Omicidio stradale, via libera dalla Camera: fino a 12 anni di carcere

di Redazione

Roma – La Camera dei Deputati dà il via libera al disegno di legge che introduce il reato di omicidio stradale. Il testo è stato approvato con 276 voti a favore, 20 contrari e 101 astenuti.  Tra i contrari gli esponenti di Sel, mentre Forza Italia e M5S si sono astenuti.​ Ora, essendo stato modificato a Montecitorio, il ddl torna al Senato.

L’omicidio stradale colposo diventa un reato a sé e viene sanzionato con un aggravamento delle pene, nel caso venga commesso sotto l’effetto di droghe o alcol. È la caratteristica più rilevante del testo approvato oggi dalla Camera che torna però al Senato per la terza lettura.

Il reato di omicidio stradale viene graduato su tre varianti: resta la pena già prevista oggi (da 2 a 7 anni) nell’ipotesi base, quando cioè la morte sia stata causata violando il codice della strada. Ma la sanzione penale sale sensibilmente negli altri casi: chi infatti uccide una persona guidando in stato di ebbrezza grave, con un tasso alcolemico oltre 1,5 grammi per litro, o sotto effetto di droghe, rischia ora da 8 a 12 anni di carcere. Sanzione che nei casi più gravi può arrivare fino a 18 anni in caso di omicidio stradale di più persone.

Sarà invece punito con la reclusione da 5 a 10 anni l’omicida il cui tasso alcolemico superi 0,8 g/l oppure abbia causato l’incidente per condotte di particolare pericolosità (eccesso di velocità, guida contromano, infrazioni ai semafori, sorpassi e inversioni a rischio). In via speculare la legge prevede una stretta anche per le lesioni stradali.

Ipotesi di base rimane invariata ma pene al rialzo se chi guida è ubriaco o drogato: da 3 a 5 anni per lesioni gravi e da 4 a 7 per quelle gravissime. Se comunque ha bevuto (soglia 0,8 g/l) o l’incidente è causato da manovre pericolose scatta la reclusione da un anno e 6 mesi a 3 anni per lesioni gravi e da 2 a 4 anni per le gravissime.

La legge contiene norme specifiche per i conducenti dei mezzi pesanti. L’ipotesi più grave di omicidio stradale (e di lesioni) si applica ai camionisti e agli autisti di autobus anche in presenza di un tasso alcolemico sopra gli 0,8 g/l. Le sanzioni vengono aumentate anche per chi si dà alla fuga dopo aver causato un incidente.

Se il conducente si allontana senza prestare soccorso scatta l’aumento di pena da un terzo a due terzi, e la pena non potrà comunque essere inferiore a 5 anni per l’omicidio e a 3 anni per le lesioni. Altre aggravanti sono previste se vi è la morte o lesioni di più persone oppure se si è alla guida senza patente o senza assicurazione.

È inoltre stabilito il divieto di equivalenza o prevalenza delle attenuanti su specifiche circostanze aggravanti. La pena è invece diminuita fino alla metà quando l’incidente è avvenuto anche per colpa della vittima.

In caso di condanna o patteggiamento (anche con la condizionale) per omicidio o lesioni stradali viene automaticamente revocata la patente. Una nuova patente sarà conseguibile solo dopo 15 anni (omicidio) o 5 anni (lesioni). Tale termine è però aumentato nelle ipotesi più gravi: se ad esempio il conducente è fuggito dopo l’omicidio stradale, dovranno trascorrere almeno 30 anni dalla revoca.

Per il nuovo reato di omicidio stradale, sono previsti il raddoppio dei termini di prescrizione e l’arresto obbligatorio in flagranza nel caso più grave (bevuta “pesante” e droga). Negli altri casi l’arresto è facoltativo. Il pm, inoltre, potrà chiedere per una sola volta di prorogare le indagini preliminari. La legge prevede, tra l’altro, che il giudice possa ordinare anche d’ufficio il prelievo coattivo di campioni biologici per determinare il dna. Nei casi urgenti e se un ritardo può pregiudicare le indagini, il prelievo coattivo può essere disposto anche dal pm.

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