Riclassificazione, le osservazioni di partiti e associazioni

di Redazione

 GRICIGNANO. Le osservazioni congiunte alla riclassificazione urbanistica della ditta “Bei sas”, presentate alla commissione straordinaria dai partiti del Pdl e Pd, e dai circoli “Gricignano Futura”, “Uniti per Gricignano”, “Libera Gricignano”, “Circolo socio-culturale” e Circolo Anziani.

Alla Commissione Straordinaria

del Comune di Gricignano di Aversa (CE)

Piazza Municipio

Gricignano di Aversa (CE)

OSSERVAZIONI

Presentate dal Circolo Politico “Gricignano futura” con sede in C.so Umberto I Gricignano di Aversa; dal Circolo Politico “Uniti per Gricignano” con sede in Piazza Municipio Gricignano di Aversa; dal Circolo Politico-Culturale “Libera Gricignano” con sede in Piazza Municipio Gricignano di Aversa; dal Circolo “Socio-Culturale” con sede in Piazza Municipio Gricignano di Aversa; dal Circolo “degli Anziani” con sede in Piazza Municipio Gricignano di Aversa; dal Partito Democratico”-PD con sede in Piazza Municipio Gricignano di Aversa; dal “Popolo della Libertà”-PDL con sede in C.so Umberto I Gricignano di Aversa;

in relazione al Piano di “Riclassificazione Urbanistica area interessata da vincolo preordinato all’Esproprio, decaduto ai sensi art. 2 L. 1187/68 e s.m.i. (Procedura di Riclassificazione ai sensi della L.R. 16/ 2004 art. 38) Ditta B.E.I., giusta Delib. Commissario ad acta n. 1/04.11.2011– Avviso di deposito a firma del R.U.P. Ing. Ernesto PALERMITI pubblicato sul B.U.R.C. n. 76 del 12/12/2011, con termine di 60 giorni consecutivi per la proposizione di osservazioni, decorrenti dal giorno 12/12/2011.

In riferimento alla riclassificazione urbanistica di cui sopra, si osserva quanto segue:

L’area oggetto di riclassificazione urbanistica della particella 1290 foglio 6, nello strumento urbanistico generale vigente del Comune di Gricignano di Aversa è destinata ad attrezzature collettive e viabilità.

La procedura di revisione parziale al P.R.G. vigente, per intervenuta decadenza dei vincoli, ha preso avvio a seguito della iniziativa della società B.E.I. s.a.s. di Bortone Claudio la quale il 30 Gennaio 2006 effettuava istanza di riclassificazione urbanistica al Comune di Gricignano di Aversa prot.652, chiedendo successivamente ed ottenendo l’intervento sostitutivo dell’Amministrazione Provinciale di Caserta la quale provvedeva, con Decreto del Presidente della Provincia prot. 68 del 02/10/2006, alla nomina di un commissario ad acta in sostituzione del Comune di Gricignano di Aversa, nella persona dell’Ing. Gennaro Spasiano.

Successivamente con nuovo Decreto Presidenziale n. 79 del 20/10/2008, il Presidente della Provincia di Caserta nominava altro commissario ad acta, Ing. Pasquale Russo.

Detto commissario ad acta deliberava con atto n. 1 del 04/11/2011 l’adozione, su proposta del Responsabile Settore Urbanistica del Comune di Gricignano di Aversa Ing. Palermiti, del preliminare di riclassificazione urbanistica dell’area di cui alla particella 1290 foglio 6, e l’approvazione dei relativi allegati redatti dal tecnico incaricato Arch. Angelo De Sano, così come da determina dirigenziale settore urbanistica Comune di Gricignano di Aversa n.21 del 01/02/2011 (sic nella relazione del tecnico redattore del piano, mentre nella delibera del commissario ad acta è riportata la determina dirigenziale n. 30 del 08/02/2011) formalizzato con atto di convenzione n. 01 del 08/02/2011.

Detto questo è indispensabile chiarire come si è giunti ai poteri sostitutivi.

