Iacp Futura, il Tar rigetta il ricorso

di Redazione

 

 Casaluce. “Questo è l’esempio della buona politica e della legalità”: è raggiante il sindaco di Casaluce Nazzaro Pagano nel commentare la sentenza dell’ottava sezione del Tar della Campania che ha sancito la vittoria del Comune di Casaluce rigettando totalmente, con sentenza 6494 del 10 dicembre 2014, …

… il ricorso presentato dalla Curatela del Fallimento Iacp Futura per l’annullamento dell’ordinanza n° 23 del 18 giugno 2013 con cui è stato disposto l’annullamento in autotela del permesso di costruire n. 5 del 7 marzo 2013 e, contestualmente, ha ingiunto la demolizione delle opere realizzate.

“Tale sentenza segna, oltre ogni più rosea aspettativa, l’epilogo dell’annosa vertenza avviata dalla Curatela fallimentare della società Iacp Futura. Questa amministrazione comunale è riuscita ad avere gratuitamente i 24 appartamenti e le 24 villette dietro il Comune a costo a zero e con un risparmio di circa 4 milioni di euro”.

Il tutto ha inizio con la delibera 17 del 2009 con la quale l’allora insediata commissione straordinaria prefettizia ha annullato la deliberazione del consiglio comunale del 10 maggio 2003 nella parte in cui era stata individuata la società Iacp Futura a.r.l. quale soggetto attuatore del programma edilizio oggetto della stessa delibera, nonché concessionaria del diritto di superficie sull’area ed ha, per l’effetto, rescisso la successiva convenzione del 10 novembre 2004.

“Con questa sentenza il Giudice amministrativo ha valutato la piena legittimità dell’ordinanza – ha detto il sindaco Pagano – il cui dispositivo, cioè l’annullamento del titolo edilizio e la demolizione delle opere, è stato riconosciuto come un vero e proprio atto dovuto pienamente in linea con la precedente azione amministrativa avviata dalla commissione prefettizia e positivamente vagliata anche dal Tar di Salerno”.

In particolare, per quel che concerne l’annullamento del permesso di costruire, il Tar di Napoli, dopo aver ampiamente illustrato i presupposti di legge per l’esercizio dell’azione di autotutela, anche alla luce di una più consolidata giurisprudenza amministrativa ha ritenuto che “l’intimata amministrazione locale ha fatto buon governo dei principi – affermano i giudici del Tar – tenuto conto sia dell’articolata motivazione adottata sia delle vicende procedimentali relative al piano attuativo affidato ad Iacp Futura che hanno proceduta l’emanazione dell’atto di autotutela”.

L’annullamento del titolo edilizio è stato quindi, considerato assolutamente necessitato, giacché “per effetto della rimozione in autotutela della delibera consiliare del 2003 e della rescissione della convenzione del 2004 è venuto meno il presupposto – hanno continuato i giudici napoletani – sul quale si fondava il rilascio del permesso di costruire”.

In disparte le ulteriori e favorevoli constatazioni operate dal Giudice partenopeo in ordine alla legittimità dell’atto di autotutela, sia sotto il profilo dell’interesse pubblico, che dell’adeguatezza della motivazione, la sentenza merita un particolare approfondimento laddove è stata vagliata la legittimità dell’ordinanza nella parte in cui è stata disposta la demolizione delle opere realizzate, con la consequenziale possibilità di acquisizione gratuita al patrimonio comunale, in caso di inottemperanza.

Prima di affrontare i profili di legittimità dell’ordine demolitorio, il Tar Napoli, nel rispondere alla censura mossa dalla ricorrente Curatela in ordine alle finalità sviate perseguite dall’amministrazione comunale, la quale avrebbe adottato l’ordine demolitorio al fine di sottrarsi all’indennizzo spettante alla Società per le spese sostenute per la realizzazione del piano attuativo, ha affermato che “tale ragionamento sottintende una suggestiva commistione tra profili di legittimità dell’azione amministrativa e conseguenti pretese patrimoniali” e che “l’inconsistenza di tale accostamento è già stata rilevata dal Tar Salerno che con la sentenza 946 del 2014 ha osservato che la mancata previsione dell’indennizzo per le spese sostenute non ha alcuna ricaduta invalidante sull’atto di autotutela”.

Secondo i Giudici “la posizione di colui che ha realizzato l’opera sulla base di un titolo annullato non si differenzia da altri soggetti che hanno invece realizzato l’opera abusiva senza titolo”, e da qui la necessaria sanzione demolitoria. “Questo ragionamento – afferma Pagano – ci dà la possibilità di acquisire gratuitamente al patrimonio comunale le opere realizzate, una volta accertata l’ottemperanza dell’ordine demolitorio da parte della Curatela fallimentare dello Iacp Futura, quale responsabile dell’abuso”.

Il Tar Napoli è passato quindi all’esame della richiesta di risarcimento avanzata sempre dalla Curatela fallimentare quantificato in oltre 3 milioni di euro. E’ stata ritenuta non accoglibile la proposta azione perché “il Comune ha da questa vicenda cagionato altresì cagionato un pregiudizio patrimoniale visto che è stata impedita l’adozione del decreto definitivo di esproprio pur essendovi stata l’irreversibile trasformazione dei suoli, tanto che il Comune si è dovuto accollare il costo dell’esproprio pagando i proprietari dei suoli ed acquisendo il titolo di proprietà del terreno”.

Per questo motivo il responsabile dell’Area Tecnica Urbanistica dovrà assumere un’ordinanza, con la quale sia accertata l’inottemperanza del precedente ordine di demolizione della Curatela Fallimentare dello Iacp Futura e contestualmente comunicare l’avvio del procedimento diretto dell’acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere ormai dichiaratamente abusive e dell’area di loro sedime.

 

Scrivici su Whatsapp
Benvenuto in Pupia. Come possiamo aiutarti?
RedazioneWhatsappWhatsApp
Condividi con un amico