Tresca resta in Consiglio: respinto il ricorso di Boccagna

di Redazione

Enrico TrescaCASERTA. Con sentenza emessa il 21 ottobre il Tar Campania ha respinto, in quanto inammissibile, il ricorso presentato da Andrea Boccagna, primo dei non eletti nella lista del Partito Democratico alle ultime elezioni amministrative, contro il consigliere eletto Enrico Tresca.

La richiesta di riconteggio dei voti espressa dal legale dello stesso Boccagna non è stata dichiarata ammissibile dal Collegio, che ha invece accolto tutte le argomentazioni addotte dall’avvocato Luigi Adinolfi, difensore di Tresca. Di particolare rilievo è stata la dichiarazione di inammissibilità dell’assunzione della prova testimoniale della parte ricorrente: secondo il Tribunale amministrativo, infatti, dimostrare che uno o più elettori hanno votato per un candidato, avvalendosi della loro diretta testimonianza, “sarebbe contraria alla regola costituzionale della segretezza del voto e, quindi, all’ordine pubblico”.

In particolare, secondo la magistratura amministrativa, non può assumere valenza probatoria la dichiarazione di elettori che asseriscono di avere espresso preferenze, in alcune delle sezioni indicate in ricorso, in favore del ricorrente. Con tali dichiarazioni si tenderebbe, infatti, è il ragionamento del Tar, ad evidenziare una irregolarità nello spoglio dei voti o nello scrutinio conseguente basandosi soltanto su alcune dichiarazioni di voto postume, effettuate perciò in piena violazione del principio di segretezza del voto reso nell’urna elettorale.

“In effetti, – ha commentato poi l’avvocato Adinolfi – la tutela della segretezza è tanto più importante in contesti come quello casertano, dove l’intervento della criminalità organizzata è massiccio. Se alla già attuale illegittima pressione antecedente il momento del voto, si aggiungesse anche la possibilità di intervenire dopo, facendo leva sulla presunta ‘libera’ testimonianza degli elettori, per sovvertire gli esiti elettorali, lo stato di diritto sarebbe sotto continua minaccia e si darebbe legittimazione a pratiche intimidatorie tese a sovvertire l’ordine pubblico”.

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