La provincia di Caserta – Settore urbanistica, con propria nota n.130 del 08/06/2006, pervenuta al Comune di Gricignano di Aversa il 11/07/2006 prot.3539, invitava e diffidava il Comune alla riclassificazione della particella 1290 foglio 6, entro il termine perentorio di 60 gg. dalla ricezione della stessa, facendo altresì presente che tale nota doveva essere considerata anche come comunicazione di avvio del procedimento di nomina di commissario ad acta. – Allegata-

Il Comune di Gricignano di Aversa, con nota n. 3904 del 01/08/2006 in risposta alla nota della Provincia di Caserta 130/06, faceva presente che il Comune aveva dato esecuzione al P.R.G. provvedendo, per l’area oggetto di commissariamento, a realizzare un’opera pubblica (prima parte di un parco pubblico). Tale opera ha riguardato metri quadri 4032 su 17418 della particella 1290 foglio 6 di proprietà della sig.ra Cepparulo Elena, con la quale fu sottoscritta una cessione volontaria dei suoli per la realizzazione di detto parco pubblico sito in via Campotonico, in data 12 Ottobre 2004 -Allegato-.

Si fa presente che la variante generale al P.R.G. del Comune di Gricignano di Aversa fu approvata in via definitiva con D.P.A.P. n.1133/LP del 26/03/1998, e successivo controllo di conformità di cui al Decreto Regione Campania n.4746 del 15/04/1998, pubblicata sul B.U.R.C. n. 22 del 27/04/1998,ed entrata in vigore in pari data. I vincoli quindi sono pertanto decaduti il 27/04/2003.

Il Comune di Gricignano di Aversa, in data 07/04/2003, con delibera di G.M. n. 44 approvava il progetto preliminare dei lavori del parco pubblico, comprensivo del piano particellare di esproprio grafico e descrittivo e della determinazione in misura provvisoria, della indennità di esproprio, comunicando ai proprietari l’avvio del procedimento ai sensi della L. 241/1990 e chiedendo, non sussistendo l’inerzia del Comune, di archiviare il procedimento avviato ai fini dell’esercizio del potere sostitutivo . La Provincia, non tenendo in nessun conto il contenuto di tale nota, provvedeva con Decreto del Presidente n. 68 del 02/10/2006 alla nomina del commissario ad acta. -Allegato-

La ditta B.E.I.s.a.s. acquistò la rimanente parte del suolo di proprietà della sig.ra Cepparulo Elena in data 20 Gennaio 2006, come da atto di compravendita Rep.25234 raccolta 9737 registrato Agenzia Entrate di Napoli 1 il 09/02/2006.-Allegato- La stessa provvedeva a frazionare la particella 1290 foglio 6 in 15 particelle riferibili alla B.E.I. s.a.s. e 2 all’esproprio effettuato dal Comune. Frazionamento fatto il 22 Maggio 2006.

E’ chiaro che la società B.E.I. s.a.s. acquistò il terreno già a vincoli decaduti, classificato come “Zona Bianca”.

Il Responsabile dell’area tecnica del Comune di Gricignano di Aversa in data 09/06/2011 provvedeva ad indire per il 19/07/2011, una audizione preliminare, così come previsto dall’art.24, comma1, L.R. n.16/2004 s.m.i., affinché giungessero in via propedeutica suggerimenti e proposte che l’Amministrazione Comunale fosse chiamata a valutare per la definizione delle scelte strategiche di pianificazione.-Allegata-

In data 19/07/2011, presso l’aula Consiliare del Comune di Gricignano, con una grossa partecipazione della cittadinanza, si tenne la sopra citata audizione dalla quale ad unanimità degli intervenuti emergeva la netta contrarietà alla riclassificazione in senso edificatorio della particella 1290 foglio 6, suggerendosi invece la reiterazione del vincolo decaduto o l’acquisizione al patrimonio comunale dell’area. -Allegata- In data 04/11/2011 il commissario ad acta, Ing. Russo, provvedeva a deliberare, su proposta del responsabile settore urbanistica del Comune di Gricignano di Aversa (del. n.01 del 04/11/2011 commissario ad acta allegata), l’adozione del preliminare di riclassificazione urbanistica della particella 1290 foglio 6 e relativi allegati.

L’adozione di tale preliminare appare certamente viziata a monte da presupposti istruttori illegittimi ed evidentemente erronei, con conseguente caducabilità del procedimento per i motivi che seguono e che si illustrano:

I. – DIFETTO DI ISTRUTTORIA, PERPLESSITÀ NELLA MOTIVAZIONE – TRAVISAMENTO E PRETERMISSIONE DI ATTI E DOCUMENTI RILEVANTI.

