ORTA DI ATELLA. Lopposizione consiliare presenta la mozione di sfiducia nei confronti del sindaco Angelo Brancaccio per il volontario e reiterato compimento, nellesercizio delle proprie funzioni, di gravi e persistenti atti amministrativi contrari allinteresse generale nonché alla legislazione statale.
Il documento, inviato al presidente del Consiglio, al primo cittadino e al segretario comunale, porta la firma dei consiglieri Francesco Piccirillo, Carlo Cioffi, Salvatore Del Prete, Michele De Micco, Vincenzo Ermanno Guido, Stefano Minichino, Giuseppe Rega e Giuseppe Roseto, che chiedono la convocazione, nei termini prescritti dalla normativa, di una seduta del Consiglio Comunale per votare la sfiducia.
Ecco il documento integrale della mozione di sfiducia:
Listanza è a tutti i Consiglieri e alle forze politiche di Orta di Atella, perfettamente consapevoli che le dimissioni del Sindaco costituiscono la premessa indispensabile per avviare un percorso di legalità, che prenda atto della situazione di dissesto economico-finanziario ma, soprattutto, della grave ed irrisolta questione urbanistica del Comune di Orta di Atella.
Il Consiglio Comunale, quale organo supremo della vita democratica cittadina, dovrà esprimere un giudizio netto, chiaro ed inequivocabile, perché, con la presente votazione, ognuno dei suoi membri si assumerà, personalmente, le responsabilità politiche, amministrative e legali, di una serie di atti deliberativi di Giunta Municipale, che evidenziano una condotta illegittima da parte del Sindaco, dei proponenti e di coloro che hanno espresso voto favorevole in esecutivo, tendente a pregiudicare ulteriormente ed irrimediabilmente il problema urbanistico nel nostro territorio.
Per tali motivi, avvertiamo l’obbligo morale, oltre che istituzionale, di denunciare, a chiare lettere, in Consiglio Comunale e nelle competenti sedi, le violazioni amministrative poste in essere dalla Giunta municipale di Orta di Atella, con l’approvazione, al fine di eludere divieti imperativi di legge, delle seguenti delibere:
1) Delibera di Giunta Comunale n. 195 del 14/12/2011 avente ad oggetto Approvazione schema di convenzione tipo per edilizia residenziale convenzionata ex. Art. 18 d.p.r. 380/2001 per uso art. 7 comma 6 legge regionale n. 19/2009.
In via preliminare, il provvedimento richiamato integra palesi violazioni di legge, sotto il profilo del procedimento adottato, oltre ad essere viziato nel merito, come successivamente sarà chiarito. In particolare, le disposizioni approvate nella detta deliberazione attengono alla sfera di competenza esclusiva del Consiglio Comunale, rientrando la materia tra quelle contemplate dallarticolo 42 del d. lgs. n. 267/2000. Loggetto della deliberazione, infatti, comporta impegni patrimoniali per lEnte e, pertanto, la competenza non può che essere del Consiglio, trattandosi di provvedimento che spiega effetti di durata pluriennale e richiede impegni di spesa per bilanci pluriannuali; oltretutto, latto denunziato introduce riduzioni di entrate per esercizi ultrannuali e, come tale, è, sempre, di competenza del consiglio Comunale. Inoltre, la competenza dellorgano consiliare si deduce sia dalloggetto dellatto approvato schema di convenzione tipo sia dalla fonte richiamata articolo 17 del d.P.R. n. 380/2001, già articolo 7 della L. 10/1977 sia dal contenuto dello stesso atto Interventi di edilizia abitativa convenzionata. La stessa Legge Regionale della Campania che ha approvato la convenzione – tipo, che é, del tutto, diversa e non rispettata nella delibera di G.C. in oggetto, prevede la competenza esclusiva del Consiglio comunale a deliberare il citato schema di convenzione tipo. Tra laltro, allarticolo 2, punto a) viene, illegittimamente, derogata la superficie degli alloggi nella misura massima di 110 mq., laddove larticolo 16 della legge n. 457/1978, in materia di edilizia convenzionata, prevede una superficie massima di mq. 95 per lalloggio, oltre mq. 18 per lautorimessa.
