Parcheggio Via Tristano, l’avvocato Perla: “Polemica senza fondamento”

di Redazione

Incrocio Via Tristano-Via Corcioni-Via CileaAVERSA. Sulla questione in questi giorni oggetto dell’attenzione della stampa locale, relativa al rilascio da parte del Comune di Aversa del Permesso di Costruire numero 102/2012 per la realizzazione di un parcheggio in via Tristano, …

… l’avvocato Fabrizio Perla, nella qualità di difensore del titolare del permesso, e all’esclusivo scopo di farechiarezza sull’argomento, in una nota fa alcune precisazioni.

Riceviamo e pubblichiamo:

Senza minimamente prendere parte, in quanto non di competenza di chi scrive, al dibattito politico in corso sul punto, è tuttavia doveroso osservare come quest’ultimo, da quanto riportato dagli organi di stampa, sia fondato su di un clamoroso e macroscopico errore di fatto e non sull’adesione ad una tesi o ad un’altra.

Il permesso di costruire in oggetto, peraltro al pari di precedenti titoli di identico contenuto e su zone con identica destinazione urbanistica, rilasciati giusta sentenze favorevoli del Tar Campania, è stato infatti concesso su zona G, normata dall’articolo 56 delle Norme Tecniche vigenti che prevede, testualmente, tra le altre cose, la possibilità di realizzare parcheggi multipiano con locali commerciali, cioè esattamente quanto richiesto e ottenuto nel caso in oggetto.

Su tale istanza il Comune ha peraltro acquisito il parere delprofessor avvocatoGuido d’Angelo, noto urbanista e ordinario di diritto urbanistico nell’Università di Napoli, il quale, fornendo una interpretazione pro-veritate della disposizione in oggetto, si è espresso, già nel gennaio 2008, in maniera totalmente e testualmente favorevole alla richiesta in parola, e che solo un mero errore materiale nel riportare tale esito da parte dell’ufficio legale del Comune nel provvedimento (negativo anziché positivo come effettivamente espresso) aveva determinato il diniego e dunque il ricorso.

Ed infatti, interpellato nuovamente il predetto luminare, nel marzo 2012, su diffida di questa difesa, tesa a chiarire l’evidente equivoco, egli ha inevitabilmente ribadito il precedente parere favorevole, consentendo all’amministrazione di pervenire finalmente al legittimo rilascio, come dovuto e come avvenuto in altri casi, seppure con ritardo.

Evidenziato pure che, con il rilascio di tale titolo, l’amministrazione ha conseguito la piena proprietà di una parte del parcheggio, giusta apposita cessione al Patrimonio comunale, stupisce non poco il riferimento a presunte illegittimità, laddove è vero l’esatto contrario, essendosi posta fine ad una palese situazione non legittima nei confronti del richiedente; così come sorprendente è il richiamo a presunte “zone bianche” e “riclassificazioni urbanistiche” che, come da tempo pacificamente acclarato da Corte Costituzionale e Consiglio di Stato in note pronunce, attengono alla decadenza di vincoli espropriativi e non conformativi e che non hanno dunque nulla a che vedere con il caso di specie. (avv. Fabrizio Perla)
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