Obbligo assicurazione per medici e personale sanitario: nuovi massimali e ricalcoli in stile RC Auto

di Redazione

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto attuativo, la legge Gelli sulla responsabilità professionale dei sanitari e la sicurezza delle cure (che tra l’altro prevede l’obbligo di assicurazione per medici e personale sanitario) finalmente si compie nella sua interezza. – continua sotto – 

Oltre a definire con chiarezza i massimali minimi di assicurazione per medici e personale sanitario la norma introduce importanti chiarimenti sull’oggetto della garanzia assicurativa. Da Napoli, dove durante un convegno dell’Università Federico II (a cui lo stesso Federico Gelli partecipò) di dieci anni fa circa venne moralmente piantato il seme dell’attuale impianto legislativo, si accoglie la notizia con grande soddisfazione.

COME SI RICALCOLA LA POLIZZA?

Il decreto attuativo firmato dai Ministri di Salute, Economia e Imprese arriva a quasi sette anni di distanza dall’approvazione della legge 24/2017. Tra le maggiori novità, una sorta di sistema bonus / malus simile a quello dell’RC Auto per i ricalcoli della polizza: ad ogni scadenza contrattuale, previo preavviso di almeno 90 giorni, è prevista la variazione in aumento o diminuzione del premio di tariffa in relazione al verificarsi o meno di sinistri, con specifico riferimento alla tipologia e al numero di sinistri chiusi con accoglimento della richiesta. Esattamente come accade con i sinistri automobilistici, per intenderci. – continua sotto – 

DEFINITI I MASSIMALI

Per le strutture sanitarie, si differisce per tipologia di struttura. Le strutture ambulatoriali (non erogabili solo in ambulatori protetti): hanno un massimale minimo di 1 milione di euro per sinistro, e per anno almeno triplo di questo valore. Per le strutture non chirurgiche (compresi laboratori di analisi, strutture residenziali, ecc.) il massimale minimo è di 2 milioni di euro per sinistro, e per anno almeno triplo di questo valore. Tale massimale minimo sale a 5 milioni di euro per sinistro, e per anno almeno triplo di questo valore, per le strutture chirurgiche.

Per quanti invece esercitano le professioni sanitarie il massimale minimo è di 1 milione di euro per sinistro, e per anno almeno triplo di questo valore, per chi opera senza attività chirurgica. Raddoppia (2 milioni di euro per sinistro e per anno almeno triplo) per chi opera con attività chirurgica. – continua sotto – 

È prevista la possibilità per gli esercenti la professione sanitaria di essere garantiti anche tramite convenzioni o polizze collettive, attraverso le strutture sanitarie, i sindacati o le rappresentanze istituzionali delle professioni sanitarie.

Il massimale minimo di garanzia per le coperture assicurative obbligatorie per la responsabilità civile verso i prestatori d’opera è di 2 milioni di euro per sinistro e per anno. Questi massimali possono essere rideterminati annualmente dal ministro delle Imprese, di concerto con il ministro della Salute, in base all’andamento del Fondo di garanzia per danni derivanti da responsabilità sanitaria.

È previsto inoltre l’obbligo per le strutture di garantire la prestazione assicurativa a carico dei dipendenti, come ricorda a margine dell’approvazione in una nota lo stesso ministro della Salute Schillaci.

IL CLAIMS MADE

Per l’efficacia temporale, vale il “claims made”: la copertura assicurativa è valida solo per i reclami presentati durante il periodo in cui la polizza è attiva. Questi reclami devono riguardare eventi accaduti durante il periodo coperto dalla polizza e fino a 10 anni prima della conclusione del contratto assicurativo.

Inoltre, se l’attività lavorativa cessa, c’è comunque una copertura per altri 10 anni per eventuali reclami relativi ad eventi accaduti durante il periodo in cui la polizza era attiva. Questo periodo di copertura aggiuntivo di 10 anni, chiamato “ultrattività”, si applica anche agli eredi dell’assicurato e non può essere interrotto dalla clausola di disdetta della polizza. In sostanza, significa che anche dopo che l’assicurato smette di lavorare, la polizza assicurativa continuerà a coprire eventuali reclami relativi a eventi accaduti durante il periodo di attività lavorativa.

L’OGGETTO DELLA GARANZIA ASSICURATIVA

Il decreto attuativo chiarisce inoltre cosa copre l’assicurazione nelle strutture sanitarie, seguendo le regole della legge Gelli. L’assicuratore si impegna a proteggere la struttura dai rischi legati alla sua attività, pagando per i danni causati a terzi o ai prestatori d’opera dal personale. È importante notare che l’assicurazione copre anche la responsabilità extracontrattuale degli esercenti la professione sanitaria, sia quando lavorano all’interno della struttura che quando sono scelti direttamente dai pazienti, senza essere dipendenti della struttura. L’assicuratore deve risarcire sia gli esercenti che lavorano privatamente, attraverso un contratto diretto con il paziente, per i danni causati a terzi, sia gli esercenti che lavorano nella struttura, per qualsiasi azione legale contro di loro. Inoltre, se il danneggiato fa causa direttamente all’assicuratore, l’assicurazione copre anche in questo caso.

LE REAZIONI

Il decreto è stato commentato con soddisfazione dai firmatari. Il ministro Orazio Schillaci non ha esistato a sostenere che questo decreto “dà maggiore certezza e garanzie agli operatori sanitari” ribadendo che le aziende ora sono obbligate ad assicurare anche “coloro che esercitano attività intramoenia”.

Stessa soddisfazione è rimarcata dalle parole di Federico Gelli, direttore Sanità, welfare e coesione sociale della Regione Toscana, nonché ‘padre’ della legge 24/2017: “Nonostante i ritardi, la norma in questi anni è riuscita nel suo intento originario, ossia quello da una parte di garantire una maggiore sicurezza delle cure ai pazienti, fondando quel principio sacro della prevenzione del rischio sanitario e la sicurezza delle cure; e dall’altro garantendo agli operatori sanitari una maggiore serenità nello svolgimento del delicato compito che ogni giorno sono chiamati a portare avanti, uscendo da quella logica inquisitoria che fino ad alcuni anni fa caratterizzava il tema della responsabilità sanitaria” ha commentato a caldo.

Gli fa eco Angelo Coviello, broker a capo di IGB e tra i promotori del convegno napoletano citato: “Si conclude oggi un lungo percorso iniziato proprio a Napoli dieci anni fa, di cui fui promotore attraverso un convegno presso l’Università Federico II a cui partecipò lo stesso Federico Gelli e i rettori degli atenei napoletani. La legge nel suo insieme pone l’esigenza del ristoro dei danni subiti nei confronti dei pazienti e allevia le responsabilità degli operatori sanitari pur mantenendo le stesse responsabilità sulle strutture che a questo punto si trovano di fronte ad un bivio: trasferire il rischio agli assicuratori e oppure gestirlo in house ma con i vincoli posti dai decreti, pena la responsabilità penale ed erariale”.

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