Nel merito, invece, il provvedimento in oggetto, approvando la proposta formulata dallAssessore competente, prevede la possibilità di stipulare convenzione per interventi di edilizia abitativa, confondendo, ovvero, eludendo quanto previsto dagli articoli 17 e 18 del d.P.R. n. 380/2001 e quanto previsto dallarticolo 7, comma 6 della L.R. n. 19/2009, senza considerare gli interventi che la detta legge regionale esclude, con il richiamo allarticolo 3 della detta disposizione L.R. n. 19/2009. In particolare, nel caso di Orta di Atella, sono da escludere gli immobili:
a) realizzati in assenza o in difformità al titolo abitativo (quelli realizzati con permessi rilasciati illegittimamente e posti sotto sequestro dallautorità giudiziaria sono tutti abusivi);
b) collocati allinterno di zone territoriali omogenee di cui alla lettera A) dellarticolo 2 del decreto ministeriale n.1444/1968 o ad esse assimilabili così come individuate dagli strumenti urbanistici comunali;
c) definiti di valore storico, culturale ed architettonico dalla normativa vigente, ivi compreso il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dellarticolo 10 della legge 6 luglio 2002, n.137), dagli atti di governo del territorio o dagli strumenti urbanistici comunali e con vincolo di inedificabilità assoluta;
d) collocati nelle aree di inedificabilità assoluta ai sensi delle vigenti leggi statali e regionali, ivi compreso il decreto legislativo n.42/2004;
f) collocati allinterno di aree dichiarate a pericolosità idraulica elevata o molto elevata, o a pericolosità geomorfologica elevata o molto elevata, dai piani di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n.183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo), o dalle indagini geologiche allegate agli strumenti di pianificazione territoriale, agli atti di governo del territorio o agli strumenti urbanistici generali dei comuni;
g) Inoltre le disposizioni non si applicano nelle zone agricole o nelle Aree di sviluppo industriale (Asi) e nei Piani di insediamenti produttivi (Pip).
2) Delibera di Giunta Comunale n. 198 del 16/12/2011 ad oggetto Pianificazione urbanistica attuativa incarico ufficio.
Lo scempio urbanistico di Orta di Atella, nonostante i ripetuti interventi della magistratura penale, non è, ancora, finito. Solo in tale cittadina, vittima di una maniacale e distorta volontà politica, potevano essere concepiti i piani urbanistici attuativi, non con la finalità, lecita, di integrare lattuazione delle norme del Piano Regolatore Generale del Comune, ma con lo scopo, illecito, di sanare interi insediamenti abusivi.
Come dire, poiché non è possibile sanare labuso edilizio (un reato che si configura anche quando viene rilasciato un permesso a costruire che non poteva essere rilasciato), si può, sempre, convenire con lAmministrazione la pianificazione in sanatoria. Ciò dovrebbe avvenire, proprio, con il piano urbanistico attuativo, il quale, in violazione delle norme del Prg, farebbe diventare conforme il fabbricato. Non conforme, però, alle norme del Prg ma a quelle del Pua, adottato in contrasto con le norme dello strumento urbanistico principale.
Un piano attuativo ad uso e consumo di coloro che devono sanare labuso. Purtroppo, lespediente risulta più illecito dei permessi rilasciati ed integra esso stesso un abuso edilizio. Daltronde, la matrice organizzativa è sempre quella stessa che ha concepito lo scempio urbanistico. Si invocano la legge urbanistica 1150/42 e la L.R. 14/82, pur sapendo che per soddisfare i requisiti dimensionali della L.R 14/82 bisognerebbe sconfinare sui territori comunali limitrofi. Le norme urbanistiche nascono per permettere la pianificazione del territorio, non certo per legittimare abusi consumati e perseverati per un lunghissimo decennio.
3) Delibera Giunta Comunale n. 200 del 21/12/2011 ad Oggetto Somme pagate in eccesso per concessioni edilizie.
