Zfu, prima sentenza a favore di un imprenditore

di Gianfranco Fabozzo

 SANTA MARIA CV. Con sentenza pubblicata in data 11 aprile 2013 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – Sezione Lavoro . Giudice Dott. V.R. Cervelli – (sentenza n. 1367/2013) ha riconosciuto al titolare del Center Office di Mondragone (P. Zolfo) …

… l’esonero dei contributi previdenziali per i lavoratori assunti nell’attività esercitata nell’area di interesse della Zona Franca Urbana del Comune di Mondragone. Con la nascita dell’attività operante nella Zona Franca Urbana di Mondragone P. Zolfo aveva aperto un contenzioso con il preposto ufficio Inps di Caserta per l’esonero dei contributi di previdenza ed assistenza obbligatoria dei lavoratori dipendenti e per lo stesso titolare dell’azienda.

A nulla valse il contraddittorio tra l’Ente previdenziale e il titolare dell’impresa, tant’è che alla iscrizione a ruolo delle somme richieste, rappresentato e difeso dall’Avv. C. Zannini di Falciano del Massico, fu presentato nell’anno 2011 ricorso alla Sezione Lavoro del Tribunale di S.Maria C.V. per potersi vedere riconosciuti i diritti sancita da una legge molta chiara.

Dalla sentenza si legge: “L’opponente deduce di svolgere la propria attività in Zona Franca Urbana e di aver pertanto diritto all’esonero dei contributi ai sensi dell’art. rt. 1 comma 340 L. 296/2006 sost. da art. 1 comma 560 L. 2414/2007, in particolare Zolfo allega: di essere titolare di impresa commerciale iniziata nel 2010; di svolgere la propria attività in Mondragone in V. De Gasperi; che detta località è ricadente nella Zona Franca Urbana; di occupare lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato o determinato con durata superiore a 12 mesi; che almeno il 30% dei lavoratori assunti risiedono nella citata ZFU. Tali circostanze fattuali, costituenti fatti costitutivi del rivendicato esonero, debbono ritenersi provate ex art. 115 cpc per non essere state specificatamente contestate dall’ente previdenziale, che si è limitato a dedurre che “l’opponente non prova (…) gli elementi costitutivi”, PQM dichiara non dovute dall’opponente le somme iscritte a ruolo”.

La legge sulle Zone Franche Urbane nasce nel lontano 2006 (art. 1 comma 340 L. 296/2006 sost. da art. 1 comma 560 L. 2414/2007) individuando in Italia 22 città destinate ad accedere ai benefici legislativi e approvati con parere della Comunità Europea. Purtroppo questa legge è stata una di quelle più travagliate. Infatti l’ultima modifica è stata solo per alcuni comuni fortunati tra cui la Città di Mondragone.

Ricordiamo che la vigenza della legge riguarda il periodo dal 01/01/2008 al 31/12/2012 e le attività di nuova costituzione beneficiavano dell’esenzione dalle imposte dei redditi, dell’Irap e dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente e per il titolare dell’impresa in forma totale per i primi 5 anni di attività.

Altresì da aggiungere che anche le aziende già insediate nella individuata Zona Franca Urbana ed esistente dai tre anni precedenti beneficiano degli stessi esoneri. Questa è solo la prima delle sentenze che si attendono in materia dal Tribunale di S. Maria CV. Con la speranza che altri giudici potranno fare propria questa sentenza rafforzando così il giudizio in materia di contribuzione per le Zona Franca Urbana. Di questi tempi poter ricevere un piccolo risparmio non è poco.

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