L’omicidio stradale è legge: la pena massima è 18 anni di carcere

di Redazione

Roma –  Il Senato ha approvato la fiducia posta dal governo al disegno di legge che introduce il reato di omicidio stradale. 149 i voti favorevoli, 3 i contrari, 15 gli astenuti.

La norma, che ha già ricevuto il via libera della Camera, ora diventa legge. Pene inasprite per l’omicidio stradale colposo, soprattutto se l’incidente avviene sotto l’effetto di droghe o alcol. Prevista un’aggravante nel caso in cui il conducente si sia dato alla fuga.

Resta la pena già stabilita in precedenza (da 2 a 7 anni) nell’ipotesi base, quando cioè la morte sia stata causata violando il codice della strada. E’ punito con la reclusione da 8 a 12 anni l’omicidio stradale colposo commesso da conducenti un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica grave (tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro) o di alterazione psico-fisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. Previsto anche un aumento della pena nel caso in cui il conducente provochi la morte di più persone. Il limite massimo di pena viene però stabilito in 18 anni.

Lesioni – Pene al rialzo se chi guida è ubriaco o drogato: da 3 a 5 anni per lesioni gravi e da 4 a 7 per quelle gravissime. Se comunque ha bevuto (soglia 0,8 g/l) o l’incidente è causato da manovre pericolose scatta la reclusione da un anno e 6 mesi a 3 anni per lesioni gravi e da 2 a 4 anni per le gravissime.

Camionisti e conducenti di autobus – L’ipotesi più grave di omicidio stradale (e di lesioni) si applica ai camionisti e agli autisti di autobus anche in presenza di un tasso alcolemico sopra gli 0,8 g/l. Le sanzioni vengono aumentate anche per chi si dà alla fuga dopo aver causato un incidente.

Omissione di soccorso – Se il conducente si allontana senza prestare soccorso scatta l’aumento di pena da un terzo a due terzi, e la pena non potrà comunque essere inferiore a 5 anni per l’omicidio e a 3 anni per le lesioni. Altre aggravanti sono previste se vi è la morte o lesioni di più persone oppure se si è alla guida senza patente o senza assicurazione. E’ inoltre stabilito il divieto di equivalenza o prevalenza delle attenuanti su specifiche circostanze aggravanti.

Revoca della patente – In caso di condanna o patteggiamento (anche con la condizionale) per omicidio o lesioni stradali viene automaticamente revocata la patente. Una nuova patente sarà conseguibile solo dopo 15 anni (omicidio) o 5 anni (lesioni). Tale termine è però aumentato nelle ipotesi più gravi: se ad esempio il conducente è fuggito dopo l’omicidio stradale, dovranno trascorrere almeno 30 anni dalla revoca. Qualora la patente sia di un altro Stato anziché la revoca vi sarà l’inibizione alla guida in Italia per un periodo analogo.

Raddoppiano termini di prescrizione – Per il nuovo reato di omicidio stradale sono previsti il raddoppio dei termini di prescrizione e l’arresto obbligatorio in flagranza nel caso più grave (stato di ebbrezza per alcol e droga). Negli altri casi l’arresto è facoltativo. Il pm potrà chiedere per una sola volta di prorogare le indagini preliminari.

Pena più lieve se è anche colpa della vittima – La pena è invece diminuita fino alla metà quando l’incidente è avvenuto anche per colpa della vittima.

Prelievo di campioni Dna – Previsto il prelievo coattivo di campioni biologici di Dna su ordine del giudice o del pm, nel caso in cui il ritardo degli esiti possa determinare negativamente il risultato delle indagini.

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