Sdemanializzazione beni, Schiappa: “Molto rumore per nulla”

di Redazione

Mondragone – Con una nota puntuale e precisa l’Amministrazione comunale di Mondragone ritiene di dover fare chiarezza sulle ultime vicende relative alla sdemanializzazione dei beni.

Riceviamo e pubblichiamo:

Il vizio prospettato dai ricorrenti Consiglieri comunali di minoranza riguarda un presunto dovere di astensione da parte del Sindaco che avrebbe determinato la mancanza del quorum strutturale ai fini della valida formazione ed adozione della Delibera di Consiglio comunale n. 25/2014. 

Tale censura non è stata accolta dal T.A.R. Campania – Napoli, Sez. VII – che, con ordinanza n. 8/2015, non ha sospeso l’intera Delibera consiliare n. 25/2014, ma si è limitato a sospenderne gli effetti “solo nella parte in cui concerne la proprietà della sig.ra Razzano”, ovvero 1/6 (pari a 21 mq.) di un immobile di 126 mq. ricadente in una vastissima area – oggetto di sdemanializzazione – di superficie complessiva pari a 35.000 mq. 

Dal tenore del provvedimento giurisdizionale, infatti, si desume che il Giudice Amministrativo non ha ritenuto – seppur in via sommaria – sussistere nel caso di specie l’ipotesi di astensione obbligatoria in quanto, se avesse accertato la presenza di un obbligo di astenersi da parte del Sindaco, avrebbe sospeso l’intera Delibera consiliare n. 25/2014.

In particolare, il dovere di astensione comporterebbe la non computabilita’ del Sindaco ai fini del numero legale e, quindi, nel caso di specie, l’assenza del quorum strutturale che, come tale, inficerebbe la formazione dell’atto deliberativo nella sua interezza. Viceversa, la sospensione solo parziale della Delibera n. 25/2014 disposta dal T.A.R., lascia intendere che il Giudice adito, seppur in via sommaria, ha ritenuto ricorrere nel caso di specie un’ipotesi di astensione meramente facoltativa che, come da Leggi e Regolamenti, non ha inciso sul numero legale e sulla validità della deliberazione. Sotto tale profilo, pertanto, il provvedimento giurisdizionale conferma che il Sindaco, pur non avendo alcun obbligo di astenersi, ha scelto di non partecipare alla discussione ed alla successiva votazione dell’atto deliberativo in questione, per mere esigenze di trasparenza. 

Si precisa, al riguardo, che l’Amministrazione comunale, con la Delibera di Consiglio comunale n. 25/2014, si è limitata a prendere atto della situazione giuridica dei privati titolari degli immobili insistenti sull’area divenuta di proprietà comunale in seguito alla sentenza del Tribunale di Napoli n. 6288/2010: il Consiglio comunale, infatti, con il più volte richiamato atto deliberativo ha costretto i privati titolari dei manufatti ivi insistenti da decenni (che fino alla sentenza n. 6288/2010 risulterebbero concessionari demaniali) a regolarizzare la propria posizione nei confronti del Comune o attraverso l’acquisto dell’area di sedime degli immobili o attraverso il pagamento del canone di locazione della medesima area: il tutto sulla scorta di una relazione di stima dei valori di mercato di alienazione e locazione che tiene conto dell’edificabilità del suolo e del pregio della zona. 

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