Cassazione: “L’espulsione Shalabayeva fu illegittima”

di Mena Grimaldi

 Roma. Alma Shalabayeva, moglie del dissidente kazako Muktar Abliazov,non doveva essere espulsa dall’Italiae “il provvedimento di rimpatrio è viziato da manifesta illegittimità originaria”.

Così la Cassazione si è espressa accogliendo il ricorso della Shalabayeva contro il decreto del giudice di Pace di Roma del 31 maggio 2013.

Era stato il giudice di pace di Roma, con provvedimento emesso il 31 maggio 2013, a convalidare il suo trattenimento presso il Cie di Ponte Galeria, a seguito dell’espulsione.

La Suprema Corte ha annullato senza il rinvio il provvedimento rimarcando anche che “la contrazione dei tempi del rimpatrio e lo stato di detenzione e sostanziale isolamento” nel quale la donna è stata tenuta Alma Shalabayeva “dall’irruzione alla partenza, hanno determinato nella specie un irreparabile vulnus al diritto di richiedere asilo e di esercitare adeguatamente il diritto di difesa”.

Non solo, immotivata l’irruzione notturna: l’irruzione notturna nell’abitazione di Casal Palocco dove risiedeva Alma Shalabayeva, effettuata dalle forze dell’ordine, era stata fatta per cercare suo marito e non per finalità di prevenzione e repressione dell’immigrazione irregolare.

Lo sottolinea la Cassazione elencando l’irruzione notturna – avvenuta nella notte tra il 28 e il 29 maggio 2013 – tra le anomalie che hanno caratterizzato il caso Shalabayeva e l’operato delle forze di polizia.

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