Detenzione illegale di tartarughe e cardellini: denunciato 65enne

di Redazione

 Casagiove. Nel corso di una attività volta al contrasto dei crimini ambientali, sono stati rinvenuti in un giardino di proprietà privata svariati esemplari di fauna selvatica protetta ed un uomo, C.C., di 65 anni, è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere …

… per detenzione illegale di specie tutelata, nonché per violazione delle norme relative all’applicazione in Italia della Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, cosiddetti “Cites”.

A seguito di una segnalazione pervenuta alla Centrale Operativa Regionale 1515 del Corpo Forestale di Napoli, personale del Comando Stazione di Caserta, coadiuvato da un medico veterinario dell’Asl e da un Tecnico della prevenzione ambiente sui luoghi di lavoro, si recava a Casagiove, scoprendo all’interno di un’area giardino pertinente ad uno stabile di proprietà privata numerosi esemplari di fauna selvatica protetta.

In particolare si riscontrava la presenza di: ventisette esemplari di tartarughe “Testudo hermanni”, sette cardellini “Carduelis carduelis”, un lucherino “Spinus spinus”, un verzellino “Serinus serinus”, un verdone “Chloris chloris” ed una gazza “Pica pica”. Dopo aver proceduto a verificare lo stato di salute degli animali, il personale intervenuto procedeva alla liberazione dei dieci volatili appartenenti alla fauna selvatica autoctona, restituendoli alla vita naturale nell’habitat di provenienza, rilasciandoli in libertà nel Parco della Reggia vanvitelliana.

I ventisette esemplari di testuggine ed un esemplare di cardellino, al momento inibito al volo, venivano invece affidati in custodia giudiziaria temporanea ad un Centro di Recupero di animali. Si evidenzia che sia i volatili sottoposti a sequestro che le tartarughe, sono animali appartenenti alla fauna prettamente selvatica e la loro detenzione è possibile solo se ricorrono specifiche condizioni previste per legge. Per i volatili, infatti, la legge prescrive che provengano da allevamenti muniti di certificazioni di origine e che sia apposto sulla zampa sin dalla nascita un anello inamovibile riportante l’anno di nascita e il codice dell’allevatore.

Le testuggini, invece, sono protette in base alla Convenzione Cites, sottoscritta a Washington nel 1973 da 21 Stati, tra cui l’Italia, allo scopo di regolamentare il commercio di animali e piante (vivi, morti o parti e prodotti da essi derivati) in via di estinzione. Tale documento è compreso nel Programma della Nazioni Unite per l’Ambiente (Unep), ed è attualmente applicata in 178 Stati. In Italia è entrata in vigore nel 1980. Sulla base di tale Convenzione, ogni Stato ha il compito prioritario di monitorare e regolamentare adeguatamente il commercio nazionale ed internazionale degli esemplari tutelati, allo scopo di scongiurarne l’estinzione.

A tal fine, il prelievo in natura, la detenzione, la cessione, il commercio, la movimentazione delle specie tutelate, quando sono permessi, sono comunque sottoposti a particolari limiti e regolati attraverso un sistema di permessi e certificati che hanno lo scopo di consentire il controllo di tali attività da parte delle istituzioni preposte, tra cui il Corpo Forestale dello Stato con il Servizio Cites.

La Convenzione internazionale, comunque, non esclude che gli stati parte possano adottare misure più rigorose di protezione. Ciò si è verificato nell’ambito dell’Unione Europea che sin dal 1997 ha emanato Regolamenti che prevedono misure più restrittive. Sicché, questi esemplari sono previsti anche nell’Allegato A del Regolamento Comunitario n. 2724/2000 a norma del quale non possono essere venduti né acquistati senza un certificato Cites, documento distinto rispetto alla mera denuncia di nascita.

Inoltre, la legge italiana n. 150/92, che disciplina i reati relativi all’applicazione in Italia della predetta Convenzione, ha reso obbligatorio denunciare il possesso di tutti gli esemplari di testuggine presso gli uffici del Corpo Forestale dello Stato, Servizio Cites, entro il termine ultimo del 31.12.1995. Ne discende che la mancanza di sanatoria entro il termine stabilito comporta una denuncia penale.

Nel caso concreto, gli esemplari protetti in argomento non avevano alcun tipo di identificazione riconducibile ad una provenienza lecita, né il detentore era in grado di esibire alcuna documentazione in merito: pertanto si procedeva al loro sequestro.

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