Con riferimento alla detta deliberazione, si può notare infatti come al capoverso n. 12 della premessa fatta dal responsabile settore urbanistica del Comune (Ing. Palermiti), sia riportata una attestazione non veritiera che qui si riporta integralmente Atteso che l’area di che trattasi non è interessata da alcuna opera pubblica prevista nel piano triennale delle opere pubbliche. Quanto riportato in delibera del commissario ad acta non corrisponde al vero!

Infatti, risulta al contrario che con Verbale di deliberazione n. 59 del 06/12/2010 -Allegata – della Commissione Straordinaria, che oggi governa il Comune di Gricignano di Aversa, avente ad oggetto adozione programma triennale di OO.PP. 2011/2013 ed elenco annuale OO.PP.2011, si deliberava, su proposta del responsabile settore lavori pubblici (Ing. Palermiti), il piano triennale delle OO.PP.2011/2013 e l’elenco annuale OO.PP. 2011 dove è riportato in entrambi i casi, l’importo di € 950.000,00 per lavori di realizzazione di parcheggi nei pressi della nuova chiesa in via Campotonico, fondi POR Campania Parco Progetti con tempi di esecuzione, così come riportato nell’elenco annuale OO.PP.2011, “inizio lavori 2 trimestre 2011 – fine lavori 4 trimestre 2011”; tra l’altro, tale intervento risulta indicato con il n.1, ossia contrassegnato da massima priorità così come elencato nelle note del piano annuale OO.PP. 2011 parte integrante e allegato alla delibera di Commissione Straordinaria n.59 del 06/12/2010.-Allegata-

E’ chiaro che tale intervento di opera pubblica (realizzazione parcheggi) è riferita alla particella 1290 foglio 6, in quanto nella zona limitrofa dove deve sorgere la nuova Chiesa non vi sono altri lotti di terreno liberi.

II. – ILLEGITTIMITA’ PER ECCESSO DI POTERE – TRAVISAMENTO

Nella relazione di cui alla Tav.1 allegata alla delibera di commissario ad acta n.01 del 04/11/2011, il redattore del preliminare di piano (Arch. De Sano), riporta – in riferimento alla consultazione pubblica svoltasi presso la Casa Comunale il 19/07/2011 (precedentemente elencata e riportata) – che dall’incontro emergeva chiaramente l’indicazione di confermare la destinazione ad uso pubblico dell’area, riferendo nel contempo che tale richiesta non avrebbe trovato riscontro nelle disponibilità finanziarie del Comune di Gricignano di Aversa.

In proposito, si osserva che non esiste, almeno come allegato al preliminare di riclassificazione, nessuna nota in tal senso, nè da parte della Commissione Straordinaria nè da parte dell’ufficio urbanistico nè tantomeno da parte dell’ufficio finanziario del Comune, cosicchè sotto tale profilo la considerazione meramente “finanziaria” svolta dall’Arch. De Sano incorre in evidente eccesso di potere.

Detto ciò, quand’anche fosse veritiera tale circostanza (e ribadito che non compete certo al redattore del preliminare attestare alcunché al riguardo), ci si permette di suggerire all’A. C. di Gricignano che con lo strumento delle devoluzioni dei mutui – visto che trattasi di spese in conto capitali e la realizzazione di parcheggi sull’area in questione è riportata nel piano annuale 2011 e triennale 2011/2013 delle OO.PP. cosi come sopra citato, ed osservato inoltre che il Comune nel corso della gestione straordinaria dell’ente si è già avvalso di tale strumento – sia tranquillamente possibile recuperare fondi per la eventuale acquisizione al patrimonio comunale della particella 1290 foglio 6, come emerse tra l’altro anche nella audizione preliminare del 19/07/2011, mettendo la stessa a disposizione della comunità ed evitando così un sicuro stravolgimento del territorio.

Quest’ultima conseguenza sarebbe certamente inevitabile per il caso di definitiva approvazione del qui osteggiato procedimento di riclassificazione, in quanto la eventuale riclassificazione in senso edificatorio va certamente ad alterare gli standards e gli equilibri urbanistici presenti nel P.R.G. vigente.

Infatti, sul territorio del Comune di Gricignano di Aversa insistono numerosi lotti di terreno sui quali, alla stregua del P.R.G. vigente, sono previsti vincoli preordinati all’esproprio, così come stabilito dalla normativa; qualora dovesse crearsi il malaugurato precedente di una riclassificazione urbanistica vòlta acriticamente alla riconversione in senso edificatorio, si scatenerebbe inevitabilmente una corsa ad effettuare richieste di riclassificazioni urbanistiche, con conseguente stravolgimento dell’intera pianificazione urbanistica del territorio e alterando concretamente gli standars previsti.

