Il Tar respinge il ricorso di Lusini, alle elezioni va solo la lista di Caserta

di Antonio Taglialatela

Lusini-CasertaTEVEROLA. La lista “Progetto Civico-Teverola Città” del sindaco uscente Biagio Lusini non parteciperà alle elezioni amministrative in programma il 6 e 7 giugno.

I giudici della seconda sezione del Tar Campania hanno respinto in pieno il ricorso presentato dalla coalizione civica, ricusata dalla commissione elettorale mandamentale di Aversa per aver presentato un numero di sottoscrittori (126) superiore al limite consentito dalla legge (120) per i comuni, come Teverola, che hanno meno di 10mila abitanti in virtù dell’ultimo censimento del 2001.

Vista la totale infondatezza del ricorso rilevata, i giudici non hannoprevisto nemmeno il giudizio di merito. Pertanto, sarà la sola lista del Pdl guidata da Gennaro Caserta a partecipare alla competizione elettorale.

I legali della lista Lusini, Abbamonte e D’Angiolella, avevano presentato quattro motivazioni per chiedere la riammissione della lista: che il comune di Teverola ha un numero superiore a 10mila abitanti e che quindi il tetto massimo dovrebbe salire a 200 sottoscrittori; che non è stata tenuta in considerazione la dichiarazione di diversi elettori di voler rinunciare alla sottoscrizione della lista; che la commissione elettorale non avrebbe rilevato l’invalidità di alcune firme, così che il numero potesse scendere sotto i 120; che vi sarebbe un’eccezione di costituzionalità delle norme che fissano un tetto massimo di firme rispetto agli articoli 3 e 51 della Costituzione che garantiscono massima libertà di accesso all’elettorato passivo.

Motivazioni ritenute dai giudici amministrativi “non sono suscettibili di favorevole considerazione”. Per quanto riguarda gli oltre 10mila abitanti che oggi ha Teverola, il Tar ha ribadito che si tiene conto della popolazione rilevata dall’ultimo censimento. Anche la tesi sulla “rinunciabilità” di alcuni sottoscrittori non può essere condivisa perché, scrivono i giudici, vi è già una sentenza della Corte Costituzionale del 1992 e si verificherebbe una facile elusione proprio della ratio del divieto stesso. Sulla questione delle firme, nella sostanza, il Tar ne ha ritenuto potenzialmente invalide due con documenti di identità scaduti e una che non riporta gli estremi del documento di identità. Tre firme in meno che tuttavia farebbero scendere solo a 123 il numero delle firme e non sotto i 120. Infine, sulla eccezione di costituzionalità, i giudici sottolineano come nella circostanza si sia già pronunciata la Corte Costituzionale, ritenendo legittima la ricusazione di una lista che presenta diverse firme in più del previsto, poiché il tetto massimo risponde ad un preciso interesse pubblico, che è quello di evitare di condizionare a priori la volontà del corpo elettorale.

Nella sentenza i giudici hanno anche evidenziato la costituzione in giudizio dei “controinteressati”, ossia del candidato sindaco Caserta e della sua coalizione di centrodestra, che hanno chiesto di far rispettare quando sancito dalla normativa vigente.

A questo punto, Gennaro Caserta e il Pdl possono già ufficiosamente cantare vittoria, anche se resta l’unico scoglio del “quorum” del 50 per cento più uno di elettori che dovranno recarsi alle urne per validare la tornata elettorale.

LA SENTENZA INTEGRALE DEL TAR

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