Caso Pizzi, Capasso: “Subdolo tentativo di strumentalizzazione del Pd”

di Redazione

Rosario CapassoAVERSA. Apprendo dai media che il Pd aversano ha inviato una lettera al sindaco di Aversa, con la quale chiede di conoscere l’orientamento del sindaco in virtù del rinvio a giudizio del neo assessore Pizzi, coinvolto nel crack della Bbc di Aversa.

Non voglio sostituirmi al sindaco, né tantomeno fare l’avvocato del diavolo, ma, di fronte a cotanto ardire, mi corre l’obbligo di fare una riflessione prima giuridica e poi politica. A quanto è dato comprendere dal contenuto della missiva, anche se apparentemente, sembra che al Pd ‘non piace lo scandalismo, che spesso copre il vuoto di proposta politica. Noi – dicono i democratici – porremo solo questioni politiche”.

Ebbene, anche ad un superficiale lettore quello che emerge è proprio diametralmente opposto a quello che viene scritto. Ovvero, che in mancanza di una proposta politica si cerca visibilità sulle disgrazie giudiziarie altrui, tra l’altro ancora sub judice. Infatti, il processo che vede coinvolto il nostro assessore è appena sfociato nella fase dibattimentale dove solo in quell’ambito si potrà formare una prova di responsabilità penale o di non responsabilità penalmente rilevante.

Al riguardo, è opportuno fare delle precisazioni a chi forse fa finta di non conoscere la gerarchia delle fonti di Crisfulli (fonti primarie e secondarie, eccetera). Al primo posto troviamo “Carta delle Leggi”, che nella parte “I diritti dei cittadini”, all’articolo 27/1, statuisce che “la responsabilità penale è personale, mentre il secondo comma recita, l’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva”. Basterebbe solo questo rilievo ad evitare un processo mediatico e populista che può solo intorpidire qualsiasi determinazione venga assunta al riguardo in qualsiasi comparto si rifletta la problematica. In subordine, l’intera materia sulle compatibilità elettive è regolata dal Capo II del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, numero 267, che all’articolo 58, contiene le cause ostative alla candidatura a consigliere comunale, le stesse previste per chi accetta l’incarico di assessore “ovverosia di non trovarsi nelle incompatibilità previste per la carica di consigliere”.

Cioè, non possono essere eletti consiglieri: a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall’articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all’articolo 74 del testo unico approvato con Dpr 9 ottobre 1990, numero 309, o per un delitto di cui all’articolo 73 del citato testo unico concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l’importazione, l’esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

b) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314 (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell’errore altrui), 316-bis (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d’ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale;

c) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella lettera b);

d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;

e) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all’articolo 1 della legge 31 maggio 1965, numero 575, come sostituito dall’articolo 13 della legge 13 settembre 1982, numero 646. 2. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo e dall’articolo 59 la sentenza prevista dall’articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna. 3. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l’elezione o la nomina è di competenza: a) del consiglio provinciale, comunale o circoscrizionale; b) della giunta provinciale o del presidente, della giunta comunale o del sindaco, di assessori provinciali o comunali 4. L’eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L’organo che ha provveduto alla nomina o alla convalida dell’elezione è tenuto a revocare il relativo provvedimento non appena venuto a conoscenza dell’esistenza delle condizioni stesse. 5. Le disposizioni previste dai commi precedenti non si applicano nei confronti di chi è stato sottoposto a misura di prevenzione con provvedimento definitivo, se è concessa la riabilitazione ai sensi dell’articolo 178 del codice penale o dell’articolo 15 della legge 3 agosto 1988, numero 327.

Infine, ma non per questo meno importante, la “Carta di Pisa” tanto sbandierata non è l’ultima in ordine di arrivo ma è un codice etico che già dalla sua genesi, può considerarsi un primo tentativo di formulazione di una politica anticorruzione in base ad un’istanza che nasce dal basso.

L’input a predisporre il codice etico è nato sulla scia della campagna “Corrotti” che “Avviso Pubblico” ha condotto insieme a “Libera” nel corso del 2011, raccogliendo un milione e mezzo di firme da consegnare al presidente della Repubblica affinché solleciti il Parlamento ad emanare norme adeguate per prevenire e contrastare la corruzione, come le convenzioni internazionali in primis la Convenzione di Strasburgo, firmata dall’Italia nel 1999 ma non ancora ratificata.

La Carta di Pisa non va considerata come un documento rigido e immodificabile. Al contrario, essa intende porsi come duttile strumento di riferimento dal quale ogni ente locale potrà attingere per cercare di agire concretamente sul versante della prevenzione delle nuove e più insidiose forme di corruzione e per promuovere la cultura della trasparenza e della legalità. Non una legalità qualsiasi. Ma la legalità democratica, ispirata ai principi e ai valori della nostra Costituzione, che richiede a chi rappresenta le istituzioni o ha assunto un incarico pubblico di operare con imparzialità.

Ciò posto, la discrasia fra i cardini portanti della Carta di Pisa (e non solo) e la missiva inoltrata al sindaco è di palmare evidenza, resta solo un subdolo tentativo di strumentalizzazione posto in essere dal Pd locale, al solo fine di gettare ombra su di un assessore (persona perbene e valido professionista) e sull’esecutivo capitanato dal nostro sindaco. Esecutivo composto da persone di spessore, culturalmente e professionalmente parlando, da far invidia alle migliori città Italiane. Tanto è dovuto per un senso di rispetto dei ruoli e stima.

Rosario Capasso, consigliere comunale e capogruppo di Noi Aversani

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