Comodato d’uso, Moretti a Di Luise: “Se ne parlerà in sede di bilancio”

di Antonio Taglialatela

 Gricignano. “La possibilità di modificare, per il 2014, il regolamento e introdurre l’esenzione dell’Imu per gli immobili concessi in comodato d’uso è strettamente legata agli strumenti di programmazione finanziaria che gli uffici comunali stanno predisponendo.

Pertanto, si dovrà verificare se l’eventuale concessione di esenzioni non pregiudicherà gli equilibri di bilancio. Se ne parlerà, quindi, in quella sede”.

Così il sindaco Andrea Moretti risponde, in una nota, al consigliere di opposizione Gianluca Di Luise che, attraverso un’interrogazione, ha fatto riferimento all’emendamento sull’Imu relativo alla concessione degli immobili in comodato d’uso gratuito dai genitori ai figli. Emendamento che prevede l’agevolazione per una sola abitazione concessa in uso ai figli. A tal proposito, Di Luise spiegava che “per poter concedere l’uso di un’unità immobiliare a titolo gratuito esistono due possibilità: il comodato d’uso e il diritto di abitazione”.

“Solo per il comodato d’uso – sottolineava il leader di ‘Gricignano in Movimento’ – non è previsto dal regolamento Imu alcuna agevolazione ai fini del calcolo dell’imposta ma solo un’eventuale concessione da parte del Comune attraverso una modifica dello stesso. Per il diritto di abitazione, essendo un diritto reale, è sufficiente la redazione di un normale documento firmato tra il concedente proprietario (per esempio il padre) e l’utilizzatore (per esempio il figlio) dove si esprima chiaramente la concessione del diritto di abitazione”.

Ma il primo cittadino precisa: “In sede di conversione in legge del decreto 102/2013 è stato inserito l’articolo 2/bis dedicato alle unità immobiliari concesse in comodato d’uso a parenti. Questo stabilisce che, per l’anno 2013, limitatamente alla seconda rata dell’imposta, i comuni possono equiparare all’abitazione principale, ai fini dell’applicazione della stessa imposta, le unità immobiliari e relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9, concesse in comodato dal soggetto passivo dell’imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato, l’agevolazione di cui al primo periodo può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Ciascun Comune definisce i criteri e le modalità per l’applicazione dell’agevolazione, compreso il limite dell’Isee – Indicatore delle situazione economica equivalente, al quale subordinare la fruizione del beneficio”.

Pertanto, sottolinea Moretti, “tale norma opera solo rispetto ai parenti entro il primo grado in linea retta (genitori o figli) e limitatamente ad una sola unità immobiliare; rimette ai comuni la facoltà di operare una completa assimilazione di tali alloggi (e relative pertinenze) all’abitazione principale; si riferisce all’anno 2013 e limitatamente alla seconda rata”.

Per quanto riguarda il diritto reale di abitazione, Moretti fa presente a Di Luise che “è cosa ben diversa dal comodato d’uso. Per costituirlo validamente occorre un contratto che abbia una causa perché un contratto senza causa è nullo. Se viene costituito con spirito di liberalità il contratto è una donazione e deve essere concluso, a pena di nullità, per atto notarile. Se invece viene costituito dietro pagamento di una somma di denaro diventa una vendita. Il diritto di abitazione ha un valore economico notevole equiparato nelle leggi tributarie a quello dell’usufrutto su cui deve essere corrisposta l’imposta di registro”.

“Inoltre – continua Moretti – l’acquisto di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione, ecc.) deve essere iscritto nel catasto dei fabbricati in modo da far risultare dagli atti catastali chi è il soggetto tenuto a pagare le imposte sull’immobile. Contrariamente a quanto afferma il consigliere Di Luise, non basta una semplice scrittura privata perché quest’ultima non darebbe titolo per l’aggiornamento nei pubblici servizi, i quali richiedono necessariamente un atto notarile. E in mancanza di trascrizione per il Fisco è come se il diritto di abitazione non esistesse ed è il proprietario che deve continuare a pagare l’Imu”.

“Siccome la legge consente l’esenzione del pagamento dell’imposta in tutti i casi di ‘valida’ costituzione di un diritto di abitazione, senza possibilità, per il Comune, di decidere diversamente – conclude il sindaco – se un cittadino è in possesso di un contratto di abitazione che abbia i requisiti sopra descritti non paga l’imposta”.

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