Pascariello illustra l’attuazione del programma di governo

di Redazione

Angelo PascarielloSAN NICOLA LA STRADA. Si è svolto ieri pomeriggio, con inizio alle ore 18.30, il previsto consiglio comunale convocato dal presidente del Consiglio, Raffaele Narducci di Alleanza Nazionale.

Nel corso del civico consesso, in seduta pubblica ed in sessione ordinaria, presso l’Aula Consiliare, sono stati trattati i seguenti ordini del giorno:

1°) Lettura e approvazione verbali sedute precedenti (relatore Presidente Consiglio Comunale Narducci);

2°) Verifica equilibri di bilancio art. 193 del Dgls 267/00 (relatore Assessore Angelo Gallo);

3°) Attuazione linee programmatiche di mandato. Art. 14 dello Statuto Comunale (relatore sindaco Angelo Pascariello).

Ecco, di seguito, il testo dell’Articolo 193 relativo alla Salvaguardia degli equilibri di bilancio:

1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico.

2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell’ente locale, e comunque almeno una volta entro il 30 settembre di ciascun anno, l’organo consiliare provvede con delibera ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi. In tale sede l’organo consiliare da’ atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, adotta contestualmente i provvedimenti necessari per il ripiano degli eventuali debiti di cui all’articolo 194, per il ripiano dell’eventuale disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto approvato e, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di amministrazione o di gestione, per squilibrio della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui, adotta le misure necessarie a ripristinare il pareggio. La deliberazione è allegata, al rendiconto dell’esercizio relativo.

3. Ai fini del comma 2 possono essere utilizzate per l’anno in corso e per i due successivi tutte le entrate e le disponibilità, ad eccezione di quelle provenienti dall’assunzione di prestiti e di quelle aventi specifica destinazione per legge, nonchè i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili.

4. La mancata adozione, da parte dell’ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all’articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo (cioè lo scioglimento del Consiglio comunale).

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