Urbanistica, l’Ats sull’adozione dei Pua

di Redazione

 ORTA DI ATELLA. L’associazione “Ats”, attraverso il suo presidente Salvatore Sorvillo, vuole fare delle semplici considerazioni sull’adozione dei Pua, sulla loro legittimità ed utilità, nonché sulla loro possibile adozione in relazione agli annullamenti dei permessi di costruire, …

… avvenuto negli ultimi tempi, prima dai commissari prefettizi e poi dall’attuale amministrazione. Di seguito diamo una spiegazione della norma e indichiamo ciò che potrebbe essere utile fare.

“In caso di annullamento del permesso di costruire, qualora non sia possibile la rimozione di vizi riscontrati, il comune applica una sanzione pari al valore venale delle opere abusivamente e seguite valutato dall’ufficio tecnico comunale, e comunque non inferiore ad euro 516,00,salvo che con provvedimento motivato dichiari che l’opera contrasta con rilevanti interessi pubblici, disponendo la restituzione in pristino in quanto possibile.

La Valutazione dell’ufficio tecnico è notificata alla parte dal comune e diviene definitiva decorsi i termini di impugnativa. L’integrale corresponsione della sanzione pecuniaria irrogata produce i medesimi effetti del permesso di costruire. Qualora sia disposta la restituzione in pristino, è dovuta la restituzione dei contributi già versati al comune per le corrispondenti opere.

La norma sopra riportata, in caso di annullamento del permesso di costruire, identifica nella sanzione pecuniaria (pari al valore venale delle opere abusivamente eseguite) lo strumento sanzionatorio principale e prevede l’ipotesi di restituzione in pristino nei casi in cui il Comune dichiari con provvedimento motivato che l’opera contrasta con “rilevanti” interessi pubblici e la demolizione dell’opera si dimostri oggettivamente possibile.

E’ una norma che tutela l’affidamento del soggetto che ha costruito, nella presunzione di legittimità del titolo edilizio. La norma opera tanto in casi di annullamento giurisdizionale (da parte del G.A.) o a seguito di ricorso amministrativo, quanto in quelli di annullamento d’ufficio (art. 21 nonies L. 241/1990) o da parte della Regione (art.39 Dpr 380/2001).

In tal senso, cfr., Tar Sardegna, 1169/2004 e Tar Puglia,329/1995). E’ applicabile in caso di Dia? Sì, si veda l’art.38, comma 2 bis, del Dpr 380/2001 (“Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi di cui all’art.22,comma3, in caso di accertamento dell’inesistenza dei presupposti per la formazione del titolo”).

Si applica all’ annullamento del permesso di costruire a sanatoria? A mio avviso, no preliminare valutazione della possibilità di rimuovere i vizi riscontrati. Preliminarmente, la norma impone al necessità di valutare la possibilità di rimuovere i vizi che hanno eventualmente determinato l’illegittimità del titolo rilasciato. A quali vizi si riferisce l’art.138 della L.R. 1/2005?

Nonostante la disposizione in questione sia diversa dall’art.38 del Dpr 380/2001, il quale (mutuando dall’art.11dellaL.47/1985) fa espresso riferimento ai soli vizi“ delle procedure amministrative”, la giurisprudenza del Tar Toscana ritiene che si possano rimuovere solo i vizi di natura formale-procedurale (così Tar Toscana, Sez. III, 17.3.2008, n.374, che recita: “La procedura delineata dall’art.138, sulle orme di quanto già previsto dall’art.11 della legge n.47/85, può essere avviata ove non sia possibile la rimozione dei vizi riscontrati e che tale espressione, pur essendo scomparso il riferimento alla natura formale-procedurale dei vizi rilevanti, non può che essere interpretata in senso preclusivo dell’ipotesi alternativa (sanzione pecuniaria) ove i vizi abbiano natura sostanziale”).

Ciò nel solco della giurisprudenza del Consiglio di Stato, secondo la quale: “In caso di annullamento giurisdizionale di una concessione edilizia illegittima per un vizio sostanziale l’amministrazione non può emettere un nuovo provvedimento concessorio in applicazione dell’art.11 l.28 febbraio1985 n.47, trattandosi di norma che consente la rimozione solo di vizi procedurali” (Cons.Stato, 2960/2006). Rimozione dei vizi procedurali “In sede di riemanazione con seguente all’annullamento giurisdizionale di una concessione edilizia per vizi formali, l’art.11 comma1 l.28febbraio1985 n.47 stabilisce che il comune debba valutare l’originaria istanza proposta dal privato per l’intervento costruttivo da realizzare, accertando ora per allora (sulla base,cioè,del regime urbanistico esistente al tempo della concessione annullata) se e in qual misura sia possibile rimuovere i vizi procedurali censurati e, in caso positivo, reiterare la concessione” (così, Cons.Stato,1255/1996).

Vi è quindi una deroga al principio secondo occorre valutare la compatibilità dell’intervento al regime urbanistico vigente alla data del rilascio del titolo edilizio. Attendiamo fiduciosi, l’evolversi della questione.

Il presidente “Ats”, Salvatore Sorvillo

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