- Serena Rossi, dopo il successo di “Mina Settembre” arriva il palco di Sanremo
- Barista aggredito e morto dopo rapina: 5 arresti
- Assalti ai Bancomat con esplosivo nel Nord e Centro Italia: 10 arresti
- Covid nel Casertano, prosegue aumento positivi al 25 febbraio. Altri 2 deceduti
- Napoli, imprenditore cinese arrestato per tentata corruzione. Sequestrati 140mila capi
- Congo, funerali di Stato per Attanasio e Iacovacci. Di Maio: “Chiesto a Onu e Pam apertura inchiesta”
- Covid, Speranza: “Nuovo Dpcm valido fino al 6 aprile, include Pasqua. Non possiamo allentare misure”
- Salerno, spaccio di droga in carcere: 47 indagati, c’è anche agente Penitenziaria
- Multato per aver parcheggiato in posto disabile: “vendetta” contro donna in carrozzina
- Afragola, cadavere carbonizzato trovato in parcheggio centro commerciale
Cogne, Cassazione: “La Franzoni era lucida quando uccise Samuele”
COGNE. Annamaria Franzoni uccise il piccolo Samuele con “inalterata coscienza di sé e delle proprie azioni nonchè con razionale lucidità”.
Ad affermarlo sono i giudici della prima sezione penale della Cassazione nella sentenza 31456, depositata oggi, che contiene in 50 pagine le motivazioni della condanna a sedici anni di reclusione nei confronti della donna. A spingere la Franzoni a uccidere il figlioletto potrebbe essere stato un capriccio del bimbo, anche se secondo i giudici della Suprema Corte non è stato possibile individuare con “certezza la causale od occasione che originò il gesto criminoso”. Ma questa circostanza “non impedisce data la concludenza del quadro indiziario, di ascriverne la responsabilità all’imputata”. Secondo i giudici, la Franzoni subito dopo il fatto, ha “nascosto” le prove ed eliminato, pulendola, l’arma del delitto. Inoltre, un altro dettaglio importante è stato il non ritrovamento dellarma del delitto e la mancata denuncia di scomparsa della famiglia Lorenzi di alcun oggetto. Tutti indizi che hanno portato gli ermellini ad escludere la momentanea infermità mentale e, anzi, “hanno maturato il convincimento della piena imputabilità della giudicabile, ascrivendole il compimento di atti preordinati alla propria difesa, primo dei quali l’eliminazione o la ripulitura dell’arma del delitto”.
You must be logged in to post a comment Login