Ici, “Città Viva” propone avvisi bonari

di Redazione

IciCAIAZZO. L’associazione “Caiazzo Città Viva” propone l’introduzione degli avvisi bonari per il mancato pagamento dell’Ici in modo da non aggravare le già precarie condizioni delle famiglie.

“Non ci sembra giusto e trasparente ricapitare ai contribuenti sanzioni del 30% più spese di notifica dopo quattro anni. – si legge in una nota dell’associazione – Le liti fiscali hanno sempre un costo, anche per chi le vince. È quindi interesse sia dell’amministrazione sia del contribuente che le controversie siano ridotte al minimo e che il rapporto tributario venga definito al più presto possibile con il pagamento di quanto dovuto, senza dover subire il peso e le incertezze dei giudizi. Negli ultimi anni è stata modificata la disciplina che regola l’attività dell’Amministrazione finanziaria nella liquidazione delle dichiarazioni, e quindi nel controllo dei dati indicati dai contribuenti. Ciò ha comportato l’obbligo, nell’ottica della trasparenza e dell’informazione, di comunicare ai contribuenti l’esito del controllo delle dichiarazioni, evidenziando sia la correttezza formale delle stesse, sia l’eventuale presenza di errori. In quest’ultimo caso, come abbiamo già visto, il contribuente ha la possibilità di sanare gli errori commessi senza l’applicazione di sanzioni, in base ad appositi inviti alla regolarizzazione, qualora siano rilevate solo violazioni formali (non incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo): ad esempio, l’errata indicazione del codice fiscale, oppure con il versamento di una sanzione ridotta indicata in una specifica Comunicazione, a condizione che in ambedue i casi la regolarizzazione avvenga entro 30 giorni dal ricevimento dell’invito o della comunicazione. Anche gli avvisi bonari, che riguardano la liquidazione delle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta pregressi: dal 1993 al 1997 ai fini delle imposte sui redditi, e dal 1994 al 1997 ai fini dell’Iva, sono diretti ad informare il contribuente degli eventuali errori rilevati in sede di controllo delle dichiarazioni, dandogli la possibilità di sanare le irregolarità con il pagamento di una sanzione ridotta entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di invio dell’avviso. Gli avvisi bonari e le comunicazioni, pur derivando entrambi dal controllo delle dichiarazioni, trovano fondamento in fonti normative diverse e, pertanto, dalle stesse derivano effetti distinti circa il termine, la misura e le modalità per la regolarizzazione. Le comunicazioni e gli avvisi bonari, inoltre, non sono dei veri e propri atti impositivi, tant’è vero che non sono neppure impugnabili davanti alle Commissioni tributarie: hanno solo lo scopo di portare a conoscenza del contribuente le risultanze della fase di controllo delle dichiarazioni, offrendogli la possibilità di pagare una sanzione ridotta, anticipando e prevenendo l’eventuale successiva fase della riscossione, nella quale, ove non si sia verificata la regolarizzazione, saranno applicate le sanzioni nell’intera misura prevista”.

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