Aversa, la “storia infinita” degli standard: Tar rimanda al giudice ordinario

di Redazione

Aversa (Caserta) – Deciso colpo di scena nella vicenda degli standard che ha tenuto banco in città negli ultimi anni e che aveva anche portato, come si ricorderà, diversi amministratori della cittadina normanna, a davanti alla Corte dei Conti. La novità arriva dal Tar Campania, al quale, fin dal 2015, condomìni, cooperative e semplici cittadini si erano rivolti impugnando le decine di ordinanze del Comune di Aversa che, rivendicando la proprietà, ordinavano lo sgombero dell’area e la rimessa in pristino.

E non sono buone notizie per il Comune di Aversa. Di oggi, infatti, è la prima delle sentenze sul tema dei giudici napoletani, nel giudizio proposto da un Condominio difeso dall’avvocato amministrativista Fabrizio Perla, con la quale il Tar ha accolto il ricorso per quanto riguarda il provvedimento di demolizione e rimessa in pristino, che ha ritenuto illegittimo poiché “la sanzione risulta comminata dal Dirigente dell’ufficio patrimonio in luogo del “competente” ufficio tecnico comunale … peraltro sul mero presupposto della ritenuta occupazione abusiva dell’area ma senza alcuna effettiva istruttoria sulle caratteristiche della stessa e, dunque, dell’assenza del titolo edilizio ritenuto necessario, circostanze di fatto di cui non vi è traccia nel provvedimento impugnato”.

Per quanto riguarda la questione “possesso” dell’area, poi, la pronuncia è altrettanto forte laddove afferma che se da un lato è chiaro che l’amministrazione comunale – avendolo dichiarato espressamente – ha inteso esercitare un potere autoritativo e non inviare una semplice diffida, posto che ha “ordinato” lo sgombero dell’area, il Tar ha evidenziato che ai sensi dell’articolo 823 codice civile, ciò è possibile solo nel caso di demanio pubblico e del patrimonio indisponibile e non quando l’ordinanza si riferisce ad un bene che appartiene al patrimonio disponibile dell’ente, come in tal caso e dunque “deve ritenersi emessa in carenza assoluta di potere e qualificata come atto nullo secondo i principi sanciti dall’articolo 21 septies l. n. 241 del 1990” e le eventuali questioni appartengono al giudice ordinario, trattandosi di un rapporto di natura privatistica. In altre e più semplici parole, secondo il Tar, condividendo la difesa della ricorrente, l’amministrazione qui non agisce affatto come pubblico potere ma come un qualsiasi proprietario di un bene che non ha alcun potere autoritativo sul versante del rilascio del bene per cui in caso di controversia, con le premesse fatte sulla nullità dell’ordinanza, è il giudice ordinario, avanti al quale, infatti, nei termini di legge e per tale aspetto, il ricorso proseguirà.

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