Stato-mafia: Napolitano contro la procura di Palermo

di Mena Grimaldi

 ROMA. “Il capo dello Stato ha utilizzato il mezzo più corretto”. Sono queste le parole del guardasigilli, Paola Severino, che ha difeso la decisione del Quirinale di sollevare un conflitto di attribuzioni sulla vicenda delle intercettazioni telefoniche dell’inchiesta di Palermo.

Da quanto si legge in una nota del Quirinale, infatti, il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, ha affidato all’avvocato generale dello Stato l’incarico di rappresentare la Presidenza della Repubblica nel giudizio per conflitto di attribuzione da sollevare dinanzi alla Corte Costituzionale nei confronti della Procura della Repubblica di Palermo per le decisioni che questa ha assunto su intercettazioni di conversazioni telefoniche del Capo dello Stato; decisioni che il Presidente ha considerato, anche se riferite a intercettazioni indirette, lesive di prerogative attribuitegli dalla Costituzione.

Anzichè chiedere immediatamente al gip la distruzione delle intercettazioni di Napolitano, i pm illegittimanente, secondo il Capo dello Stato – intendono sottoporle ai difensori “ai fini del loro ascolto”, e, dopo il contraddittorio, rimetterle alla valutazione del giudice. E’ quanto si legge nel decreto del Capo dello Stato. Si tratta di “un’intercettazione occasionale, un fatto imprevedibile che a mio parere sfugge alla normativa in esame”.

Così il procuratore capo di Palermo, Francesco Messineo, risponde ai giornalisti che gli chiedono un commento sulla decisione del presidente della Repubblica. “Le norme messe a tutela del presidente della Repubblica riguardo a un’attività diretta a limitare le sue prerogative – ha aggiunto Messineo – sono state rispettate”.

Ancora più netto il parere di Antonio Ingroia, l’aggiunto che coordina le indagini palermitane sulla trattativa Stato-mafia: “Se l’intercettazione non è rilevante per la persona che è sottoposta a immunità e lo è per un indagato qualsiasi, può essere utilizzata”, afferma l’inquirente, sottolineando la piena legittimità del proprio operato e di quello degli altri sostituti coinvolti.

“Secondo la nostra posizione – aggiunge Ingroia – per altro confortata da illustri studiosi, se l’intercettazione è rilevante nei confronti della persona intercettata, allora è legittima. Non esistono intercettazioni rilevanti nei confronti di persone coperte da immunità. E per quelle non coperte da immunità non c’e bisogno di alcuna autorizzazione a procedere”.

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