Fininvest, Cassazione: “Mills reticente per favorire Berlusconi”

di Angela Oliva

 MILANO. La Cassazione ha depositato le motivazioni con le quali, lo scorso 25 febbraio, ha prescritto il reato di corruzione in atti giudiziari nei confronti di David Mills.

“Il fulcro della reticenza di David Mills, in ciascuna delle sue deposizioni, – si legge nelle motivazioni della Cassazione – si incentra nel fatto che egli aveva ricondotto solo genericamente a Fininvest, e non alla persona di Silvio Berlusconi, la proprietà delle società offshore, in tal modo favorendolo in quanto imputato in quei procedimenti”.

La sentenza che prescrive i reati di Mills ma non lo assolve, sottolinea che “ciò accadde perché si era reso necessario distanziare la persona di Silvio Berlusconi da tali società al fine di eludere il fisco e la normativa anticoncentrazione, consentendo anche, in tal modo, il mantenimento della proprietà di ingenti profitti illecitamente conseguiti all’estero e la destinazione di una parte degli stessi a Marina e Piersilvio Berlusconi.

La Cassazione , nelle 41 pagine di motivazioni, ha anche spiegato che nelle deposizioni rese da David Mills, nell’ambito dei processi ‘Arces’ e ‘All Iberian’, favorì Berlusconi tacendo la riconducibilità al premier delle società del comparto B del gruppo Fininvest.

Da ciò scaturisce la condanna a risarcire di 250mila euro la Presidenza del Consiglio dei Ministri poiché l’avvocato britannico avrebbe ricevuto 600mila euro per le sue false deposizioni: “Mills ha seriamente leso un diritto inviolabile riconosciuto dalla Costituzione, vale a dire gli interessi di imparzialità e di buon andamento della giustizia. Per i giudici l’importanza del processo, il rilievo dei personaggi coinvolti e il clamore mediatico che ha accompagnato tutta la vicenda (stante la rilevanza del ruolo sociale e pubblico dei protagonisti e l’entità del discredito proiettato verso l’esterno per effetto dei mezzi di informazione) sono stati ritenuti, con corretta e adeguata valutazione elementi idonei e sufficienti a giustificare il pregiudizio derivato all’amministrazione senza necessità di ulteriore dimostrazione”.

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