Asl, animatori di comunità non equiparabili a educatori professionali

di Redazione

 CASERTA. Dopo numerosi reclami amministrativi, finalmente ha avuto termine la querelle giudiziaria che ha visto coinvolti l’Asl Caserta e la signora R.P..

Quest’ultima era stata illegittimamente estromessa dalla composizione del Comitato di Dipartimento di Salute Mentale, avendo l’amministrazione introdotto in ambito sanitario il principio della equipollenza tra la figura di “Animatore di Comunità” e quella, rivestita dalla ricorrente, di “Educatore Professionale”. Spirati i termini per il ricorso dinanzi al Tar Campania, la donna, per il tramite dell’avvocato Massimiliano De Benedictis del Foro di Santa Maria Capua Vetere, faceva valere i suoi diritti con ricorso straordinario al presidente della Repubblica.

Acquisiti i pareri del Ministero della Salute e del Consiglio di Stato, il 23 settembre scorso il presidente della Repubblica decretava il pieno accoglimento del ricorso. E’ importante riportare alcuni brevi passaggi del provvedimento: “…….il titolo di Animatore di Comunità non può essere considerato equipollente a quello di Educatore Professionale….; né la Regione Campania può istituire una nuova figura professionale, in quanto la potestà legislativa regionale deve rispettare il principio per cui l’individuazione delle figure professionali è riservata esclusivamente allo Stato……;….. “in ogni caso le citate figure sono distinte per prestazione e qualificazione, in quanto quella di Animatore appartiene al ruolo tecnico, quella di Educatore al ruolo Sanitario”. E’ stato in tal modo acclamato il pieno diritto della ricorrente a partecipare alla composizione del Comitato di Dipartimento di Salute Mentale.

Grande soddisfazione è stata espressa dall’avvocato De Benedictis, sempre attento ai problemi afferenti il mondo sanitario in Campania, e dal segretario della Ugl-Utl di Caserta Sergio D’Angelo, che afferma: “Nel caso in esame l’Asl Caserta ha operato in pieno contrasto con la Carta Costituzionale, essendo riservate, per il carattere necessariamente unitario dell’azione, allo Stato l’individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e ordinamenti didattici. In questa logica sono state dichiarate incostituzionali diverse leggi varate dalle Regioni Piemonte, Liguria e Abruzzo”.

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