III. – ILLEGITTIMITA’ SOTTO ALTRO PROFILO – SVIAMENTO – MANCATA COMPARAZIONE DEGLI INTERESSI DEDOTTI

La proposta di riclassificazione fatta dal redattore prevede considerarsi la metà del terreno edificabile, e l’altra metà da destinarsi alla realizzazione di viabilità e spazi pubblici attraverso convenzione a stipularsi con il Comune all’atto del rilascio del Permesso di costruire.

Lascia perplessi quanto riportato dall’Arch. De Sano, redattore del preliminare di piano di riclassificazione, il quale si spinge a suggerire l’iter da seguire, sostituendosi di fatto al proprietario della particella 1290 foglio 6 nell’esercizio di una facoltà soggettiva che nessun riscontro trova in qualsivoglia interesse pubblico. Tale ulteriore sovrapposizione di un interesse privato, rispetto al ruolo e alle funzioni che sarebbero certamente più consoni all’operato del redattore del preliminare, concreta indefettibilmente l’illegittimità dell’atto (e conseguenzialmente dell’intero procedimento) per sviamento.

In definitiva, fermi restando in punto di diritto gli assorbenti profili di illegittimità degli atti sopra censurati – e di conseguenza dell’intero procedimento – per carenza istruttoria, eccesso di potere, sviamento e perplessità delle motivazioni, pare di poter affermare serenamente che l’opzione esercitata dall’Amministrazione – nella fattispecie la Commissione Straordinaria in carica – nell’accordare alla suddetta “zona bianca” una pressoché totale riattribuzione di facoltà edificatorie, sia estremamente grave ed inopportuna.

Essa certamente supplisce ad un’inerzia tenuta dal Comune di Gricignano nel corso degli anni (ancorché l’inerzia sia da considerare relativa alla sola procedura di riclassificazione dell’area, e non già alla totale mancanza di iniziative rivolte alla esternazione di volontà in ordine alla destinazione urbanistica del suolo in questione: riteniamo, infatti, che la sia pur parziale realizzazione di un’opera pubblica su parte del lotto, e la persistente inclusione della parte residua nel Piano triennale delle opere pubbliche, rappresentino una chiara manifestazione di intenti che ben la Commissione avrebbe potuto recepire e fare propria).

Ciò che appare invece spiazzante nel complesso della gestione della vicenda da parte della Commissione, e prima ancora del Commissario ad acta e dello stesso redattore del piano di riclassificazione, è l’esercizio di una vera e propria discrezionalità “politica”, tale da pervenire al più ampio discostamento possibile sia dalla originaria classificazione urbanistica dell’area, sia dalla tutela degli interessi pubblici generali.

La sostanziale trasformazione urbanistica di un’area, già destinata ad attrezzature collettive e viabilità, in suoli edificabili tout court, risponde difatti a logiche lontanissime dalla prevalenza dell’interesse della collettività rispetto alle aspettative dei privati.

Tanto più che la Società destinataria di questo vero e proprio “regalo”, fatto a discapito dell’intera cittadinanza di Gricignano d’Aversa, è non già proprietaria ex ante del suolo in questione, e quindi in qualche modo titolare di una sorta di diritto “morale” alla riespansione delle facoltà edificatorie precedentemente inibite dal vincolo di piano, ma al contrario ha acquisito il suolo nel 2006, quando cioè la decadenza del vincolo era già intervenuta. Comunque la si voglia vedere, la sostanza è che il complesso del comportamento e degli atti realizzati in sede di riclassificazione dell’area dalla parte pubblica (Commissione Straordinaria, Commissario ad acta e redattore del Piano preliminare) diviene premiale in favore di un’operazione evidentemente speculativa!!

IV. – Si può affermare, per contro, che l’attività dell’amministrazione (nella fattispecie, della Commissione straordinaria) sia da ritenersi vincolata? Si può cioè ritenere che essa non possa fare altro che aderire nel merito alle richieste riclassificatorie come avanzate dal privato, trovandosi “costretta” ad accoglierne i contenuti senza alcun potere discrezionale? Certamente no; è anzi vero l’opposto!

