Stellato fuori dal Consiglio comunale: ecco le ragioni

di Redazione

Giuseppe Stellato SANTA MARIA CV. Dopo tante chiacchiere, sperando di dare ai lettori di Pupia elementi sufficienti a farsi un’idea sul defenestramento di Giuseppe Stellato dal Consiglio comunale, è nostra intenzione analizzare la decisione del Tar confidando appunto nell’aiuto del dispositivo.

Il 31 ottobre, andando ad ottemperare al termine perentorio dei 10 giorni, il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda) ha reso noto il dispositivo relativo alla sentenza sul ricorso numero di registro generale 3803 del 2011, proposto da: Renato Aran contro il Comune di Santa Maria Capua Vetere; Ufficio Elettorale Centrale – Ministero dell’Interno, nei confronti di Giuseppe Stellato. Il fine di Aran è “l’annullamento” del verbale delle operazioni elettorali dell’Ufficio Centrale con il quale si è proceduto all’individuazione ed alla proclamazione degli eletti alla carica di sindaco e consigliere comunale. Alla pubblica udienza del 20 ottobre 2011 è stata trattenuta in decisione e ne è stato appurato la fondatezza in diritto e in merito. Per ciò che concerne il diritto, Aran ha partecipato come candidato consigliere nella lista Uniti per Stellato, numero 10, per le votazioni del 15/16 maggio 2011 ed il relativo ballottaggio del 29/30. Questi lamenta alla Commissione elettorale, dopo l’assegnazione alla coalizione vincitrice (facente capo a Di Muro) il 60% dei seggi, cioè 14 su 24,di aver riconosciuto un seggio di consigliere comunale a Giuseppe Stellato, quale candidato sindaco al primo turno. Tale seggio è stato detratto alla lista numero 10 nella quale Aran ha ricevuto il maggior numero di consensi (103), in quanto la Commissione elettorale ha erroneamente applicato gli articoli 72 e 73 del Decreto legislatico267/2000.

Nello specifico è stato impropriamente applicato il criterio di prededuzione poiché l’originaria coalizione di sei liste che appoggiava Stellato al primo turno e che avrebbe dato il diritto a quest’ultimo al seggio comunale, si era dissolto. Infatti, solo quattro delle sei avevano appoggiato di Muro al ballottaggio. Sarebbe stata violata quindi anche la disposizione al 10° comma dell’articolo 73, che prevede una maggioranza del quorum almeno del 60% dei consiglieri per il sindaco, quota non raggiunta con l’assegnazione in prededuzione del seggio al candidato sindaco. Aran chiedeva quindi l’attribuzione per la sua lista del seggio assegnato a Stellato ed in via subordinata ha chiesto che il seggio venisse detratto al 40% della minoranza. Venendo al merito, nel caso di specie, l’originaria coalizione a sostegno del candidato sindaco Stellato era costituita dalla lista n 6 Giovani Democratici. N7 Partito Democratico, n.8 Partito Socialista, n.9 Isola dei Valori, n.10 Uniti per Stellato, n.11 Sinistra Ecologia e Libertà, ma solo le liste 6-7-8 ed appunto la n.10 di Aran si sono apparentate con Biagio Di Muro che, grazie anche alle “sue” liste del primo turno (n12, n13, n14, n15, n16, n17, n18, n19, n20 e n21) ed alle liste che avevano sostenuto al primo turno il candidato Dario Mattucci (n.2 Il Rinnovamento, n.3 La Passione in Politica anche qui l’Udc ha appoggiato Mattucci al primo turno ma non Di Muro nel secondo), ha permesso la vittoria dell’attuale sindaco su Federico Simoncelli.

 Ad avviso del Consiglio, il ricorsoè fondato. In quanto l’articolo 73 del Decreto legislativo n. 267, recita sì che “In caso di collegamento di più liste al medesimo candidato alla carica di sindaco risulta non eletto, il seggio spettante a quest’ultimo è detratto dai seggi complessivi attribuiti al gruppo di liste collegate”, è altrettanto vero però, che il Consiglio di Stato si è espresso nel 2007 sostenendo che l’ipotesi della norma dell’articolo 72 è quella ordinaria del mantenimento della coalizione unita e non con la possibilità che le singole liste appoggino candidati diversi.“In tale evenienza, infatti, non esiste piu’ l’originario gruppo di liste collegate, dai quali detrarre il seggio da attribuire all’originario candidato sindaco”.

Anche se nel caso in oggetto la frattura è meno grave, in quanto nella coalizione-Stellato rispetto al caso esaminato (che a nostro giudizio calza perfettamente con il caso Udc-Mattucci), le due liste che non hanno sostenuto al ballottaggio Di Muro (n.9 e 11) hanno deciso solo di non apparentarsi con alcun candidato, il Collegio ritiene che anche in tale ipotesi la coalizione è da considerarsi comunque dissolta. Quindi, i seggi verranno attribuiti ai singoli candidati come risultante dal nuovo apparentamento fra le liste precedenti e quelle confluite dalla coalizione dissolta.

Inoltre, la soluzione prescelta interpreta meglio la ratio dell’articolo 73, che vuole garantire maggiore governabilità nei governi locali. Governabilità che potrebbe essere inficiata dall’attribuzione di un seggio ai candidati usciti di scena al primo turno e presentatosi poi con uno schieramento diverso al sindaco vincitore. Il dispositivo recita in conclusione: ”Al sig. Giuseppe Stellato, candidato sindaco con la coalizione di liste a lui collegata, dissoltasi prima del ballottaggio, non può essere attribuito alcun seggio in consiglio comunale. L’unico seggio spettante alla lista n10, va invece al ricorrente Renato Aran, primo classificatosi nella suddetta lista con 103 voti di preferenza”.

Quali saranno le conseguenze sull’amministrazione dell’uscita di Stellato dal Parlamentino? Che segno è quello di Aran di proporsi come indipendente a rafforzare l’ala dimuriana del Consiglio? E soprattutto uscirà davvero l’avvocato Stellato dalle stanze del potere istituzionale sammaritano? Sarà Scirocco a cedergli il passo? Ciò che è certo, è che ne vedremo delle belle.

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