Tarsu, gruppo “Ente Inutile”: “Ambiguita’ della chiarezza”

di Redazione

 MONDRAGONE. Il comunicato apocrifo, pubblicato dall’Amministrazione comunale di Mondragone in data 28/01/2013 sulla stampa, con manifesti murali e sul sito web del Comune, ad oggetto “accertamenti Tarsu: legittimità e chiarezza”, …

…sconcerta per come riesca a blandire i contribuenti con incomplete informazioni ed apparente trasparenza delle disposizioni tributarie, violando palesemente le norme dello statuto dei diritti del contribuente (legge n. 212/2000).
Il testo del documento rimarca il termine della denuncia del contribuente (20 gennaio dell’anno successivo) per variazione e inizio dell’occupazione, per giustificare la lunga prescrizione della tassa dell’anno 2006 in base al comma 161 dell’art.1 della legge n.296-2006, ma abilmente sottace che lo stesso comma dispone che “gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio” (come nella fattispecie) devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato (cioè, per versamenti dovuti nel 2006 la notifica di rettifiche entro il 31-12-2011).
Inoltre, il Comune insiste a ritenere la legittimità degli accertamenti, nonostante l’irregolarità della notifica degli avvisi di pagamento non preceduta dalla debita comunicazione agli interessati circa la misurazione delle superfici rettificata d’ufficio. Questo è quanto in effetti corrisponde al caso in questione, perché i contribuentinon avevano nessun obbligo di denuncia, in assenza di variazione, ex art.70, comma 2, del Dlgs.507/93, mentre il Comune aveva l’onere della comunicazione ai contribuenti della superficie risultante inferiore all’80 per cento di quella catastale, in applicazione dell’art. 1, comma 340, della Legge 311/2004.
Infatti, solo in seguito alla predetta comunicazione, al Contribuente é consentito avvalersi del diritto previsto dalla circolare dell’Agenzia del Territorio, n.13 del 7 dicembre 2005, che al penultimo capoverso recita testualmente: “Nell’ipotesi in cui i contribuenti non condividano le valutazioni dell’ufficio possono inoltrare ai Comuni apposita istanza di rettifica delle superfici calcolate. I Comuni provvederanno a inoltrare agli uffici del Territorio solo quelle per le quali sussiste la necessità di procedere ad accertamenti catastali finalizzati alla rettifica delle superfici”.
Invece il Comune, con l’avviso di pagamento retroattivo fino a sei anni pregressi, comprensivo di interesse, spese e sanzioni pecuniarie, ha vanificato tale diritto volto a consentire la completa e agevole applicazione delle disposizioni legislative e amministrative vigenti in materia tributaria, in pieno disprezzo dei diritti del contribuente, sanciti dagli articoli 5 e 6 della legge n. 212/2000.
Con i continui comunicati di chiarimenti sugli accertamenti della Tarsu, gli attuali amministratori comunali si arrogano la pretesa dell’esclusiva conoscenza delle norme afferenti ai tributi locali per distogliere l’attenzione dall’incapacità di scovare “i veri evasori” e di razionalizzazione l’eccessivo costo e la gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.
Il gruppo civico “Mondragone: ente inutile”
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