Vi è certamente un obbligo di provvedere alla riclassificazione, ma giammai di farne discendere in maniera automatica la riespansione delle potestà edificatorie precedentemente compresse.

La giurisprudenza ha infatti chiarito che va accolto il ricorso proposto contro il silenzio rifiuto formatosi su una diffida a provvedere sulla definizione urbanistica di un’area già oggetto di vincolo espropriativo scaduto, fermo restando che “l’accoglimento del gravame comporta esclusivamente l’obbligo dell’Amministrazione di provvedere sull’istanza del soggetto interessato e di attribuire all’area una specifica e appropriata destinazione urbanistica”. ( v. T.A.R. Napoli Campania sez. VIII, 16 settembre 2008, n. 10204 ).

A mente del Consiglio di Stato, se “L’obbligo di provvedere sulla destinazione urbanistica di un’area può essere assolto sia attraverso una variante specifica, sia attraverso una variante generale, unici strumenti che consentono alle amministrazioni comunali di verificare la persistente compatibilità delle destinazioni già impresse ad aree situate nelle aree più diverse del territorio comunale rispetto ai principi informatori della vigente disciplina di piano regolatore e alle nuove esigenze di pubblico interesse, detto obbligo non comporta necessariamente che detta area consegua una destinazione urbanistica edificatoria, essendo in ogni caso rimessa al potere discrezionale dell’amministrazione comunale la verifica e la scelta della destinazione, in coerenza con la più generale disciplina urbanistica del territorio, più idonea e più adeguata in relazione all’interesse pubblico al corretto e armonico utilizzo del territorio, potendo perfino ammettersi la reiterazione degli stessi vincoli scaduti, sebbene nei limiti di una congrua e specifica motivazione sulla perdurante attualità della previsione, comparata con gli interessi pubblici” (Cons. Stato, Sezione IV, sentenza 17 aprile 2003, n. 2015).

Vale a dire, esattamente ciò che la Commissione ha omesso di fare, ignorando gli atti pregressi, la persistente inclusione dell’area nel Piano triennale delle opere pubbliche, la volontà popolare come emersa in sede consultiva e finanche le documentazioni istruttorie (in quanto stravolte dal R.U.P.), indirizzandosi invece verso la più ampia concessione di potestà edificatorie in favore del privato, con ingiustificata pretermissione dei prevalenti interessi pubblici generali alla pianificazione del territorio e al mantenimento degli equilibri urbanistici complessivi!!

Si consideri che ancora il Consiglio di Stato, Sezione IV, con la sentenza 21 agosto 2006, n. 4843, ha riaffermato che peraltro “in ordine al corretto assolvimento dell’obbligo di provvedere alla rideterminazione urbanistica di un’area in relazione alla quale sono decaduti i vincoli espropriativi precedentemente in vigore, detto obbligo non comporta necessariamente che detta area consegua una destinazione urbanistica edificatoria (cfr. anche Cass., sez. I, 26 settembre 2003, n. 14333), essendo in ogni caso rimessa al potere discrezionale dell’amministrazione comunale la verifica e la scelta della destinazione, in coerenza con la più generale disciplina urbanistica del territorio, più idonea e più adeguata in relazione all’interesse pubblico al corretto e armonico utilizzo del territorio (potendo perfino ammettersi la reiterazione degli stessi vincoli scaduti, sebbene nei limiti di una congrua e specifica motivazione sulla perdurante attualità della previsione, comparata con gli interessi pubblici: C.d.S., sez. IV, 9 agosto 2005, n. 4225; 30 giugno 2005, n. 3535)”.

Per tutti i motivi sopra esposti, ognuno dei quali di per sé assorbente e concludente, si chiede che la Commissione Straordinaria, in accoglimento delle presenti osservazioni, voglia revocare gli atti procedimentali illegittimamente assunti e provvedere alla riclassificazione dell’area in questione nel senso della reiterazione del vincolo già previsto in P.R.G., allegando le motivazioni che militano nel senso esposto.

Gricignano d’Aversa, (08.02.12)

Firme

Giacomo Di Ronza (Gricignano Futura)

Andrea Moretti (Uniti per Gricignano)

Gennaro Pacilio (Libera Gricignano)

Giuseppe Barbato (Circolo Socio-Culturale)

Francesco Autiero (Circolo degli anziani)

Andrea Di Foggia (PD)

Enrico Della Gatta (PDL)
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