Per tale deliberazione, oltre a valere le stesse denunce sopra esposte, in considerazione della delibera di giunta comunale n. 195 del 14/12/2011, si evidenzia che trattasi di atto deliberativo propedeutico al rilascio (puntualmente avvenuto in data 23/12/2011) della Variante al Permesso di Costruire n. 56 del 2006 che in zona D del vigente strumento urbanistico (insediamenti produttivi), trasforma n° 18 locali destinati ad uffici in n° 18 unità per civile abitazione.
Per comprendere, facilmente, lillegittimità del provvedimento, basta partire da un semplice presupposto: la zona omogenea D è destinata ad insediamenti produttivi e, per tale motivo, comè noto, sono stati posti sotto sequestro dalla magistratura interi fabbricati, di cui è stato accertato che avevano caratteristiche di veri e propri appartamenti ad uso residenziale e sono, pertanto, abusivi.
Un provvedimento amministrativo che autorizza la trasformazione di n° 18 locali (in realtà già veri e propri appartamenti) destinati ad ufficio in n° 18 unità per civile abitazione integra esso stesso un abuso edilizio.
Dal momento che la zona D, secondo le norme del P.R.G., resta sempre zona D, e non può essere diversamente, perché la norma regolamentare di grado superiore non può essere modificata da un provvedimento di grado inferiore, è come se venisse direttamente rilasciato un permesso a costruire civili abitazioni in zona industriale o artigianale con destinazione non residenziale.
Più precisamente, non sono ammissibili deroghe alla destinazione di zona che costituiscono le norme direttrici del piano regolatore generale (tra le altre, Cons. Stato, Sez. VI, 07/08/2003, n. 4568), nel senso che i piani attuativi devono rispettare le esigenze di ordine urbanistico recepite nel piano.
Lillecito edilizio è penalmente sanzionato e di questo dovrebbero essere a conoscenza gli amministratori, i funzionari comunali e tutti coloro che sono rimasti coinvolti nellinchiesta sul mattone selvaggio ad Orta di Atella.
Per quanto suesposto e per le caratteristiche che essa presenta, le predette deliberazioni di giUnta Municipale sono assolutamente viziate da palesi illegittimita per cui lomessa revoca od un voto di approvazione in assemblea estendera le responsabilita dalla Giunta al Consiglio comunale.
una gestione scellerata operata da questo Sindaco e da questa Giunta in materia finanziaria, mascherando la reale situazione economica del comune e falsando palesemente tutti i documenti contabili dellEnte;
un assoluto menefreghismo per le più elementari esigenze di una popolazione in totale abbandono come evidenziato sulle questioni fitti, buoni libro, borse di studio, badget di cura e innumerevoli ulteriori servizi;
unassoluta mancanza di una seria programmazione tendente alla riduzione della pressione fiscale in special modo della Tarsu con una reale ed oculata lotta allevasione ed un progetto concreto di raccolta differenziata;
una palese presa in giro dei tantissimi giovani disoccupati con la propaganda di concorsi farsa che non saranno mai espletati o, nella migliore delle ipotesi, per posti a concorso che non saranno mai assegnati;
un atteggiamento arrogante, pretestuoso e assolutamente non consono a chi riveste il ruolo di primo cittadino di una città di oltre 25.000 abitanti che si è evidenziato, nel corso del tempo, anche nei confronti di alcuni dipendenti ed Lsu (atteggiamenti oggetto di denunce penali);
si deve concludere che, di fatto, sono venute meno negli anni le condizioni affinché lazione politica ed amministrativa si svolga in modo trasparente e credibile, con la partecipazione di tutti gli organi istituzionali ed è oggettivamente chiaro che ci troviamo di fronte ad un punto di non ritorno per la tenuta e la credibilità dellIstituzione Comune.
Lamministrazione della nostra comunità è stata, troppo a lungo, inquinata da una mala gestio ed è, pertanto, oggi, imprescindibile una presa di responsabilità da parte del Consiglio Comunale.
La fine di questa esperienza fallimentare, che ha corrotto quel modo nobile e disinteressato di intendere la politica, costituisce, quindi, la premessa indefettibile per gettare le fondamenta per costruire un percorso virtuoso e ricominciare a restituire alla città e ai suoi cittadini una concreta prospettiva di futuro nel rispetto della legge.
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