Coca Cola, due dipendenti interinali vincono ricorso

di Redazione

 MARCIANISE. Con sentenze dello scorso febbraio due Giudici del Lavoro del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Cislaghi e Grasso, hanno dichiarato la nullità dei contratti di lavoro interinale con i quali la Coca-Cola di Marcianise …

… aveva impegnato due giovani di Marcianise, V.A. e S.R., tra gli anni 2003 e 2008 ed ha ordinato alla importante azienda di imbottigliamento con sede anche nella zona industriale di Marcianise di reintegrare i lavoratori stessi nel posto di lavoro precedentemente occupato.

Il Giudice, nell’accogliere il ricorso presentato dall’avvocato Dario Abbate, legale dei dipendenti, ha rilevato come l’azienda ha utilizzato in modo irregolare uno strumento alternativo di utilizzo della manodopera. L’assunzione dei dipendenti mediante agenzie di lavoro interinali o di somministrazione, osserva il giudice, non può essere considerato nel nostro ordinamento un modello normale di utilizzo dei lavoratori. Si legge nella sentenza che “il rapporto di lavoro somministrato (e, in particolare, il rapporto di lavoro somministrato a termine) mantiene un carattere di specialità rispetto all’ordinaria tipologia del contratto di lavoro”.

Da tale carattere di specialità discende, necessariamente, che il rapporto di lavoro somministrato è consentito solo in presenza di condizioni particolari e di esigenze specifiche, che nel caso dei lavoratori della Coca-Cola non esistevano. Oltre alla ripresa del posto di lavoro i lavoratori avranno diritto anche al pagamento di numerosi stipendi arretrati. “Il Tribunale ha riconosciuto le nostre ragioni. La sentenza corrisponde in tutto alle mie aspettative. Finalmente è stata fatta giustizia. A breve riprenderemo il nostro lavoro che spero possa durare per tutta la vita e consentirci una definitiva sistemazione”, hanno dichiarato soddisfatti i due lavoratori. Il Tribunale, dunque, accogliendo le tesi difensive dell’avvocato Abbate, ha riconosciuto che i contratti di lavoro interinale e quelli di lavoro somministrato a tempo determinato stipulati dallo stabilimento di Marcianise della Coca-Cola mancavano dei requisiti inderogabili stabiliti dalla Legge 196/97 e dal decreto Legislativo 276/03 che regolano tali forme speciale di lavoro.

“La legge sul lavoro interinale e la cosiddetta Legge Biagi – ha dichiarato l’avvocato Abbate – non hanno assolutamente capovolto il principio secondo il quale nel nostro ordinamento il rapporto di lavoro a tempo indeterminato rappresenta la regola, mentre gli altri rapporti l’eccezione. Al contrario non è venuto meno il principio generale per cui il contratto cd. Interinale resta ipotesi eccezionale rispetto alla regola del rapporto a tempo indeterminato. Anzi la legge di riforma ha fissato regole fin troppo rigide per prevenire facili abusi in cui possono incorrere i datori di lavoro nelle nostre realtà ammettendo l’utilizzo di personale esclusivamente a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo che nel caso dei miei clienti non esistevano”.

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