Processo breve, ddl arriva in Senato. L’opposizione insorge

di Redazione

Silvio BerlusconiROMA. Il Pdl ha presentato in Senato il disegno di legge sul processo breve, sottoscritto dalla Lega.

Il provvedimento messo a punto dal legale del premier e deputato del Pdl Niccolò Ghedini,e che entrerà in vigore il giorno dopo la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, si compone di tre articoli e prevede tra l’altro che la prescrizione scatti dopo due anni dalla richiesta di rinvio a giudizio del pubblico ministero per i processi in corso in primo grado e per reati “inferiori nel massimo ai dieci anni di reclusione”.

Per quanto riguarda la norma sulla prescrizione, è previsto che l’imputato possa non avvalersi dell’estinzione del processo, presentando una dichiarazione in udienza.

Il ddl si intitola “Misure per la tutela del cittadino contro la durata indeterminata dei processi, in attuazione dell’articolo 111 della Costituzione e dell’articolo 6 della Convenzione europea sui diritti dell’uomo”, e porta le firme del capogruppo Maurizio Gasparri, del vicecapogruppo Gaetano Quagliariello e di altri senatori del Pdl (Tofani, Casoli, Bianconi, Izzo, Centaro, Longo, Allegrini, Balboni, Benedetti Valentini, Delogu, Gallone, Mugnai, Valentino), è stato siglato anche dal presidente dei senatori della Lega Federico Bricolo e Sandro Mazzatorta (Lega). L’iniziativa, ha spiegato Gasparri, rientra nel “decalogo sulla giustizia” che il centrodestra sta portando avanti e che comprende fra le altre cose “nuove norme antimafia, riforma del processo civile, riforma della professione forense, intercettazioni e riforma costituzionale della giustizia”.

Nell’articolo 1 si fissano le modalità per la “durata ragionevole” dei processi, oltre la quale, se il ddl diventasse legge, il processo verrà estinto. “Non sono considerati irragionevoli – si legge nel testo – i periodi che non eccedono la durata di due anni per il primo grado, di due anni per il grado di appello e di ulteriori due anni per il giudizio di legittimità, nonché di un altro anno in ogni caso di giudizio di rinvio. Il giudice, in applicazione dei parametri di cui al comma 2, può aumentare fino alla metà i termini di cui al presente comma”. Se vengono superati i limiti di ragionevole durata, il processo è estinto (articolo 2), “nei processi per i quali la pena edittale determinata ai sensi dell’art. 157 del codice penale è inferiore nel massimo ai dieci anni di reclusione”. L’articolo 3 contiene “disposizioni relative all’entrata in vigore della legge e all’applicazione delle norme sull’estinzione processuale”.

Le disposizioni non si applicano nei processi in cui “l’imputato ha già riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto, anche se è intervenuta la riabilitazione, o è stato dichiarato delinquente o contravventore abituale o professionale”. Non si applicano anche per i reati legati all’immigrazione (come chiesto dalla Lega), agli incidenti sul lavoro, alla mafia e al terrorismo. Nel dettaglio, i reati esclusi sono: associazione per delinquere, incendio, pornografia minorile, sequestro di persona, atti persecutori, circonvenzione di persone incapaci, violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all’igiene sul lavoro e delle norme in materia di circolazione stradale, reati previsti nel testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, traffico illecito di rifiuti.

Dall’opposizione si paventa la possibile incostituzionalità del ddl.”Per noi – diceil segretario del Pd Pierluigi Bersani – è prioritario che i cittadini abbiano chiaro che la legge è uguale per tutti”. Di Pietroannuncia una raccolta di firme: “Migliaia di processi dei maggiori scandali italiani andranno tutti dichiarati estinti. È la più grossa amnistia mascherata della storia”.

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