Agenzia delle Entrate, prosegue lo scontro sul concorso per dirigenti

di Redazione

A seguito della sentenza della Corte Costituzionale del 17 marzo 2015, numero 37, con la quale sono state dichiarate illegittime le norme che prevedevano il conferimento di incarichi dirigenziali in favore di funzionari privi della relativa qualifica, per non aver mai superato un corso per dirigenti, in sede di conversione del decreto legge 78 del 2015, è stato previsto, all’articolo 4-bis, l’assunzione di dirigenti mediante concorsi per soli esami da bandire entro il 31 dicembre 2016, in conformità alle norme del decreto 165 del 2001 e sulla base di un decreto ministeriale che avrebbe dovuto essere tempestivamente adottato.

La stessa norma prevedeva che, fino alla conclusione di quei concorsi, le agenzie fiscali potessero conferire deleghe di funzioni dirigenziali in favore dei predetti funzionari, con un trattamento economico parametrato a quello previsto per le posizioni organizzative speciali, istituite con decreto 95 del 2012 (cosiddetta “spending review”), analogo a quello previsto per i dirigenti con incarico livello retributivo più basso.

L’Agenzia delle Entrate, pur essendosi avvalsa della facoltà di conferire le predette deleghe di funzione dirigenziali, non ha mai bandito i concorsi previsti dal decreto 78 del 2015, nonostante l’annullamento di un concorso per 403 dirigenti bandito nel 2014 a seguito della sentenza del Tar numero 9846 del 2016, sempre ottenuta Dirpubblica. Nel frattempo, quest’ultima ha impugnato gli atti organizzativi adottati dall’Agenzia delle Entrate in base ai quali sono state conferite le delega di funzioni dirigenziali e, di recente, il Tar del Lazio, con riferimento ad analogo contenzioso avviato dalla Dirpubblica contro l’agenzia delle dogane, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale della norma con la quale sono state previste le predette deleghe di funzioni licenziato (ordinanza numero 8253/2018).

Nel contempo, la Dirpubblica ha proposto ricorso sul silenzio mantenuto dall’Agenzia delle Entrate sulla richiesta dalla stessa avanzata di bandire un concorso per 403 dirigenti persone esami ai sensi dell’articolo 4-bis del decreto 78 del 2015, così da risolvere, in maniera definitiva, la problematica della dirigenza dell’agenzia delle entrate. Il Tar del Lazio, con sentenza numero 8990 del 16 agosto 2018, ha accolto il ricorso ed ha obbligato l’agenzia delle entrate a bandire il predetto concorso per 403 posti da dirigente da concludere entro il 31 dicembre del 2018, nel termine cioè da ultimo prorogato dalla legge 205 del 2017. Tuttavia, con quella stessa legge, sempre con finalità elusive della sentenza della Corte costituzionale del 2015, sono state introdotte le posizioni organizzative di elevata responsabilità (Poer), le quali altro non sono che posizioni dirigenziali diversamente denominate. Naturalmente, la Dirpubblica ha proposto ricorso anche contro gli atti organizzativi attuativi della predetta legge.

In ogni caso, nel perdurante silenzio dell’Agenzia delle Entrate sull’indizione del concorso per 403 dirigenti che gli era stato ordinato dal Tar con la sentenza del mese di agosto 2018, la Dirpubblica ha chiesto al giudice amministrativo di nominare un commissario ad acta. A seguito della predetta richiesta sì è scatenata la reazione del direttore dell’Agenzia delle Entrate, il quale, con un atto del 2 novembre 2018, ha annunciato che non avrebbe dato seguito alla sentenza del Tar e che tutt’al più il concorso l’avrebbe fatto per titoli ed esami in base alle nuove norme del 2017 ma per soli 160 dirigenti. Questo perché è suo intendimento ridurre la dotazione organica dirigenziale in maniera drastica per favorire l’istituzione delle posizioni organizzative previste dalla legge del 2017, per l’accesso alle quali non è previsto alcun concorso pubblico, e per le quali, in tutta fretta, il 14 novembre 2018 ha avviato le procedure selettive interne per bypassare il loro conferimento.

Risulta, quindi, ancora una volta violata la sentenza della Corte Costituzionale del 17 marzo 2015 numero 37. Infatti, il Tar con la seguente sentenza (leggi qui) ha rinviato di nuovo alla Corte Costituzionale, certificando ancora una volta, la grande capacità dell’avvocato Carmine Medici.

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