SANTA MARIA CV. Dopo tante chiacchiere, sperando di dare ai lettori di Pupia elementi sufficienti a farsi unidea sul defenestramento di Giuseppe Stellato dal Consiglio comunale, è nostra intenzione analizzare la decisione del Tar confidando appunto nellaiuto del dispositivo.
Il 31 ottobre, andando ad ottemperare al termine perentorio dei 10 giorni, il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda) ha reso noto il dispositivo relativo alla sentenza sul ricorso numero di registro generale 3803 del 2011, proposto da: Renato Aran contro il Comune di Santa Maria Capua Vetere; Ufficio Elettorale Centrale – Ministero dellInterno, nei confronti di Giuseppe Stellato. Il fine di Aran è lannullamento del verbale delle operazioni elettorali dellUfficio Centrale con il quale si è proceduto allindividuazione ed alla proclamazione degli eletti alla carica di sindaco e consigliere comunale. Alla pubblica udienza del 20 ottobre 2011 è stata trattenuta in decisione e ne è stato appurato la fondatezza in diritto e in merito. Per ciò che concerne il diritto, Aran ha partecipato come candidato consigliere nella lista Uniti per Stellato, numero 10, per le votazioni del 15/16 maggio 2011 ed il relativo ballottaggio del 29/30. Questi lamenta alla Commissione elettorale, dopo lassegnazione alla coalizione vincitrice (facente capo a Di Muro) il 60% dei seggi, cioè 14 su 24,di aver riconosciuto un seggio di consigliere comunale a Giuseppe Stellato, quale candidato sindaco al primo turno. Tale seggio è stato detratto alla lista numero 10 nella quale Aran ha ricevuto il maggior numero di consensi (103), in quanto la Commissione elettorale ha erroneamente applicato gli articoli 72 e 73 del Decreto legislatico267/2000.
Nello specifico è stato impropriamente applicato il criterio di prededuzione poiché loriginaria coalizione di sei liste che appoggiava Stellato al primo turno e che avrebbe dato il diritto a questultimo al seggio comunale, si era dissolto. Infatti, solo quattro delle sei avevano appoggiato di Muro al ballottaggio. Sarebbe stata violata quindi anche la disposizione al 10° comma dellarticolo 73, che prevede una maggioranza del quorum almeno del 60% dei consiglieri per il sindaco, quota non raggiunta con lassegnazione in prededuzione del seggio al candidato sindaco. Aran chiedeva quindi lattribuzione per la sua lista del seggio assegnato a Stellato ed in via subordinata ha chiesto che il seggio venisse detratto al 40% della minoranza. Venendo al merito, nel caso di specie, loriginaria coalizione a sostegno del candidato sindaco Stellato era costituita dalla lista n 6 Giovani Democratici. N7 Partito Democratico, n.8 Partito Socialista, n.9 Isola dei Valori, n.10 Uniti per Stellato, n.11 Sinistra Ecologia e Libertà, ma solo le liste 6-7-8 ed appunto la n.10 di Aran si sono apparentate con Biagio Di Muro che, grazie anche alle sue liste del primo turno (n12, n13, n14, n15, n16, n17, n18, n19, n20 e n21) ed alle liste che avevano sostenuto al primo turno il candidato Dario Mattucci (n.2 Il Rinnovamento, n.3 La Passione in Politica anche qui lUdc ha appoggiato Mattucci al primo turno ma non Di Muro nel secondo), ha permesso la vittoria dellattuale sindaco su Federico Simoncelli.
Ad avviso del Consiglio, il ricorsoè fondato. In quanto larticolo 73 del Decreto legislativo n. 267, recita sì che In caso di collegamento di più liste al medesimo candidato alla carica di sindaco risulta non eletto, il seggio spettante a questultimo è detratto dai seggi complessivi attribuiti al gruppo di liste collegate, è altrettanto vero però, che il Consiglio di Stato si è espresso nel 2007 sostenendo che lipotesi della norma dellarticolo 72 è quella ordinaria del mantenimento della coalizione unita e non con la possibilità che le singole liste appoggino candidati diversi.In tale evenienza, infatti, non esiste piu loriginario gruppo di liste collegate, dai quali detrarre il seggio da attribuire alloriginario candidato sindaco.
Anche se nel caso in oggetto la frattura è meno grave, in quanto nella coalizione-Stellato rispetto al caso esaminato (che a nostro giudizio calza perfettamente con il caso Udc-Mattucci), le due liste che non hanno sostenuto al ballottaggio Di Muro (n.9 e 11) hanno deciso solo di non apparentarsi con alcun candidato, il Collegio ritiene che anche in tale ipotesi la coalizione è da considerarsi comunque dissolta. Quindi, i seggi verranno attribuiti ai singoli candidati come risultante dal nuovo apparentamento fra le liste precedenti e quelle confluite dalla coalizione dissolta.
Inoltre, la soluzione prescelta interpreta meglio la ratio dellarticolo 73, che vuole garantire maggiore governabilità nei governi locali. Governabilità che potrebbe essere inficiata dallattribuzione di un seggio ai candidati usciti di scena al primo turno e presentatosi poi con uno schieramento diverso al sindaco vincitore. Il dispositivo recita in conclusione: Al sig. Giuseppe Stellato, candidato sindaco con la coalizione di liste a lui collegata, dissoltasi prima del ballottaggio, non può essere attribuito alcun seggio in consiglio comunale. Lunico seggio spettante alla lista n10, va invece al ricorrente Renato Aran, primo classificatosi nella suddetta lista con 103 voti di preferenza.
Quali saranno le conseguenze sullamministrazione delluscita di Stellato dal Parlamentino? Che segno è quello di Aran di proporsi come indipendente a rafforzare lala dimuriana del Consiglio? E soprattutto uscirà davvero lavvocato Stellato dalle stanze del potere istituzionale sammaritano? Sarà Scirocco a cedergli il passo? Ciò che è certo, è che ne vedremo delle belle.