, rappresentati dall’avvocato Carlo Sarro. Dall’ordinanza del Tar si evince che il tribunale amministrativo, il giorno 23 novembre 2011, con l’intervento dei magistrati Antonio Guida, Fabio Donadono e Francesco Guarracino, ha rigettato le tesi dei ricorrenti guidati dall’ex sindaco Antonio Scalzone, contro il decreto prefettizio numero 13843 del 26 agosto 2011, quando, a seguito delle dimissioni volontarie di 11 consiglieri comunali, fu adottata la sospensione del Consiglio comunale di Castel Volturno e nominata la commissione prefettizia che attualmente regge le sorti della cittadina rivierasca.

Inoltre, nell’ordinanza si evince anche: “Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e di Utg – Prefettura di Caserta e della parte avversa al sindaco Scalzone, rappresentata da Antonio Spierto, Flavio Iovene, Giuseppe Gravante, Luigi Umberto Petrella, Carmine Brancaccio, Alfonso Caprio, Luigi Caterino Mosvaldo, Luigi Daniele Diana e Armando Baiano, nonché vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente; considerato a un primo sommario esame, che la denunciata ricorrenza di una causa di ineleggibilità non appare integrare un’ipotesi di nullità radicale dell’elezione o di decadenza di diritto dalla carica e che all’atto delle dimissioni del consigliere Brancaccio la delibera consiliare di convalida della sua elezione era pienamente efficace; il Tar respinge la domanda cautelare”.

Si comprende, pertanto, che la causa di ineleggibilità del consigliere Brancaccio supportata dall’ex sindaco Scalzone, non è stata determinante per il ricorso espletato. Anzi, proprio tale presupposto ha determinato il rigetto del ricorso sottoscritto dall’ex maggioranza.

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