Pubblicazione compensi, il chiarimento del Comune

di Redazione

 SAN NICOLA LA STRADA. In merito alle polemiche sulla pubblicazione on line dei compensi ai consulenti comunali, arriva una nota di chiarimento dell’amministrazione comunale.

“E’ utile fare chiarezza sull’argomento (altrimenti di quale operazione – trasparenza si parla?). Bisogna partire dal presupposto che la legge n. 675/96 tutela la privacy. In deroga a tale tutela, la legge n. 69/09 impone agli enti pubblici di pubblicare sul proprio sito internet, tra l’altro, le retribuzioni dei dirigenti e di tutti i Segretari Comunali e Provinciali. Orbene, l’adempimento previsto dalla legge va osservato. La pubblicazione di dati non richiesti dalla legge infrange la normativa sulla privacy. L’art. 21 della legge n. 69/09, chiarito con circolare n. 3/09 della Funzione Pubblica, precisa che va pubblicata la retribuzione dei Segretari Comunali come risultante dall’applicazione del C.N.L, distinguendo la parte fissa da quella variabile. Pubblicazione regolarmente effettuata. I compensi per le funzioni di Direttore Generale non possono essere inseriti nella “scheda” predisposta dal Ministero della Funzione Pubblica, in quanto non derivante dall’applicazione del Contratto Collettivo di Lavoro della categoria. Tuttavia, un’altra norma, e precisamente l’art. 3 c. 54 della L. n. 244/07 (Finanziaria 2008), impone ai Comuni di pubblicare l’elenco degli incarichi e consulenze conferiti, completi di compenso lordo, durata dell’incarico ecc… Pertanto, il compenso lordo del Direttore Generale, che non si è potuto inserire tra le componenti delle retribuzioni del Segretario, è pubblicato nella sezione ‘incarichi’ del sito internet del Comune. Le ‘curiosità’ relative ai compensi dei ‘dirigenti’, nonché a quelli auspicati per gli amministratori, dovranno necessariamente rimanere insoddisfatte. Infatti, in questo Comune non vi sono figure di dirigenti, ma solo quelle di ‘posizioni organizzative’ che, proprio perché l’Ente è privo di dirigenti, ne svolgono le funzioni. In tal senso, è intervenuta anche la Funzione Pubblica, in risposta a specifici quesiti posti da diverse Amministrazioni, la quale, entrando nel merito, ha chiarito inequivocabilmente che ‘l’adempimento’ in argomento deve essere attuato solo dai detentori di contratto di dirigenza e dal Segretario Comunale, escludendo quindi le ‘posizioni organizzative’. Il Garante per la protezione dei dati personali, con ‘newsletter’ del 25.06.09, ha ribadito ancora una volta la segretezza delle buste-paga dei dipendenti. Tanto si comunica per dovuta informazione”.

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