Pandorogate, Chiara Ferragni prosciolta: per il giudice pubblicità ingannevole ma reato estinto

di Redazione

Il caso mediatico del cosiddetto Pandorogate trova una definizione giudiziaria con il proscioglimento di Chiara Ferragni dall’accusa di truffa aggravata. Nelle motivazioni della sentenza emessa lo scorso 14 gennaio, il giudice Ilio Mannucci Pacini chiarisce tuttavia che gli imputati “non sono stati assolti in questo processo”, che “le condotte a loro addebitate non sono rimaste impunite” e che “le vittime delle asserite truffe non sono state insoddisfatte delle proprie ragioni risarcitorie”.

Le ragioni del proscioglimento – Il Tribunale di Milano ha dichiarato il non doversi procedere nei confronti dell’influencer per la vicenda legata alle campagne pubblicitarie del Pandoro Pink Christmas di Balocco (Natale 2022) e delle uova di Pasqua Dolci Preziosi (2021-2022), che ipotizzavano una truffa aggravata per oltre due milioni di euro. La decisione non equivale a un’assoluzione nel merito: il giudice non ha potuto entrare nel merito processuale poiché è caduta l’aggravante della “minorata difesa” dei consumatori e dei follower, elemento necessario per la procedibilità del reato.

Pubblicità ingannevole riconosciuta – Nelle 59 pagine di motivazioni, il magistrato evidenzia la “sussistenza di una pubblicità ingannevole”, in linea con quanto già rilevato dall’Antitrust, sottolineando la “natura decettiva” dei messaggi utilizzati per promuovere i prodotti. Tuttavia, gli elementi raccolti nelle indagini e utilizzabili nel rito abbreviato non hanno consentito di formulare una pronuncia assolutoria nel merito, poiché il quadro probatorio è stato ritenuto “quantomeno dubbio sulla loro mendacità e sulla idoneità ingannatoria”.

Il ruolo dei risarcimenti – Determinante è stata l’esclusione dell’aggravante della minorata difesa, che ha fatto venir meno la perseguibilità della truffa semplice a seguito della remissione delle querele. Ferragni ha infatti versato risarcimenti per oltre 3,4 milioni di euro alle associazioni dei consumatori Codacons e Adicu, nonché a una donna di 76 anni che aveva acquistato diversi pandori per finalità benefiche.

Le valutazioni del Tribunale – Secondo il presidente della terza sezione penale, l’inchiesta condotta dalla Guardia di finanza e le sanzioni già irrogate dall’Antitrust non consentono di escludere la natura ingannevole dei messaggi pubblicitari e quindi di giungere a una formula assolutoria piena. Nelle campagne promozionali, Ferragni utilizzava la propria immagine per sostenere l’acquisto di un macchinario destinato alla ricerca di cure per bambini affetti da osteosarcoma e sarcoma di Ewing presso l’Ospedale Regina Margherita di Torino, oltre a iniziative benefiche con l’associazione “Bambini delle Fate”.

Comunicazione ambigua e nesso con la beneficenza – Il Tribunale ha rilevato come il contenuto dei comunicati stampa, dei post e delle stories pubblicati sui social presenti “espressioni talvolta anche solo ambigue” e, in altri casi, tali da mettere in connessione diretta l’acquisto dei prodotti con la campagna benefica. Da ciò emerge un “quadro quantomeno dubbio” circa la capacità ingannatoria dei messaggi.

L’estinzione del reato – Smentendo la tesi della Procura e della parte civile “Casa del Consumatore”, la sentenza ha quindi escluso l’aggravante della minorata difesa nei confronti dei circa 30 milioni di follower dell’influencer. Di conseguenza, l’accertamento del reato di truffa non è più imposto al giudice e non può essere oggetto di valutazione, determinandone l’estinzione.

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