Gricignano, sentenza Tar su alloggi Zona Nato. Di Ronza: “Ex dirigente aveva chiesto chiusura procedimento”

di Antonio Taglialatela

Gricignano (Caserta) – Non basta un “preavviso di diniego”, il Comune di Gricignano dovrà esprimersi, a favore o meno, alla richiesta di permesso a costruire per la realizzazione di alloggi residenziale nella “Zona Nato” presentata dalla società “Progetto Gricignano”. A stabilirlo è stata l’ottava sezione del Tar Campania a cui la società, rappresentata dall’avvocato Fabrizio Perla, aveva presentato ricorso contro l’Ente locale. – continua sotto –

La vicenda aveva inizio il 13 marzo 2019 quando la società “Progetto Gricignano” inoltrava al Comune la richiesta di permesso di costruire. Il Comune non si pronunciava e, sollecitato, alla data del 19 febbraio 2020 comunicava un preavviso di diniego, rappresentando che: la società non aveva titolo a richiedere il permesso di costruire in quanto la stessa non rientrava nel “Consorzio per Gricignano”, con il quale il Comune ha sottoscritto una convezione per la realizzazione di alloggi nella “Zona Nato”; che la destinazione d’uso commerciale indicata nella richiesta di rilascio del permesso di costruire non è prevista nel programma costruttivo dell’Ente; che il programma costruttivo risulta attualmente non vigente; che il presupposto per la concessione di volumetria era subordinato all’effettiva realizzazione di opere di urbanizzazione primarie e secondarie che, nel caso di specie, non erano ancora state realizzate.  – continua sotto –

Da parte sua, il Tar Campania ha rilevato che “l’inerzia fin qui tenuta dal Comune di Gricignano è illegittima in quanto viola l’obbligo della Pubblica amministrazione di definire il procedimento amministrativo avviato ad impulso di parte – nella specie avente ad oggetto un interesse pretensivo – mediante l’adozione, nei termini, di un provvedimento espresso e motivato”. E che “il preavviso di diniego costituisce un atto meramente procedimentale, non idoneo a soddisfare l’interesse della ricorrente ad una definitiva risposta alla sua istanza, connessa ad un interesse sostanziale all’esercizio dello ius aedificandi”. Pertanto, deve ritenersi sussistente “l’obbligo dell’amministrazione comunale di provvedere con una determinazione espressa (favorevole o meno) sull’istanza della ricorrente”. I giudici hanno quindi accolto il ricorso e ordinato al Comune “di provvedere sull’istanza presentata dalla società ricorrente entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione in via amministrativa della sentenza o dalla sua notificazione. In caso di ulteriore inadempimento del Comune, il Tar ha nominato un commissario ad acta, nella figura del dirigente del settore Urbanistica della Provincia di Caserta, il quale dovrà eventualmente provvedere, in via sostitutiva, a rispondere alla richiesta della società di costruzioni. – continua sotto –

Sul caso è intervenuto l’ex vicesindaco Giacomo Di Ronza, esponente del gruppo politico “Gricignano al Centro”, secondo cui “queste cose capitano, e non dovrebbero capitare, quando si verificano continui cambi di dirigenti in seno all’Ufficio tecnico comunale. Purtroppo, a Gricignano, come sappiamo, si sono avvicendati tre-quattro dirigenti nel giro di un anno e mezzo. E ciò, inevitabilmente, comporta dei passaggi di consegna tra il tecnico uscente e quello entrante. Infatti, l’architetto Teresa Ricciardiello (dirigente all’epoca dei fatti relativi alla sentenza, ndr.), a seguito dello ‘spostamento’ da responsabile ufficio Urbanistico al settore Ambiente, nel passaggio di consegne indirizzato al suo successore e al sindaco, metteva in evidenza, tra le attività da svolgere, proprio la chiusura del procedimento in questione. Passaggio di consegne avvenuto a febbraio 2020. Il Comune – continua Di Ronza – non ha però dato seguito alla procedura, così si è giunti alla sentenza del Tar. Ora l’Ente, così come riportato in sentenza, ha trenta giorni di tempo per rispondere. Ovvero rilasciare o negare definitivamente la richiesta di permesso a costruire. Diversamente, è tenuto pure a pagare il commissario ad acta”.

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