Movida, sui rumori c’e’ sentenza della Cassazione

di Antonio Arduino

 AVERSA. La movida aversana potrebbe avere le ore contate, non solo in via Seggio ma in ogni zona della città in cui esiste il fenomeno.

A determinarlo potrebbe essere la sentenza numero 4848 emessa dalla Corte di Cassazione a sezioni unite il 27 febbraio scorso che condanna il Comune di Porto Ceresio sul lago di Lugano, in provincia di Varese, al risarcimento del danno prodotto ai cittadini dal rumore emesso dal vociare dei ragazzi che affollano un parco giochi realizzato a poca distanza dall’abitato.

“Una sentenza rivoluzionaria e particolarmente importante, perché essendo stata scritta a sezioni unite ha praticamente il valore di legge” commenta l’avvocato Antimo Castaldo che, su incarico di residenti di via Seggio, facendo riferimento a questa decisione della magistratura, ai sensi dell’ex articolo 844 del codice civile, ha diffidato l’amministrazione municipale proprietaria della strada, a “far cessare I’attività di immissione di rumori acustici intollerabili, che superano di gran lunga il limite di legge comunemente accettato dei 3 decibel, sul rumore di fondo, che provengono dalla via Seggio il giovedì, venerdì, sabato e domenica dalla ore 23 alle ore 3 di notte di ogni settimana, causa il vociare e gli schiamazzi di centinaia di giovani frequentatori e non dei locali della movida aversana ivi allocati che, di fatto, ostruiscono la pubblica via, con provvedimenti di prerogativa e competenza del Sindaco, a tutela del diritto alla salute, alla tranquillità ed al normale svolgimento della vita familiare all’interno della propria abitazione dei miei assistiti”.

“Alla luce della recente sentenza a sezioni unite della Corte di Cassazione che – ricorda Castaldo – si riferisce all’immissione di rumori provenienti da un parco giochi, in orario diurno, considerando che le immissioni rumorose che recano disturbo ai miei assistiti avvengono nelle ore serali e notturne, considerando che la sentenza 4848 ribadisce I’applicazione del criterio comparativo e non pubblicistico, nei procedimenti di immissione di rumore ex art. 844 del codice civile, cosicché è applicabile al caso segnalato dai miei assistiti che dalle immissioni acustiche fuorilegge hanno ricevuto e ricevono danni patrimoniali e morali, in violazione ai diritti soggettivi alla salute, alla tranquillità, al normale svolgimento della vita familiare ne viene di conseguenza l’obbligo per l’Amministrazione, proprietaria della strada, d’intervenire per porre rimedi atti ad impedire il proseguimento del danno”.

“Se l’Ente non si attivasse nel giro di dieci giorni dalla ricezione della diffida, trasmessa per posta elettronica certificata, mi rivolgerò – continua l’avvocato – all’autorità giudiziaria competente, anche in via d’urgenza, contro il Comune di Aversa, richiedendo anche il risarcimento dei danni subiti e subendi dai miei clienti”. “Naturalmente – conclude Castaldo – la mia azione legale è svolta a tutela di residenti di via Seggio ma la medesima azione è applicabile ai residenti di via Michelangelo e di ogni altra zona della città in cui esiste lo stesso problema”.

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