“Capannone”…e ci voleva Lamberti?

di Nicola Rosselli

 AVERSA. “E ci voleva Lamberti?”. Questa la domanda spontanea che sorge in quanti hanno letto la delibera di giunta numero 356 del 13 settembre 2013, avente ad oggetto: “Presa d’atto del parere legale dell’avvocato Antonio Lamberti – adempimenti conseguenti”.

Il parere è quello relativo alla bontà dell’azione della Regione Campania che ha ritenuto risolto il contratto per l’acquisto del “Capannone” da parte del Comune di Aversa. Ovviamente, non si vuole assolutamente mancare di rispetto al professor Lamberti, che stimiamo per la sua valentia. Si vuole, invece, sottolineare l’inconsistenza di peso politico di un’amministrazione che, come le precedenti, non se ne frega assolutamente del Capannone. Perché, se così non fosse, ben altre sarebbe dovute essere le reazioni.

E’ stata, alla fine, necessaria, una delibera di giunta (segnalataci dal consigliere Paolo Santulli, che è stato l’unico a portare avanti la battaglia) per statuire quanto di seguito testualmente riportiamo. Ogni altro commento è superfluo.

Su proposta del Sindaco

Premesso che la Regione Campania e il Comune di Aversa in data 12.4.07, stipulavano contratto preliminare di compravendita di immobile sito alla via Filippo Saporito n.49, facente parte del Complesso ex canapificio, riportato nel N.C.E.U. al foglio 4, particella 5106 sub 19,20 e 17;

Che il citato contratto, all’art. 6 prevede testualmente che il presente preliminare, in conformità a quanto previsto dalle deliberazioni della Giunta Regionale della Campania n. 292 del 20.02.2004 e n. 1274 del 07.10.2005, è sottoposto a condizione risolutiva in caso di mancata realizzazione dei lavori di cui al progetto innanzi indicato ed attivazione del bene all’uso nello stesso previsto, entro il termine di cinque anni decorrenti da oggi.

Pertanto, in tale evenienza, il presente preliminare si risolverà di pieno diritto con conseguente obbligo, a carico della Regione, di restituire gli importi ricevuti, senza ulteriore aggravio, ed immediato reintegro nel possesso da parte della stessa, con obbligo per il Comune di riconsegnare il bene libero da persone e cose” (cit. art. 6);

Che l’amministrazione comunale con nota del 15/03/2012 e del 10/05/2013 richiedeva una proroga al fine di mettere in essere l’attività finalizzata alla stipula del contratto definitivo;

Che la Giunta Regionale della Campania con propria nota pervenuta al protocollo del Comune in data 04/06/20l3 richiedeva l’invio degli estremi bancari utili per la restituzione delle somme già versate dal Comune così come previsto dal sopra richiamato contratto, nonché fissarsi una data per la riconsegna del bene libero da persone e cose;

Che con delibera di G.M. n. 295/l3 I’Amministrazione richiedeva parere legale pro- veritate all’avv. Antonio Lamberti, relativamente alla correttezza e legittimità dell’operato della Giunta Regionale della Campania;

Che in data 3.9.13 il professionista incaricato rimetteva il parere richiesto evidenziando che la Regione Campania ha agito secondo il quadro normativo legale e convenzionale vigente; Tutto quanto sopra premesso si rende opportuno prendere atto del parere sopra emarginato allegato alla presente delibera;

Propone di deliberare

Per le motivazioni esposte in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate, prendere atto del parere sopra emarginato;

Letta la proposta di deliberazione innanzi riportata e ritenuto di doverla

approvare integralmente;

Visti pareri espressi ai sensi di legge;

Con votazione unanime(erano assenti gli assessori Balivo e Barbato) legalmente resa

Delibera di approvare integralmente la proposta di deliberazione nei termini sopra formulata. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

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