Aversa, residenza per anziani: Consiglio di Stato dà (di nuovo) ragione a Lisieux e nomina commissario ad acta

di Redazione

Aversa (Caserta) – Ancora una volta il Consiglio di Stato, con la sentenza di oggi 28 novembre, dà ragione al centro medico “Std Lisieux” contro il Comune di Aversa, dichiarandolo inadempiente, condannandolo alle spese e nominando quale Commissario ad acta il Prefetto di Napoli. – continua sotto –

Nella infinita querelle che dura da anni, intorno alla possibilità di realizzare una residenza per anziani alle spalle dell’ospedale “Moscati” di Aversa, dopo già tre sentenze di accoglimento del Tar (3592/2014, 2169/2018 e 1659/2020) tutte favorevoli alla Lisieux ed ancora dello stesso Consiglio di Stato (3456/2021), che a fronte dell’appello proposto dal Comune contro la sentenza Tar aveva invece accolto anche nel merito le tesi della Std, ancora una debacle del Comune nei confronti di quest’ultima.

La società, infatti, dopo che il Comune di Aversa, a fronte delle pronunce ad essa favorevoli era sempre rimasto inadempiente, nel maggio di quest’anno, sempre difesa dall’amministrativista Fabrizio Perla (nella foto), si è rivolta al Consiglio di Stato per far dichiarare l’ente inadempiente e inottemperante e ottenere il suo commissariamento. E con la sentenza 10438 pubblicata oggi, il Consiglio di Stato si è ancora pronunciato in suo favore, condannando il Comune e nominando il commissario ad acta, sia rigettando tutte le numerose eccezioni di rito sollevate dal Comune, esaminate una ad una e ritenute infondate ma soprattutto nel merito delle richieste della società.

Quanto all’eccezione con cui il Comune ha rivendicato la sua piena discrezionalità nel determinarsi in ordine alla disciplina “urbanistica” e di decidere con apposita delibera consiliare, spiega invece il Consiglio di Stato che con la sua precedente sentenza (numero 3456/2021), nell’accogliere il secondo motivo del ricorso di primo grado della Lisieux, pur non potendo logicamente pronunciarsi sulla spettanza del bene della vita (il permesso di costruire) ostandovi il disposto di cui all’articolo 34 c.p.a., ha tuttavia chiarito che il riesercizio del potere dell’ente non va affatto inteso nel senso sostenuto dal Comune ma nel dover direttamente esaminare la richiesta di permesso di costruire, come si attende da nove anni, “alla luce del vigente Prg, dell’articolo 56 n.t.a. e delle planimetrie di piano, avuto riguardo al fatto che, laddove le planimetrie di piano o altre equipollenti previsioni di Prg non dispongano diversamente nello specifico, la zona G consente la realizzazione degli interventi edilizi compatibili con tutte le astratte destinazioni di zona esistenti al momento in cui l’istanza edilizia è stata protocollata”. – continua sotto –

In buona sostanza, dunque, come chiarisce l’avvocato Perla, difensore della società, pur non essendo in discussione la potestà di programmazione e pianificazione del territorio di un ente, compreso di variare lo strumento urbanistico, nel caso della Std ciò non c’entra però nulla, come chiarito dal Consiglio di Stato, sussistendo semplicemente l’obbligo dell’ente, o meglio del dirigente dell’Ufficio tecnico comunale, senza che nessuna “delibera” debba avere luogo, di esaminare direttamente la richiesta di permesso di costruire, tenendo conto “alla luce del vigente Prg, dell’art. 56 n.t.a. e delle planimetrie di piano… la zona G consente la realizzazione degli interventi edilizi compatibili con tutte le astratte destinazioni di zona esistenti al momento in cui l’istanza edilizia è stata protocollata”.

E considerando che da nove anni e cinque sentenze favorevoli, ciò è quello che attende la Lisieux, non è davvero difficile immaginare le conseguenze sul piano risarcitorio nei confronti del Comune.

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