Mensa scolastica, accolto il ricorso di “Epula” contro il Comune

di Redazione

 SANT’ARPINO. Il Tar di Napoli, nei giorni scorsi, ha depositato la sentenza che, di fatto, dispone la riformulazione della graduatoria all’esito della gara d’appalto indetta dal Comune di Sant’Arpino per la concessione del servizio mensa nella scuola dell’infanzia, a partire dal 2008 fino al 2011.

Il ricorso era stato presentato dalla società “Epula Srl” contro il Comune e nei confronti della “Global Service Srl” a cui, secondo i giudici amministrativi, sono stati attribuiti indebitamente due punti durante la procedura di gara. Inoltre, il Tar ha rilevato anche la mancanza di un professionista abilitato, la cui presenza, invece, era prevista dal bando. Proprio questo requisito avrebbe portato all’assegnazione dei due punti risultati determinanti ai fini dell’appalto. Tale figura professionale riguardava quella di un tecnologo alimentare, alla cui mancanza la ditta assegnataria, in un primo momento, aveva sopperito con un esperto in scienza dell’alimentazione, aggiudicandosi la gara con 93 punti (quando invece, per i giudici, doveva averne 91), rispetto ai 92,60 della “Epula”, giunta seconda.

Nella sentenza si legge che la stessa amministrazione di Sant’Arpino “ammette nei suoi scritti difensivi che l’esperto proposto dalla Global non è tecnologo alimentare bensì esperto di scienza dell’alimentazione”. Quest’ultimo, scrive il Tar, “è privo del titolo di tecnologo alimentare che spetta solo a chi abbia conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione, appunto, di tecnologo alimentare e sia iscritto ad apposito albo”, e pertanto “non poteva essere assegnato all’aggiudicatario alcun punteggio relativo alla disponibilità di tale figura professionale”.

I giudici amministrativi, a questo punto, ritengono “illegittimi tutti gli atti in contestazione”, imponendo “alla stazione appaltante, per il tramite della originaria commissione giudicatrice, di riformulare la graduatoria in senso favorevole alla ricorrente”, decurtando i due punti “indebitamente attribuiti” alla società risultata vincitrice.

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