Gricignano (Caserta) – La Corte di Cassazione mette un punto fermo sulla vicenda tributaria che da anni coinvolge il Comune di Gricignano di Aversa, la società proprietaria degli immobili che ospitano la cittadella militare americana della Us Navy e la concessionaria del servizio di riscossione tributi. Con cinque ordinanze “gemelle” (numero 8433, 8434, 8435, 8436 e 8438, tutte pubblicate il 3 aprile scorso), la Suprema Corte ha chiarito definitivamente chi sia il soggetto passivo della Tari, ossia la Us Navy.
I soggetti coinvolti – Il contenzioso ha visto contrapposte la Mirabella S.G. S.p.A., proprietaria degli immobili situati in zona Boscariello, e la Publiservizi S.r.l., concessionaria della riscossione coattiva delle entrate tributarie per conto del Comune. Gli immobili sono conferiti in locazione all’Ente militare “US Navy Nato di Napoli”, che ne risulta il detentore e utilizzatore.
Le origini della controversia – La vicenda nasce da una serie di avvisi di pagamento della Tari emessi per diverse annualità – 2015, 2016, 2018, 2019 e 2020 – con importi particolarmente rilevanti, superiori al milione per ciascun anno, circa 7 milioni di euro. Gli atti impositivi erano stati notificati nell’ambito dell’attività di riscossione svolta da Publiservizi per conto del Comune. La Mirabella aveva impugnato gli avvisi sostenendo di essere legittimata ad agire in giudizio, anche in virtù di specifiche clausole contrattuali con cui si era impegnata a sostenere l’onere del tributo per conto del conduttore.
Il nodo giuridico – La questione centrale affrontata dalla Cassazione riguarda l’individuazione del soggetto passivo della Tari e, conseguentemente, la legittimazione ad impugnare gli avvisi di pagamento. Ai sensi della legge 147/2013, il tributo è dovuto da chi detiene o occupa l’immobile, ossia da chi lo utilizza concretamente. Nel caso di specie, tale ruolo è ricoperto dalla Us Navy, mentre la Mirabella riveste esclusivamente la qualità di proprietaria e locatrice degli immobili.
L’accollo del debito tributario – La società proprietaria aveva invocato l’esistenza di un accollo del debito tributario, assumendo l’obbligo contrattuale di pagare la Tari. Tuttavia, la Cassazione ha ribadito un principio consolidato: l’accollo del debito d’imposta ha efficacia esclusivamente interna tra le parti e non comporta il trasferimento della posizione di soggetto passivo del tributo nei confronti dell’amministrazione finanziaria. Di conseguenza, l’amministrazione può esercitare i propri poteri di accertamento ed esazione solo nei confronti del detentore dell’immobile, la Us Navy, e non del proprietario che abbia assunto l’onere economico del tributo.
Le decisioni della Suprema Corte – Le cinque ordinanze, pur riferendosi a distinti giudizi relativi alle singole annualità, esprimono un orientamento uniforme. In particolare, la Cassazione: ha dichiarato inammissibili o infondati i ricorsi proposti dalla società Mirabella quando volti a rivendicare la propria legittimazione ad impugnare gli avvisi Tari; ha accolto i ricorsi della Publiservizi nei casi in cui i giudici di merito avevano erroneamente riconosciuto tale legittimazione.
Le ordinanze della Cassazione assumono rilievo non solo per il territorio di Gricignano, ma anche per l’interpretazione generale della normativa sulla Tari. La Suprema Corte ha infatti ribadito che: il soggetto passivo del tributo è il detentore dell’immobile; l’accollo del debito tributario non trasferisce la titolarità dell’obbligazione fiscale nei confronti dell’ente impositore; il proprietario non è legittimato ad impugnare l’avviso di pagamento, anche se si è impegnato contrattualmente a sostenere il costo del tributo.
Con queste ordinanze, la Cassazione ha fornito una risposta definitiva a una vicenda tributaria che si è protratta per anni, offrendo certezza giuridica agli enti locali e ai contribuenti. Per gli immobili di Gricignano di Aversa concessi in locazione alla Us Navy, l’obbligo tributario resta dunque in capo al detentore, mentre il proprietario potrà eventualmente rivalersi solo nei rapporti interni contrattuali.

