Basta con “Napoli Nord”, arriva il “Tribunale di Aversa”

di Nicola Rosselli

 Aversa. Il Consiglio dei Ministri di venerdì 24 gennaio dovrebbe adottare un decreto legislativo di modifica ed integrazioni alle norme sulla geografia giudiziaria che dovrebbe interessare anche la nostra città.

A rivelarlo il portavoce del Comitato per l’istituzione del tribunale di Napoli Nord ad Aversa l’avvocato Carlo Maria Palmiero. Il decreto statuisce, all’articolo 1, che il Comune capoluogo del Tribunale di Napoli Nord è Aversa (da oggi, perciò, si potrà parlare di Tribunale di Aversa).

Per effetto della costituzione del nuovo tribunale il decreto legislativo modifica (art. 2) la tabella A della legge 26 luglio 1975, n. 354, riguardante la individuazione dell’ambito territoriale di competenza degli uffici di sorveglianza e (art. 3) la tabella N allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1951, n. 757 e concernente la definizione delle circoscrizioni territoriali delle Corti d’assise d’appello e delle Corti d’assise.

Il decreto, inoltre, riconosce idonee per sei mesi dalla propria entrata in vigore, le liste dei giudici popolari già formate, per la costituzione delle Corti d’assise e delle Corti d’assise d’appello interessate dalla nuova organizzazione giudiziaria (art.4);

– per garantire (e favorire) la prima copertura del 75% dell’organico dei magistrati di Napoli nord (Tribunale e Procura), si prescinde, per chi è interessato a fare domanda, dalla permanenza nell’incarico precedente per almeno tre anni (art.5);

accelera (al fine di concludere in sei mesi) le procedure per i trasferimenti dei Got e Vpo, precisando che, fino alla conclusione delle stesse ai tribunali ordinari e alle procure della Repubblica possono essere applicati anche i Got ed i Vpo in situazione di incompatibilità determinatasi a seguito della nuova geografia giudiziaria;

dispone, per garantire la piena ed immediata operatività del Tribunale e della procura di Napoli nord, la trasferibilità d’ufficio dei Got e Vpo sino alla definizione della procedura di trasferimento di cui al comma 1, sebbene non ricorrano situazioni di incompatibilità;

– I magistrati titolari dei posti di presidente di Tribunale, presidente di sezione, procuratore della Repubblica e procuratore aggiunto negli uffici interessati dalla riforma sulla geografia giudiziaria possono chiedere la rassegnazione ai posti vacanti liberatisi (art.6); – prescrive che possono essere utilizzati a sede di uffici giudiziari, per un periodo non superiore a cinque anni, quegli uffici interessati da interventi edilizi finanziati dallo Stato oltre che a norma dell’art. 19 della l. n. .119 del 1981 anche ai sensi della l. n. 26 del 1957 (art.7);

– statuisce che la soppressione delle sezioni distaccate di Tribunale non determina effetti sulla competenza per i procedimenti civili e penali pendenti alla data di attivazione della geografia giudiziaria e che i procedimenti penali si considerano pendenti dal momento in cui la notizia di reato è acquisita o è pervenuta agli uffici del pubblico ministero. (art.8).

Gli articoli 11 e 12, ridenominano l’ufficio del Giudice di pace di Aversa in Giudice di pace di Napoli nord, prevedendo che la soppressione dell’ufficio del giudice di pace in caso di inadempimento degli impegni assunti dagli enti locali richiedenti a norma dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n. 155/2012 avrà luogo nella forma del decreto ministeriale anziché con Dpr.

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