SAN NICOLA LA STRADA. In merito alle polemiche sulla pubblicazione on line dei compensi ai consulenti comunali, arriva una nota di chiarimento dellamministrazione comunale.
E utile fare chiarezza sullargomento (altrimenti di quale operazione – trasparenza si parla?). Bisogna partire dal presupposto che la legge n. 675/96 tutela la privacy. In deroga a tale tutela, la legge n. 69/09 impone agli enti pubblici di pubblicare sul proprio sito internet, tra laltro, le retribuzioni dei dirigenti e di tutti i Segretari Comunali e Provinciali. Orbene, ladempimento previsto dalla legge va osservato. La pubblicazione di dati non richiesti dalla legge infrange la normativa sulla privacy. Lart. 21 della legge n. 69/09, chiarito con circolare n. 3/09 della Funzione Pubblica, precisa che va pubblicata la retribuzione dei Segretari Comunali come risultante dallapplicazione del C.N.L, distinguendo la parte fissa da quella variabile. Pubblicazione regolarmente effettuata. I compensi per le funzioni di Direttore Generale non possono essere inseriti nella scheda predisposta dal Ministero della Funzione Pubblica, in quanto non derivante dallapplicazione del Contratto Collettivo di Lavoro della categoria. Tuttavia, unaltra norma, e precisamente lart. 3 c. 54 della L. n. 244/07 (Finanziaria 2008), impone ai Comuni di pubblicare lelenco degli incarichi e consulenze conferiti, completi di compenso lordo, durata dellincarico ecc Pertanto, il compenso lordo del Direttore Generale, che non si è potuto inserire tra le componenti delle retribuzioni del Segretario, è pubblicato nella sezione incarichi del sito internet del Comune. Le curiosità relative ai compensi dei dirigenti, nonché a quelli auspicati per gli amministratori, dovranno necessariamente rimanere insoddisfatte. Infatti, in questo Comune non vi sono figure di dirigenti, ma solo quelle di posizioni organizzative che, proprio perché lEnte è privo di dirigenti, ne svolgono le funzioni. In tal senso, è intervenuta anche la Funzione Pubblica, in risposta a specifici quesiti posti da diverse Amministrazioni, la quale, entrando nel merito, ha chiarito inequivocabilmente che ladempimento in argomento deve essere attuato solo dai detentori di contratto di dirigenza e dal Segretario Comunale, escludendo quindi le posizioni organizzative. Il Garante per la protezione dei dati personali, con newsletter del 25.06.09, ha ribadito ancora una volta la segretezza delle buste-paga dei dipendenti. Tanto si comunica per dovuta informazione.